IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra, citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Lo Iacono Garbagnati Filippo Riccardo Maria, nato a Milano il 10 giugno 1979, cittadino italiano diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguita presso l'«Universita' Carlo Cattaneo» di Castellenza di Varese in data 27 aprile 2004; Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 31 agosto 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»; Considerato che e' iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 13 febbraio 2007; Preso atto che l'istante autocertifica di essere iscritto all'albo degli avvocati di Milano come avvocato straniero; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Lo Iacono Garbagnati Filippo Riccardo Maria, nato a Milano il 10 giugno 1979, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.