Nel  quadro delle iniziative avviate dalla Banca d'Italia al fine
di   pervenire  ad  una  generale  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi  di  vigilanza,  con il presente aggiornamento vengono
apportate   alcune   semplificazioni  a  procedimenti  amministrativi
relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.
    In particolare:
      con  riferimento  all'esternalizzazione  di  funzioni aziendali
(parte   prima,   cap.   VI),   restano   assoggettate  a  preventiva
comunicazione  alla vigilanza le sole ipotesi di esternalizzazione di
funzioni  di  controllo  a  soggetti  esterni  al  gruppo bancario di
appartenenza  e  che  non siano sottoposti alla vigilanza della Banca
d'Italia;
      con  riguardo  all'operativita'  transfrontaliera (parte prima,
cap. X),   viene  disposto  che  le  comunicazioni  effettuate  dagli
intermediari  per operare in altri Stati dell'Unione europea mediante
insediamento  di  succursali  o  in  regime  di libera prestazione di
servizi  non  danno piu' luogo a procedimenti amministrativi ai sensi
della  legge  n.  241/1990.  Nel  caso  in  cui  la  Banca  d'Italia,
ricorrendone i presupposti, intenda vietare l'operativita' all'estero
di una succursale, avviera' un procedimento d'ufficio di divieto.
    Le  presenti  disposizioni entrano in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e si applicano anche ai procedimenti pendenti a tale data.
    Il  fascicolo delle «Istruzioni di vigilanza per gli intermediari
finanziari  iscritti  nell'«Elenco  speciale»»  e' disponibile per la
consultazione    sul    sito    Internet    della    Banca   d'Italia
(www.bancaditalia.it).