IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  l'art.  32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive
modifiche;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 dicembre 1976, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1976, n. 348, relativo alla profilassi
dell'anemia infettiva degli equini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n.  243,  regolamento  recante  attuazione della direttiva 90/426/CEE
relativa  alle  condizioni  di  polizia  sanitaria che disciplinano i
movimenti  e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi,
con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
5 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2006, n.
166;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale 14 novembre 2006, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  7 dicembre  2006, n. 285, recante: «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  sorveglianza  dell'anemia  infettiva  degli
equidi»;
  Considerato  che,  a partire dal 1° gennaio 2007 fino alla fine del
mese di novembre 2007, sono stati notificati alla Commissione europea
245 focolai di anemia infettiva degli equini, distribuiti sull'intero
territorio nazionale;
  Considerato   che  tali  focolai  sono  stati  individuati  tramite
l'applicazione  del  piano  operativo  predisposto  con  la  predetta
ordinanza ministeriale 14 novembre 2006;
  Considerata  la  crescente  importanza  della  malattia  in  ambito
internazionale;
  Ritenuto,   pertanto,   necessario  adottare  misure  sanitarie  di
sorveglianza  e controllo sull'intero territorio nazionale allo scopo
di  prevenire  l'insorgenza  e  verificare  l'andamento  della citata
malattia;
  Tenuto  conto delle indicazioni fornite dal Centro di referenza per
l'anemia   infettiva   degli   equidi,  istituito  presso  l'Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  del Lazio e della Toscana, con sede in
Pisa;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  E'  resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del
piano  di  sorveglianza  e  controllo  per  l'anemia  infettiva degli
equidi, di seguito denominato piano, secondo i criteri e le modalita'
di seguito indicate.
  2.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  attivita' di programmazione e
coordinamento,  predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione
dei    controlli   e   degli   interventi   previsti,   verificandone
l'applicazione.
  3.  I  servizi  veterinari  delle  aziende  unita' sanitarie locali
provvedono,  per  il  tramite  delle  regioni e province autonome, ad
inviare  al  Ministero  della  salute, entro 24 ore dalla conferma di
positivita' effettuata dal Centro di referenza nazionale per l'anemia
infettiva  degli  equidi, di seguito denominato Centro di referenza -
con sede in Pisa - le informazioni previste dalla decisione 82/894/CE
e successive modifiche.