IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELLE POLITICHE EUROPEE Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante: «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali» ed in particolare i commi 3 e 5 ove si prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, deve essere approvato il piano di attivita' riguardante i compiti previsti nel citato regolamento (CE) n. 1907/2006 e l'utilizzo delle relative risorse; Vista la direttiva 2006/121/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548 del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904 e successive modificazioni recante «Attuazione della direttiva n. 76/769 (CEE) relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi»; Visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 recante «Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi»; Visto il decreto del 28 febbraio 2006 recante il recepimento della direttiva n. 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 aprile 2006, n. 92, supplemento ordinario; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Decreta: Art. 1. Piano di attivita' e utilizzo delle risorse finanziarie 1. E' approvato il piano di attivita' e utilizzo delle relative risorse di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto, per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46. 2. Gli organismi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, utilizzano, per gli adempimenti previsti dal presente decreto, le risorse indicate nell'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 nei limiti rispettivamente indicati nella tabella 1 dell'allegato I.