IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott. Giuseppe  Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro  Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  l'art.  2,  comma 2,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni  apportate  da ultimo con legge 11 febbraio
2005,  n.  15,  ai  sensi  del  quale  le  pubbliche  amministrazioni
determinano  per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia'
direttamente  disposto  per legge o per regolamento, il termine entro
cui il procedimento deve concludersi;
  Visto  l'art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi
del  quale  le  pubbliche  amministrazioni,  se non e' gia' stabilito
direttamente  per  legge  o  per regolamento, determinano per ciascun
tipo  di  procedimento  relativo  ad atti di loro competenza l'unita'
organizzativa responsabile del procedimento;
  Rilevato  che  diversi  termini di procedimenti amministrativi sono
specificamente  determinati da norme di legge o di regolamento, anche
in materia di contratti pubblici;
  Visto  l'art.  156,  comma 3,  lettera a)  del Codice in materia di
protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196),   ai  sensi  del  quale  il  Garante,  con  propri  regolamenti
pubblicati   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
definisce  l'organizzazione  e il funzionamento dell'Ufficio anche ai
fini  dello  svolgimento  dei  compiti  previsti  dall'art.  154  del
medesimo Codice;
  Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000,
n.  15,  nella  Gazzetta  Ufficiale  13 luglio  2000,  n.  162) e, in
particolare,   l'art.   13,   comma 2,   che  prevede  l'adozione  di
disposizioni   sulla   durata   dei  procedimenti  amministrativi  di
competenza dell'Autorita';
  Vista    la    ricognizione    dei   procedimenti   di   competenza
dell'Autorita',  delle  unita'  organizzative  in  cui  e' articolato
l'ufficio del Garante e delle relative competenze;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste  le  proposte  e  le  osservazioni dell'Ufficio formulate dal
segretario  generale  ai  sensi  dell'art.  15,  comma 1 del predetto
regolamento n. 1/2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

                              Delibera:

  E'  adottato il regolamento n. 2/2007, concernente l'individuazione
dei   termini   e   delle   unita'   organizzative  responsabili  dei
procedimenti  amministrativi  presso il Garante per la protezione dei
dati  personali, riportato in allegato alla presente deliberazione di
cui   costituisce   parte   integrante   e  di  cui  e'  disposta  la
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai
sensi  dell'art.  156,  comma 3, lettera a), del Codice in materia di
protezione dei dati personali.
    Roma, 14 dicembre 2007

                       Il presidente: Pizzetti

                        Il relatore: Pizzetti

                 Il segretario generale: Buttarelli