IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui il procedimento deve concludersi; Visto l'art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, se non e' gia' stabilito direttamente per legge o per regolamento, determinano per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile del procedimento; Rilevato che diversi termini di procedimenti amministrativi sono specificamente determinati da norme di legge o di regolamento, anche in materia di contratti pubblici; Visto l'art. 156, comma 3, lettera a) del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), ai sensi del quale il Garante, con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 154 del medesimo Codice; Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede l'adozione di disposizioni sulla durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorita'; Vista la ricognizione dei procedimenti di competenza dell'Autorita', delle unita' organizzative in cui e' articolato l'ufficio del Garante e delle relative competenze; Visti gli atti d'ufficio; Viste le proposte e le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; Delibera: E' adottato il regolamento n. 2/2007, concernente l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali, riportato in allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e di cui e' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 156, comma 3, lettera a), del Codice in materia di protezione dei dati personali. Roma, 14 dicembre 2007 Il presidente: Pizzetti Il relatore: Pizzetti Il segretario generale: Buttarelli