IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento  di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra, citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Lo  Iacono Garbagnati Filippo Riccardo
Maria, nato a Milano il 10 giugno 1979, cittadino italiano diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  ministeriale  n.
277/2003,  il  riconoscimento  del  titolo professionale di «Abogado»
conseguito  in  Spagna  ai  fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio
della professione di avvocato;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  laurea  in  giurisprudenza conseguita presso l'«Universita' Carlo
Cattaneo» di Castellenza di Varese in data 27 aprile 2004;
  Considerato  che  il  richiedente  ha ottenuto l'omologazione della
laurea  in  giurisprudenza  con  il  titolo  accademico  spagnolo  di
«Licenciado  en  Derecho»  in  data  31 agosto  2006  rilasciata  dal
«Ministerio de Educacion y Ciencia»;
  Considerato  che  e'  iscritto  all'«Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid» dal 13 febbraio 2007;
  Preso  atto che l'istante autocertifica di essere iscritto all'albo
degli avvocati di Milano come avvocato straniero;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 13 settembre 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella conferenza sopra citata;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig. Lo Iacono Garbagnati Filippo Riccardo Maria, nato a Milano
il  10 giugno  1979,  cittadino  italiano,  e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.