IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto l'art. 156, comma 3, lettera a) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ai sensi del quale il Garante, con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati al Garante dall'art. 154 del medesimo Codice; Considerato che fra tali compiti figurano, tra l'altro, quelli di controllare se i trattamenti di dati personali sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, di esaminare i reclami e le segnalazioni e di provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati, di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco, nonche' di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali (art. 154 del Codice); Rilevato che il Codice disciplina diversi aspetti relativi alla tutela degli interessati dinanzi al Garante, in particolare per quanto riguarda la presentazione di ricorsi, reclami e segnalazioni, di cui sono regolati vari profili concernenti il procedimento e le istruttorie preliminari (articoli 141-151); rilevato che ulteriori disposizioni di legge regolano altri profili relativi ai procedimenti dinanzi al Garante, anche per quanto riguarda gli accertamenti inerenti ai trattamenti da parte di Forze di polizia o in ambito giudiziario o di difesa e sicurezza dello Stato (articoli da 46 a 58, 160, 173 e 175 del Codice), la disciplina generale del procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni) e l'applicazione di sanzioni amministrative (legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni); Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, il Capo III, relativo ai principi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio cui si ispira l'attivita' dell'ufficio del Garante, all'assegnazione degli affari ai relativi dipartimenti e servizi, all'individuazione del responsabile del procedimento e alle funzioni del relatore quando si provvede con deliberazione del Garante; Rilevata la necessita', dopo l'entrata in vigore del Codice e sulla base dell'esperienza acquisita, di consolidare l'attuazione delle disposizioni di legge sullo svolgimento dei compiti demandati all'Autorita' e sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, con un atto regolamentare del Garante da adottare in base al predetto art. 156, comma 3, lettera a); rilevata l'esigenza, in tale contesto, di specificare e rendere note le procedure interne all'Autorita' aventi rilevanza esterna, in particolare per quanto riguarda quelle funzionali alla tutela degli interessati, avviate d'ufficio o su loro istanza, nonche' l'esame di comunicazioni, richieste e notificazioni inoltrate all'Autorita' dai titolari del trattamento; rilevata, altresi', l'esigenza di verificare la perdurante attualita' e la persistenza dei presupposti per adottare provvedimenti in ordine a fatti oggetto di segnalazioni e reclami pervenuti all'Autorita' in epoca antecedente all'insediamento dell'attuale collegio; Visti gli atti d'ufficio; Viste le proposte e le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; Delibera: E' adottato il regolamento n. 1/2007 concernente le procedure interne all'Autorita' aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante per la protezione dei dati personali. Il regolamento e' riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, e ne e' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 156, comma 3, lettera a), del Codice in materia di protezione dei dati personali. Roma, 14 dicembre 2007 ll presidente: Pizzetti Il relatore: Pizzetti Il segretario generale: Buttarelli