IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  17 febbraio  2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
  Visto  l'art.  1,  comma 6,  del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.
21;
  Visto  il  decreto-legge  9 ottobre  2006,  n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
25 gennaio 2007;
  Vista  la  legge  5 luglio  2007,  n.  87,  con  la  quale e' stato
convertito,  con  modificazioni,  il decreto-legge 11 maggio 2007, n.
61,  recante  interventi  straordinari  per  superare l'emergenza nel
settore  dello  smaltimento  dei rifiuti nella regione Campania e per
garantire  l'esercizio  dei  propri  poteri  agli enti ordinariamente
competenti;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 luglio  2007,  n.  3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare  l'emergenza  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 dicembre  2007,  con  il  quale  lo stato di emergenza nel settore
dello  smaltimento  dei  rifiuti  della  regione  Campania  e'  stato
prorogato al 30 novembre 2008;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637
del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;
  Vista la relazione del 26 dicembre 2007, presentata dal commissario
delegato  l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione  Campania, dalla quale si rilevano, tra l'altro, le attivita'
in  corso  che  richiedono la prosecuzione con esercizio di poteri in
deroga  e  la  programmazione  del rientro progressivo nella gestione
ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti in Campania;
  Considerata  l'estrema  gravita'  della  situazione emergenziale in
atto,   tenuto  conto  delle  tensioni  sociali  che  impediscono  la
localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei
rifiuti  con  riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute
delle  popolazioni  della  regione,  e  la  conseguente necessita' di
procedere  immediatamente  allo  smaltimento  dei  rifiuti giacenti o
comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;
  Ritenuto  altresi'  di inserire le misure emergenziali in un quadro
coerente con il definitivo superamento del problema dello smaltimento
dei  rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al
conferimento  in  discarica  dei  rifiuti  urbani  mediante  il  loro
smaltimento  in  impianti  di  termodistruzione  ed  incentivando  il
ricorso alla raccolta differenziata;
  Sentiti  il  Vice  Presidente  del  Consiglio  onorevole  Francesco
Rutelli, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle  politiche  dell'Unione
europea;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1. In deroga all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006,
n.  263,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006,
n.  290,  il  prefetto  dott.  Gianni  De Gennaro e' nominato, per il
periodo di centoventi giorni, commissario delegato per il superamento
dell'emergenza  nel  settore  dello  smaltimento  dei  rifiuti  nella
regione  Campania, con i relativi poteri e le deroghe conferiti dalla
vigente  normativa e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri indicate in premessa.
  2. Per la stessa durata di cui al comma 1, il Generale di divisione
Franco  Giannini,  Comandante  del Comando logistico SUD, assicura al
commissario   delegato   il   supporto   operativo  e  logistico  nel
perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza.
  3.  E' abrogato il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3637 del 31 dicembre 2007.