IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Holzner Markus, nato a Merano (Italia) il
17  marzo  1980,  cittadino  italiano,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del  decreto  legislativo  n.  115/1992  come  sopra
modificato,  il  riconoscimento  del  titolo accademico professionale
austriaco,   ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di biologo, sezione A dell'albo professionale;
  Preso atto che ha conseguito presso la «Leopold-Franzes-Universitat
Innsbruck»    i    titoli    accademici    di    «Baccalaureus    der
Naturwissenschaften»    nel gennaio    2004,    di    «Magister   der
Biologie-Mikrobiologie»   nel   gennaio  2006,  e  di  «Magister  der
Biologie-Molekularbiologie» nel marzo 2006;
  Preso  atto che detto titolo configura una «formazione direttamente
orientata all'esercizio della professione» ai sensi dall'art. 1 della
direttiva  2001/19/CE,  come attestato dal certificato rilasciato dal
Ministero della scienza e della ricerca austriaco in data 1° novembre
2007;
  Viste   le  determinazioni  della  conferenza  di  servizi  del  13
settembre 2007;
  Sentito il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale
di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto   pertanto   che   il  richiedente  abbia  una  formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  «biologo»  -  sezione  A  dell'albo,  non  e'
necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Al  signor Holzner Markus, nato a Merano (Italia) il 17 marzo 1980,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa  quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi»
- Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 17 dicembre 2007
                                          Il direttore generale: Papa