IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott. Giuseppe  Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro  Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  l'art.  156,  comma 3,  lettera a)  del Codice in materia di
protezione  dei  dati  personali  (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ai
sensi  del  quale il Garante, con propri regolamenti pubblicati nella
Gazzetta    Ufficiale    della    Repubblica    italiana,   definisce
l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche ai fini dello
svolgimento  dei  compiti  assegnati  al  Garante  dall'art.  154 del
medesimo Codice;
  Considerato  che  fra tali compiti figurano, tra l'altro, quelli di
controllare  se  i  trattamenti di dati personali sono effettuati nel
rispetto  della  disciplina  applicabile, di esaminare i reclami e le
segnalazioni   e   di   provvedere   sui   ricorsi  presentati  dagli
interessati,   di   prescrivere   anche  d'ufficio  ai  titolari  del
trattamento  le  misure  necessarie o opportune al fine di rendere il
trattamento  conforme  alle  disposizioni  vigenti,  di vietare anche
d'ufficio,  in  tutto  o  in  parte,  il  trattamento  illecito o non
corretto  dei  dati  o di disporne il blocco, nonche' di adottare gli
altri   provvedimenti   previsti   dalla  disciplina  applicabile  al
trattamento dei dati personali (art. 154 del Codice);
  Rilevato  che  il  Codice  disciplina diversi aspetti relativi alla
tutela  degli  interessati  dinanzi  al  Garante,  in particolare per
quanto  riguarda la presentazione di ricorsi, reclami e segnalazioni,
di  cui  sono  regolati vari profili concernenti il procedimento e le
istruttorie  preliminari  (articoli 141-151);  rilevato che ulteriori
disposizioni di legge regolano altri profili relativi ai procedimenti
dinanzi  al  Garante,  anche  per  quanto  riguarda  gli accertamenti
inerenti  ai  trattamenti  da  parte  di Forze di polizia o in ambito
giudiziario o di difesa e sicurezza dello Stato (articoli da 46 a 58,
160,  173  e 175 del Codice), la disciplina generale del procedimento
amministrativo   (legge   7 agosto   1990,   n.   241   e  successive
modificazioni)  e  l'applicazione  di  sanzioni amministrative (legge
24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni);
  Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000,
n.  15,  nella  Gazzetta  Ufficiale  13 luglio  2000,  n.  162) e, in
particolare,  il  Capo III,  relativo  ai  principi  di  trasparenza,
partecipazione   e   contraddittorio   cui   si   ispira  l'attivita'
dell'ufficio  del  Garante, all'assegnazione degli affari ai relativi
dipartimenti  e  servizi,  all'individuazione  del  responsabile  del
procedimento  e  alle  funzioni  del  relatore quando si provvede con
deliberazione del Garante;
  Rilevata la necessita', dopo l'entrata in vigore del Codice e sulla
base  dell'esperienza  acquisita,  di  consolidare l'attuazione delle
disposizioni   di  legge  sullo  svolgimento  dei  compiti  demandati
all'Autorita'  e sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio,
con un atto regolamentare del Garante da adottare in base al predetto
art. 156, comma 3, lettera a); rilevata l'esigenza, in tale contesto,
di  specificare  e  rendere  note  le procedure interne all'Autorita'
aventi  rilevanza  esterna, in particolare per quanto riguarda quelle
funzionali alla tutela degli interessati, avviate d'ufficio o su loro
istanza,  nonche' l'esame di comunicazioni, richieste e notificazioni
inoltrate  all'Autorita'  dai  titolari  del  trattamento;  rilevata,
altresi',  l'esigenza  di  verificare  la  perdurante attualita' e la
persistenza  dei  presupposti  per adottare provvedimenti in ordine a
fatti  oggetto  di  segnalazioni e reclami pervenuti all'Autorita' in
epoca antecedente all'insediamento dell'attuale collegio;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste  le  proposte  e  le  osservazioni dell'Ufficio formulate dal
segretario  generale  ai  sensi  dell'art.  15,  comma 1 del predetto
regolamento n. 1/2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

                              Delibera:

  E'  adottato  il  regolamento  n.  1/2007  concernente le procedure
interne  all'Autorita'  aventi  rilevanza  esterna,  finalizzate allo
svolgimento  dei  compiti  demandati al Garante per la protezione dei
dati personali. Il regolamento e' riportato in allegato alla presente
deliberazione,  di cui costituisce parte integrante, e ne e' disposta
la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ai sensi dell'art. 156, comma 3, lettera a), del Codice in materia di
protezione dei dati personali.
  Roma, 14 dicembre 2007

                       ll presidente: Pizzetti

                        Il relatore: Pizzetti

                 Il segretario generale: Buttarelli