IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravita', di adeguare i termini di custodia cautelare delle fasi di impugnazioni per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme dell'abrogato codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 251 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, l'articolo 272 del codice abrogato e' modificato come segue: a) il numero 2) del quarto comma e' sostituito dal seguente: "2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;"; b) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "La durata complessiva della custodia cautelare non puo' superare: cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1); un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2); due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3); quattro anni per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5); sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5)."; c) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea."; d) nel nono comma le parole: "dei commi sesto e ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "del comma ottavo".