IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successiva integrazione;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286
a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
  Vista  l'istanza  del  sig. Billardi Cristian Jose, nato a San Luis
(Argentina)  il  25 aprile  1972,  cittadino  argentino,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado»,
di  cui e' in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso
all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
del  «Titulo  di Abogado», conseguito presso la «Universidad Catolica
de Cordoba» come attestato in data 6 ottobre 1995;
  Considerato  che  l'istante e' iscritto presso il «Colegio Pubblico
de Abogados de la Capital Federal» come attestato in data 26 novembre
2004;
  Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del
13 settembre 2007 in cui si esprimeva parere favorevole;
  Considerato  il  conforme  parere  del Consiglio nazionale forense,
nella conferenza dei servizi di cui sopra;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di Avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visto  1'art.  3,  comma  4,  del  decreto  legislativo  286/1998 e
successive  integrazioni  che  prevede  la  definizione annuale delle
quote  massime  di  stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
per motivi di lavoro autonomo;
                              Dichiara:
  Che  non  sussistono  motivi  ostativi al rilascio al sig. Billardi
Cristian  Jose,  nato  a  San  Luis  (Argentina)  il  25 aprile 1972,
cittadino  argentino,  del  titolo  abilitativo per l'esercizio della
professione  di  «avvocato»  in Italia, fatto salvo il rispetto delle
quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 286/1998 e successive integrazioni.
  La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della
documentazione  prodotta,  dovra'  essere  presentata  alla  Questura
territorialmente   competente   per   l'apposizione  del  nulla  osta
provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.
  Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, il
sig.  Billardi Cristian Jose, potra' richiedere a questo Ministero il
rilascio   del   decreto   di   riconoscimento   del  proprio  titolo
professionale  bulgaro di «Avvocato» ai fini dell'iscrizione all'albo
degli avvocati in Italia.
  Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova
attitudinale sulle seguenti materie:
    1) diritto civile;
    2) diritto processuale civile;
    3) diritto penale;
    4) diritto processuale penale;
    5) diritto amministrativo;
    6) diritto costituzionale;
    7) diritto del lavoro;
    8) diritto commerciale;
    9) diritto internazionale privato.
  La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da
svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e
dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte
integrante del presente decreto.
    Roma, 17 dicembre 2007
                                          Il direttore generale: Papa