IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:
    la legge 19 novembre 1990, n. 341;
    la legge 5 febbraio 1992, n. 91;
    il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
    il decreto ministeriale 28 maggio 1992;
    il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
    il  decreto  ministeriale  21 ottobre  1994, n. 298, e successive
modificazioni;
    il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39;
    il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
    il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
e successive modificazioni;
    il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
    il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    il decreto interministeriale 4 giugno 2001;
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
54;
    la legge 28 marzo 2003, n. 53;
    il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
    il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
    la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39;
    il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge
17 luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e
37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999,   di
riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per
l'insegnamento  acquisito  in  Paese  non  comunitario dalla prof.ssa
Vilma  Rustemi,  la  documentazione  prodotta  a corredo dell'istanza
medesima,  rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di
formazione   sottoindicato,   nonche',  la  conoscenza  della  lingua
italiana;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  a  quella  cui  l'interessata  e'
abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata  minima  di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le
disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992
compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione e la durata della
formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di Conferenza di
servizi  nella  seduta  del  7 novembre  2007, indetta ai sensi degli
articoli 49,   comma 3,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115/1992;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale adeguata per natura, composizione e durata;
    il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure
compensative  in  quanto  la  formazione  attestata  verte su materie
sostanzialmente  non  diverse  da quelle contemplate nella formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  formazione  Diplome nr. 762 «Mesues I Edukuimit
Fizik  Dhe  I  Profilizuar  ne  Gjimnastike» (laurea di insegnante di
educazione  fisica,  profilo ginnastica» rilasciato il 15 luglio 1998
dalla  Universite'  «Vojo Kushi» di Tirana, posseduto dalla cittadina
albanese  Rustemi  Vilma,  nata Tirana (Albania) il 28 dicembre 1975,
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dello  Stato  albanese, che lo ha rilasciato, subordina
l'esercizio  della  professione  di  insegnante,  costituisce, per la
medesima,  ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, titolo di
abilitazione  all'esercizio  in  Italia  della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
    29/A  -  Educazione  fisica negli istituti e scuole di istruzione
secondaria di secondo grado;
    30/A - Educazione fisica nella scuola media.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 11 dicembre 2007
                                        Il direttore regionale: Dutto