La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Disposizioni generali) Art. 1. 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 24 dicembre 1988, n. 542, sono introdotte, per l'anno finanziario 1989, le variazioni di cui alle annesse tabelle.