IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  l'articolo 1-bis  del  decreto-legge  2 luglio  2007, n. 81,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il
quale prevede che «limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario
utile  per  il rispetto di stabilita' interno non sono considerate le
spese  in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per
il   completamento   dell'attuazione   delle  ordinanze  emanate  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  a seguito di dichiarazione
dello  stato  di  emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri sono individuate le spese di cui al periodo precedente,
i  comuni  interessati  e  la  misura  riconosciuta  a favore di ogni
singolo  comune  entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per
l'anno 2007»;
  Vista  la  nota  del  9 ottobre 2007, prot. n. DPC/CG/59206, con la
quale  il  Dipartimento  della  protezione  civile  ha interessato la
regione  autonoma  Friuli Venezia-Giulia con funzione di Capofila per
la  protezione  civile,  allo  scopo di ottenere elementi informativi
circa l'elenco dei comuni interessati dalle dichiarazioni dello stato
di  emergenza  nonche'  le spese sostenute in relazione alla predetta
normativa;
  Visti  la  nota  del  9 ottobre 2007, prot. n. PC/14375/CPC, con la
quale la regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia ha richiesto alle
restanti  regioni l'elenco dei comuni interessati da dichiarazioni di
stato  di  emergenza  e  la  comunicazione delle spese, suddivise per
parte corrente ed in conto capitale, dagli stessi sostenute nell'anno
2007 per l'attuazione di ordinanze di protezione civile;
  Viste  le segnalazioni pervenute dalle regioni Abruzzo, Basilicata,
Campania,  Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia,
Marche,  Molise,  Piemonte,  Puglia,  Toscana, Umbria, Valle d'Aosta,
Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la nota del Capo Dipartimento della protezione civile con il
quale  si  sintetizzano  gli  esiti  dell'istruttoria effettuata e si
propone l'adozione del presente provvedimento;
  Ritenuto di dover consentire, ai sensi della normativa in premessa,
a  ciascun comune di cui all'elenco allegato, di non considerare, nel
saldo  finanziario  utile  per  il  rispetto  del patto di stabilita'
interno  per  l'anno  2007,  gli importi ivi indicati, determinati in
misura  proporzionale  all'importo complessivo delle spese, suddivise
per  parte  corrente  ed  in  conto  capitale,  per  l'attuazione  di
ordinanze di protezione civile;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 1-bis del decreto-legge
2 luglio  2007,  n.  81,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
3 agosto  2007,  n. 127, ai comuni indicati nell'unito prospetto, che
costituisce  parte  integrante e sostanziale del presente decreto, e'
consentito  di  non  considerare,  nel saldo finanziario utile per il
rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno, relativo all'esercizio
finanziario 2007, i valori indicati nella colonna denominata «Importo
da non considerare ai fini del patto di stabilita».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 dicembre 2007
                                                 Il Presidente: Prodi