IL DIRETTORE

  Visto  il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il quale
e'  stato  approvato  il  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative;
  Visto  il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione
della  direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per
la  tassazione  dei  prodotti  energetici  e  dell'elettricita', e in
particolare   l'art.  1,  comma 1,  lettera h),  che  attribuisce  al
Direttore  dell'Agenzia  delle  dogane  il  compito di determinare le
formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  1390  del  28 dicembre  2000,
contenente  disposizioni  recanti le modalita' di avvio delle agenzie
fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2001;
  Vista  la  tabella  A,  allegata al predetto testo unico n. 504 del
1995,  degli  impieghi  degli oli minerali che comportano l'esenzione
dall'accisa   o   l'applicazione   di  una  aliquota  ridotta,  sotto
l'osservanza delle norme prescritte;
  Visto  il  regolamento  recante  norme  per  l'impiego dei prodotti
petroliferi  in  usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e
per  l'esercizio  della  vigilanza  fiscale  sugli  oli  minerali non
soggetti  ad  accisa,  adottato  con  il  decreto  del Ministro delle
finanze 17 maggio 1995, n. 322;
  Visto  il  regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei
prodotti   petroliferi   destinati   a   provvista   di  bordo  nelle
imbarcazioni  in navigazione nelle acque comunitarie, adottato con il
decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577;
  Visto  il regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione
dell'imposta  di  consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti
analoghi  nonche'  l'imposta  sui bitumi, adottato con il decreto del
Ministro delle finanze 17 settembre 1996 n. 557;
  Visto   il   regolamento   concernente  le  modalita'  di  gestione
dell'agevolazione  fiscale  per gli oli minerali impiegati nei lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
e  nella  florovivaistica, adottato con il decreto del Ministro delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e
forestali, del 14 dicembre 2001, n. 454;
  Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, in
materia  di denaturazione del gasolio impiegato come combustibile per
riscaldamento;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal Comitato strategico e di
indirizzo permanente nella seduta del 27 dicembre 2007;
  Ritenuto  che  occorre  stabilire le modalita' di denaturazione dei
prodotti  energetici di cui all'art. 21 del citato testo unico n. 504
del 1995;

                             A d o t t a
                     la seguente determinazione:
                               Art. 1.

                 Campo di applicazione e definizioni

  1.  La  presente  determinazione  si  applica  alle  operazioni  di
denaturazione  dei  prodotti  energetici di cui all'art. 21 del testo
unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
emanato  con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in
avanti  indicato  come  «testo unico delle accise», eseguite presso i
depositi  fiscali e i depositi doganali gestiti in regime di deposito
fiscale.   La   presente   determinazione   si   applica,   altresi',
limitatamente   ai  soli  prodotti  energetici  destinati  ad  essere
impiegati in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione, alle
operazioni  di  denaturazione  eseguite presso i depositi commerciali
intermedi di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento adottato con il
decreto  del  Ministro  delle  finanze 17 maggio 1995, n. 322, e alle
operazioni   di   denaturazione   atipica   effettuate   presso   gli
utilizzatori aventi la qualifica di operatore registrato.
  2. Ai fini della presente determinazione si intende per:
    a) colorante:  una  sostanza  che conferisce al prodotto al quale
viene  aggiunto un colore prestabilito per indicare visivamente l'uso
cui  esso  e'  destinato  ed,  eventualmente,  le sue caratteristiche
merceologiche;
    b) marcante:  una  sostanza  la  cui presenza generalmente non e'
visibile, e viene rilevata mediante reazione chimica;
    c) adulterante:  una  sostanza  che  modifica  le caratteristiche
merceologiche  del  prodotto  che  la  contiene  e  ne  inibisce  usi
differenti da quelli ai quali e' destinato;
    d) denaturante: una o piu' sostanze aventi funzione di colorante,
marcante o adulterante;
    e) denaturazione:  operazione  di aggiunta di una o piu' sostanze
denaturanti  agli  oli  minerali  di  cui all'art. 21 del testo unico
delle accise;
    f) formulazione  tipica: formulazione di denaturazione stabilita,
per  ogni singolo prodotto, da disposizioni regolamentari o da queste
derivate;
    g) denaturazione tipica: denaturazione effettuata con il rispetto
di una formulazione tipica;
    h) formulazione  atipica:  formulazione di denaturazione, diversa
da  quella  tipica,  riconosciuta idonea, per uno specifico prodotto,
dall'Agenzia  delle  dogane in funzione del particolare impiego a cui
lo stesso e' destinato;
    i) denaturazione   atipica:   denaturazione   effettuata  con  il
rispetto di una formulazione di denaturazione atipica;
    j) ufficio  competente:  l'ufficio  delle dogane territorialmente
competente.