IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di asilo politico e di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, nonche' di regolarizzare tali cittadini e gli apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per gli affari sociali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Asilo politico 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della riserva geografica posta dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro della riserva stessa. 2. Al fine di dare esecuzione alla norma di cui al comma 1, il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riorganizzare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato politico. 3. Fino all'emanazione della disciplina dell'assistenza ai rifugiati, gli interventi di prima assistenza sono attuati dal Ministero dell'interno limitatamente ai rifugiati, riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra, privi di mezzi di sussistenza o di ospitalita', per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. 4. Non e' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere la qualifica di rifugiato quando: a) risulti gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato; b) provenga dal territorio di uno Stato che abbia aderito alla convenzione di Ginevra o risulti aver soggiornato per piu' di due mesi in altro Stato ove era protetto dalle persecuzioni; c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra; d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenga ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti. 5. Salvo quanto previsto dal comma 4, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera.