IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma 1,  lettera c),  del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre  2006,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza   in  ordine  alla  situazione  socio-economico  ambientale
determinatasi nella laguna di Marano-Grado;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3217  del  3 giugno  2002,  n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del
17 novembre  2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio
2007 e n. 3618 del 5 ottobre 2007;
  Vista  la  nota  del Commissario delegato per la laguna di Marano e
Grado del 9 ottobre 2007;
  Ravvisata   la   necessita'   di   apportare  alcune  modifiche  ed
integrazioni alle ordinanze di protezione civile sopra menzionate, al
fine  di  accelerare l'espletamento di tutte le iniziative necessarie
al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;
  Vista  la  nota  del 20 dicembre 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.   Il   Commissario   delegato   di   cui  all'art.  2,  comma 1,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2006,  n.  3556, nell'ambito delle attivita' straordinarie ed urgenti
allo stesso affidate per fronteggiare l'emergenza determinatasi nella
laguna di Marano Lagunare e Grado, realizza, in via prioritaria ed in
danno  ai soggetti responsabili, gli interventi di messa in sicurezza
di emergenza e di bonifica riguardanti il canale Banduzzi.
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, in
aggiunta  alle  risorse  finanziarie  attribuite  con  l'ordinanza di
protezione   civile   n.   3217   del   3 giugno  2002  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, e' assegnata al Commissario delegato
l'ulteriore  somma pari a euro 10.800.000,00, che - fino ad un limite
massimo  di euro 1.300.000,00 - potra' essere destinata alla gestione
commissariale.
  3.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione del
comma 2 si provvede:
    quanto  a euro 1.524.500,00 a valere sulle risorse iscritte nello
stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082
- residui anno finanziario 2006;
    quanto  a euro 9.275.500,00 a valere sulle risorse iscritte nello
stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082
- anno finanziario 2007.