IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

                           di concerto con

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131;
  Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito
l'imposta sulle successioni e donazioni;
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni  e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346;
  Visto  l'art.  3,  comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante  «Misure  di  razionalizzazione  della  finanza pubblica» che
demanda  al  Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro,  l'adeguamento  delle  modalita'  di  calcolo  dei diritti di
usufrutto  a  vita  e  delle  rendite  o  pensioni,  in ragione della
modificazione della misura del saggio legale degli interessi;
  Visti  gli  articoli 23,  24,  25  e  26  del  decreto  legislativo
30 luglio  1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto  12 dicembre  2007  del Ministro dell'economia e
delle  finanze  con  il  quale  la  misura del saggio degli interessi
legali  di  cui  all'art.  1284 del codice civile e' fissata al 3 per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;
  Visto  l'art.  13  della  legge  8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n.
107;
  Visto  il  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze del
21 novembre 2001;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   Il   valore  del  multiplo  indicato  nell'art.  46,  comma 2,
lettere a)  e  b)  del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti
l'imposta  di  registro,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  26 aprile  1986,  n.  131,  e  successive  modificazioni,
relativo   alla   determinazione   della   base   imponibile  per  la
costituzione  di  rendite  o  pensioni,  e'  fissato  in  33,33 volte
l'annualita'.
  2.   Il   valore  del  multiplo  indicato  nell'art.  17,  comma 1,
lettere a)  e b)  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta   sulle  successioni  e  donazioni  approvato  con  decreto
legislativo  31 ottobre  1990,  n.  346,  e successive modificazioni,
relativo   alla   determinazione   della   base   imponibile  per  la
costituzione  di  rendite  o  pensioni,  e'  fissato  in  33,33 volte
l'annualita'.
  3.  Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo  unico  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile  1986,  n.  131,  e successive modificazioni, e' variato in
ragione  della  misura del saggio legale degli interessi fissata al 3
per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.