IL DIRETTORE Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita', e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera h), che attribuisce al Direttore dell'Agenzia delle dogane il compito di determinare le formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, contenente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2001; Vista la tabella A, allegata al predetto testo unico n. 504 del 1995, degli impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte; Visto il regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa, adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322; Visto il regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577; Visto il regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonche' l'imposta sui bitumi, adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996 n. 557; Visto il regolamento concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, adottato con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, del 14 dicembre 2001, n. 454; Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, in materia di denaturazione del gasolio impiegato come combustibile per riscaldamento; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato strategico e di indirizzo permanente nella seduta del 27 dicembre 2007; Ritenuto che occorre stabilire le modalita' di denaturazione dei prodotti energetici di cui all'art. 21 del citato testo unico n. 504 del 1995; A d o t t a la seguente determinazione: Art. 1. Campo di applicazione e definizioni 1. La presente determinazione si applica alle operazioni di denaturazione dei prodotti energetici di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti indicato come «testo unico delle accise», eseguite presso i depositi fiscali e i depositi doganali gestiti in regime di deposito fiscale. La presente determinazione si applica, altresi', limitatamente ai soli prodotti energetici destinati ad essere impiegati in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione, alle operazioni di denaturazione eseguite presso i depositi commerciali intermedi di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, e alle operazioni di denaturazione atipica effettuate presso gli utilizzatori aventi la qualifica di operatore registrato. 2. Ai fini della presente determinazione si intende per: a) colorante: una sostanza che conferisce al prodotto al quale viene aggiunto un colore prestabilito per indicare visivamente l'uso cui esso e' destinato ed, eventualmente, le sue caratteristiche merceologiche; b) marcante: una sostanza la cui presenza generalmente non e' visibile, e viene rilevata mediante reazione chimica; c) adulterante: una sostanza che modifica le caratteristiche merceologiche del prodotto che la contiene e ne inibisce usi differenti da quelli ai quali e' destinato; d) denaturante: una o piu' sostanze aventi funzione di colorante, marcante o adulterante; e) denaturazione: operazione di aggiunta di una o piu' sostanze denaturanti agli oli minerali di cui all'art. 21 del testo unico delle accise; f) formulazione tipica: formulazione di denaturazione stabilita, per ogni singolo prodotto, da disposizioni regolamentari o da queste derivate; g) denaturazione tipica: denaturazione effettuata con il rispetto di una formulazione tipica; h) formulazione atipica: formulazione di denaturazione, diversa da quella tipica, riconosciuta idonea, per uno specifico prodotto, dall'Agenzia delle dogane in funzione del particolare impiego a cui lo stesso e' destinato; i) denaturazione atipica: denaturazione effettuata con il rispetto di una formulazione di denaturazione atipica; j) ufficio competente: l'ufficio delle dogane territorialmente competente.