IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  1,  comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463,  convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
638,  che  estende  a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni
previdenziali    e    assistenziali   la   codificazione   effettuata
dall'Amministrazione finanziaria;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' di concerto con il
Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale dell'11 luglio 1988,
n.  350, che detta la disciplina per l'impiego nel Servizio sanitario
nazionale  del  ricettario standardizzato a lettura automatica, i cui
contenuti  grafici  sono  definiti  in funzione della indicazione del
codice fiscale;
  Visto  l'art. 1, comma 11, della legge 1› febbraio 1989, n. 37, che
dispone  l'adozione  del  codice  fiscale  come numero distintivo dei
cittadini  nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale a partire
dal  1›  gennaio  1989,  e  demanda  ad un decreto del Ministro delle
finanze  di  concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro
dell'interno  la  definizione  dei  termini  di  decorrenza  di  tale
adozione nei confronti dei cittadini sprovvisti di codice fiscale;
  Visto  l'art.  1, comma 12, della citata legge 1› febbraio 1989, n.
37,   che   prevede   la  utilizzazione  del  tesserino  plastificato
contenente  il  codice fiscale rilasciato dal Ministero delle finanze
ai  fini  della  semplificazione delle operazioni di trascrizione del
codice  stesso  nonche' del nominativo dell'assistito sulle ricette a
lettura automatica;
  Considerato  che  il  comma  3  dell'art.  7  del citato decreto n.
350/1988  fissa  al  1›  luglio  1989  il termine, trascorso il quale
dovra'  procedersi  all'impiego  esclusivo  del  ricettario a lettura
automatica;
  Ritenuto altresi' che, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della citata
legge  n.  37/1989,  le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano  entro  il  30  giugno  1989  debbono  dotarsi del sistema di
controllo   delle   prescrizioni   farmaceutiche   mediante   lettura
automatica;
  Valutati  i  tempi  tecnici  occorrenti per l'estensione all'intera
cittadinanza del codice fiscale e del relativo tesserino plastificato
secondo  modalita'  agevolate  che  tengono  conto della cooperazione
degli  enti  locali anche al fine di ridurre gli adempimenti a carico
dei cittadini;
  Ravvisata inoltre l'opportunita' di prevedere un regime transitorio
di  avvio  del  nuovo  sistema  di codificazione e di identificazione
dell'assistito  nell'ambito  del  Servizio  sanitario nazionale, onde
permettere  alle  regioni  e  alle  province  autonome di Trento e di
Bolzano  di  porre  in  essere  le  necessarie  propedeutiche  misure
organizzative;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato, pronunciato nell'adunanza
generale  del 16 maggio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso
contenuto;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri in data 31 agosto 1989;
                              Decreta:
  E'   approvato  il  seguente  regolamento  concernente  termini  di
decorrenza  dell'adozione  del codice fiscale, come numero distintivo
nei  rapporti  con  il Servizio sanitario nazionale, nei riguardi dei
cittadini  sprovvisti  di  tale  codice e disposizioni per agevolarne
l'attribuzione:
                               Art. 1.
  1.  In  sede di prima attuazione dell'art. 1, comma 11, della legge
1› febbraio 1989, n. 37, il Ministero delle finanze procede d'ufficio
all'attribuzione del codice fiscale nei riguardi dei cittadini che ne
sono  sprovvisti,  nati dal 1› gennaio 1971 e residenti in comuni che
si  avvalgono  di  sistemi  elettronici  di  elaborazione dati per la
gestione dei servizi anagrafici (anagrafi informatizzate).
  2.  A  tale  fine i comuni di cui al comma precedente comunicano al
Ministero  delle finanze, centro informativo della Direzione generale
per  l'organizzazione dei servizi tributari - Via Mario Carucci n. 99
-   00143  Roma,  mediante  invio  dei  supporti  magnetici,  i  dati
identificativi  dei  cittadini nati dal 1› gennaio 1971 residenti nei
comuni stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
modalita'  di  fornitura  dei  dati  oggetto della comunicazione e le
caratteristiche   tecniche   dei  supporti  magnetici  sono  indicati
nell'allegato 1.
  3.  Gli  adempimenti di cui al comma 2 debbono essere espletati dai
comuni  nel  piu' breve tempo possibile e comunque entro i termini di
seguito indicati:
   31  dicembre  1989:  per  i  comuni  compresi  nelle regioni Valle
d'Aosta,   Piemonte,   Lombardia,  Liguria,  Veneto,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano;
   31  gennaio  1990:  per  i  comuni compresi nelle regioni Toscana,
Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna;
   28  febbraio  1990:  per i comuni compresi nelle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
  Al fine di rendere noto agli interessati l'elenco dei comuni di cui
al  presente  articolo,  il  Ministero  dell'interno  emana  apposita
circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
  4.  Il centro informativo destinatario delle predette comunicazioni
effettua  l'attribuzione  del codice fiscale per i soggetti di cui al
comma 1 sulla base delle comunicazioni pervenute e provvede all'invio
del  relativo  tesserino  plastificato di cui al decreto del Ministro
delle finanze n. 539 del 28 dicembre 1987.
  5.  I cittadini nati prima del 1› gennaio 1971 residenti nei comuni
indicati  nel  primo  comma  e  sprovvisti del codice fiscale debbono
farne  richiesta presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette
con  le  modalita'  previste  dal citato decreto 28 dicembre 1987, n.
539.  In  relazione  a tali richieste, il centro informativo suddetto
invia  il  tesserino  plastificato  recante  l'indicazione del codice
fiscale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il D.L. n. 463/1983 reca, fra l'altro, misure urgenti
          in materia sanitaria.
             -  La legge n. 37/1989 reca norme sul contenimento della
          spesa sanitaria.
          Note all'art. 1:
             -  Per il contenuto del comma 11 dell'art. 1 della legge
          n. 37/1989 si veda nelle premesse.
             -  Il  D.M.  28  dicembre  1987,  n. 539 (pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale - n. 304 del 31 dicembre 1987), concerne modalita'
          per l'attribuzione e comunicazione  del  numero  di  codice
          fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato.