IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 6- ter, comma 3, della legge 4 agosto 1989, n. 288, di conversione del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245; Acquisito il parere della competente commissione bicamerale per le questioni regionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento alla Conferenza Stato-regioni delle attribuzioni a carattere generale degli organismi a composizione mista. 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito definita Conferenza, le seguenti attribuzioni: a) le attribuzioni generali degli organismi a composizione mista statale e regionale di cui all'art. 7, ad esclusione di quelli operanti sulla base di competenze tecnico-scientifiche di cui all'art. 8; b) i pareri su tutte le questioni attinenti al coordinamento intersettoriale delle attivita' di programmazione inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali; in particolare la Conferenza e' sentita sui criteri generali che presiedono alla determinazione della priorita', alla allocazione delle risorse e alle modalita' di determinazione degli indici e dei parametri da utilizzare per la predisposizione degli atti di programmazione intersettoriale; c) i pareri sui criteri generali relativi agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo in materia di competenza regionale, ai fini del coordinamento intersettoriale delle attivita', e su quelli per la ripartizione di risorse relative ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali; d) i pareri sugli atti programmatici generali e di settore, nelle materie di competenza regionale. 2. La Conferenza si esprime altresi' su determinate questioni di interesse generale ad essa devolute, anche su specifica richiesta, da parte regionale o da parte statale o di uno degli organismi a composizione mista statale e regionale. 3. La Conferenza verifica periodicamente lo stato di attuazione dei piani e dei programmi sui quali si e' pronunciata. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle ipotesi riguardanti programmazioni e finanziamenti per gruppi di regioni e province autonome. 5. Le disposizioni di cui al presente decreto non costituiscono attuazione delle prerogative di consultazione e di intesa previste dai singoli statuti delle regioni ad autonomia speciale. Nulla e' innovato nelle relative norme di attuazione.
AVVERTENZE: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 12, comma 7, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".