IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  1,  comma 108,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006), che ha istituito, nello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti il
«Fondo    per    le   misure   di   accompagnamento   della   riforma
dell'autotrasporto  di  merci e per lo sviluppo della logistica», con
una  dotazione iniziale di 80 milioni di euro, ed ha stabilito che le
relative  modalita' di utilizzazione sarebbero state disciplinate con
regolamento  da  emanarsi ai sensi dell'art. 17, gomma 1, della legge
23 agosto  1988,  n.  400, su proposta del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  1,  comma 920  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge  finanziaria  2007),  in  base  al quale, delle disponibilita'
finanziarie  residue  del  fondo,  pari a 38 milioni di euro, il 40%,
pari  a  15,2  milioni  di euro e' destinato alla realizzazione ed al
completamento di strutture intermodali di primo livello;
  Visto  l'art.  6,  comma 8,  del decreto legge 28 dicembre 2006, n.
300,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17,  che  ha  mantenuto  in  bilancio  dette  risorse per l'esercizio
finanziario 2007;
  Visto  il  regolamento,  in  corso  di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale,  recante  le modalita' di ripartizione e di erogazione del
citato   Fondo   per  le  misure  di  accompagnamento  della  riforma
dell'autotrasporto  di merci e per lo sviluppo della logistica, ed in
particolare  l'art.  1, comma 2, che destina la somma di 15,2 milioni
di   euro   alla  realizzazione  ed  al  completamento  di  strutture
logistiche  intermodali di primo livello, cosi' come individuate alla
lettera d)  dello  stesso  comma,  e l'art. 2, comma 1, che individua
nell'acquisizione   e   nell'approntamento   di  sistemi  di  analisi
automatizzati  dei  contenuti  delle  unita' di trasporto intermodali
(U.T.I.),  da  utilizzare in dette strutture interportuali, l'oggetto
dei contributi da erogare;
  Considerato   che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 4,  del  citato
regolamento, le modalita' operative per l'erogazione delle risorse di
cui  ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sono definite con distinti
decreti del Ministro dei trasporti;
  Ravvisata  la necessita' di implementare la piattaforma informatica
di  gestione della rete logistica nazionale, al fine di perseguire il
miglioramento  della  sicurezza del trasporto delle merci e garantire
l'interconnessione  dei  nodi di interscambio modale, con particolare
riguardo  alla  tracciabilita'  dei  percorsi e compatibilmente con i
sistemi gia' operanti;
  Considerate  le  differenti  specificita' ed esigenze delle singole
strutture  interportuali destinatarie dei contributi di cui al citato
regolamento, e ritenuto che, al fine di assicurare l'ottimizzazione e
l'omogeneita' nella erogazione del finanziamento, occorra individuare
un unico interlocutore;
  Vista  la  Convenzione  stipulata  in  data 21 dicembre 2006 fra il
Ministero  dei  trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e la
Societa'  UIRnet  S.p.a.,  avente  ad  oggetto  la progettazione e la
realizzazione di una piattaforma per la gestione della rete logistica
nazionale,  cosi'  come  definita  dal decreto ministeriale 20 giugno
2005,  n.  18T,  che  permetta  la interconnessione degli interporti,
anche al fine migliorare la sicurezza del trasporto delle merci;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Al   fine  di  assicurare  l'omogeneita'  nella  acquisizione,
approntamento  e  conduzione dei sistemi di analisi automatizzati dei
contenuti  delle  unita'  di  trasporto  intermodali  destinate  alle
strutture  interportuali  di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del
regolamento,  citato  in  premessa,  ed  allo  scopo di completare la
realizzazione  di  una  piattaforma  di gestione della rete logistica
nazionale,    si    individua,    nella   Societa'   UIRnet   S.p.a.,
l'interlocutore   in   grado  di  garantire  la  realizzazione  degli
obiettivi di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento stesso, nonche'
di assicurarne il coordinato sviluppo.
  2.  Il  Ministero  dei  trasporti  e'  autorizzato  a stipulare una
convenzione  con  la  Societa' UIRnet, quale soggetto destinatario ed
utilizzatore  delle  risorse  di  cui all'art. 1, comma 2, del citato
regolamento.