IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che estende a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali la codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria; Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'11 luglio 1988, n. 350, che detta la disciplina per l'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica, i cui contenuti grafici sono definiti in funzione della indicazione del codice fiscale; Visto l'art. 1, comma 11, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, che dispone l'adozione del codice fiscale come numero distintivo dei cittadini nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale a partire dal 1 gennaio 1989, e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'interno la definizione dei termini di decorrenza di tale adozione nei confronti dei cittadini sprovvisti di codice fiscale; Visto l'art. 1, comma 12, della citata legge 1 febbraio 1989, n. 37, che prevede la utilizzazione del tesserino plastificato contenente il codice fiscale rilasciato dal Ministero delle finanze ai fini della semplificazione delle operazioni di trascrizione del codice stesso nonche' del nominativo dell'assistito sulle ricette a lettura automatica; Considerato che il comma 3 dell'art. 7 del citato decreto n. 350/1988 fissa al 1 luglio 1989 il termine, trascorso il quale dovra' procedersi all'impiego esclusivo del ricettario a lettura automatica; Ritenuto altresi' che, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della citata legge n. 37/1989, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno 1989 debbono dotarsi del sistema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica; Valutati i tempi tecnici occorrenti per l'estensione all'intera cittadinanza del codice fiscale e del relativo tesserino plastificato secondo modalita' agevolate che tengono conto della cooperazione degli enti locali anche al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini; Ravvisata inoltre l'opportunita' di prevedere un regime transitorio di avvio del nuovo sistema di codificazione e di identificazione dell'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, onde permettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di porre in essere le necessarie propedeutiche misure organizzative; Udito il parere del Consiglio di Stato, pronunciato nell'adunanza generale del 16 maggio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1989; Decreta: E' approvato il seguente regolamento concernente termini di decorrenza dell'adozione del codice fiscale, come numero distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale, nei riguardi dei cittadini sprovvisti di tale codice e disposizioni per agevolarne l'attribuzione: Art. 1. 1. In sede di prima attuazione dell'art. 1, comma 11, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, il Ministero delle finanze procede d'ufficio all'attribuzione del codice fiscale nei riguardi dei cittadini che ne sono sprovvisti, nati dal 1 gennaio 1971 e residenti in comuni che si avvalgono di sistemi elettronici di elaborazione dati per la gestione dei servizi anagrafici (anagrafi informatizzate). 2. A tale fine i comuni di cui al comma precedente comunicano al Ministero delle finanze, centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari - Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma, mediante invio dei supporti magnetici, i dati identificativi dei cittadini nati dal 1 gennaio 1971 residenti nei comuni stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modalita' di fornitura dei dati oggetto della comunicazione e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici sono indicati nell'allegato 1. 3. Gli adempimenti di cui al comma 2 debbono essere espletati dai comuni nel piu' breve tempo possibile e comunque entro i termini di seguito indicati: 31 dicembre 1989: per i comuni compresi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano; 31 gennaio 1990: per i comuni compresi nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna; 28 febbraio 1990: per i comuni compresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. Al fine di rendere noto agli interessati l'elenco dei comuni di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno emana apposita circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 4. Il centro informativo destinatario delle predette comunicazioni effettua l'attribuzione del codice fiscale per i soggetti di cui al comma 1 sulla base delle comunicazioni pervenute e provvede all'invio del relativo tesserino plastificato di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 539 del 28 dicembre 1987. 5. I cittadini nati prima del 1 gennaio 1971 residenti nei comuni indicati nel primo comma e sprovvisti del codice fiscale debbono farne richiesta presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette con le modalita' previste dal citato decreto 28 dicembre 1987, n. 539. In relazione a tali richieste, il centro informativo suddetto invia il tesserino plastificato recante l'indicazione del codice fiscale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.L. n. 463/1983 reca, fra l'altro, misure urgenti in materia sanitaria. - La legge n. 37/1989 reca norme sul contenimento della spesa sanitaria. Note all'art. 1: - Per il contenuto del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 37/1989 si veda nelle premesse. - Il D.M. 28 dicembre 1987, n. 539 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987), concerne modalita' per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato.