IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1976, n. 348, relativo alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2006, n. 166; Vista l'ordinanza ministeriale 14 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2006, n. 285, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi»; Considerato che, a partire dal 1° gennaio 2007 fino alla fine del mese di novembre 2007, sono stati notificati alla Commissione europea 245 focolai di anemia infettiva degli equini, distribuiti sull'intero territorio nazionale; Considerato che tali focolai sono stati individuati tramite l'applicazione del piano operativo predisposto con la predetta ordinanza ministeriale 14 novembre 2006; Considerata la crescente importanza della malattia in ambito internazionale; Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure sanitarie di sorveglianza e controllo sull'intero territorio nazionale allo scopo di prevenire l'insorgenza e verificare l'andamento della citata malattia; Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Centro di referenza per l'anemia infettiva degli equidi, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con sede in Pisa; Ordina: Art. 1. 1. E' resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza e controllo per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato piano, secondo i criteri e le modalita' di seguito indicate. 2. Le regioni, nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti, verificandone l'applicazione. 3. I servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali provvedono, per il tramite delle regioni e province autonome, ad inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dalla conferma di positivita' effettuata dal Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato Centro di referenza - con sede in Pisa - le informazioni previste dalla decisione 82/894/CE e successive modifiche.