IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449  e, in
particolare,   il  comma 3-ter  del  medesimo  articolo e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria   2005)   ed  in  particolare  l'art.  1,  comma 96,  che
stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo
art.  1,  per  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio di
particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle
procedure  di  mobilita',  le  amministrazioni  dello  Stato anche ad
ordinamento  autonomo,  le agenzie, gli enti pubblici non economici e
gli  enti  di  ricerca, nonche' gli enti di cui all'art. 70, comma 4,
del   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  possono  procedere  alle assunzioni nel limite di una
spesa  pari  a  40 milioni di euro per l'anno 2007 e a 120 milioni di
euro a regime, a carico dell'apposito fondo costituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 940 che prevede,
al  fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale del
Gran  Sasso  e  dei  Monti  della  Laga  e  del Parco nazionale della
Maiella,  l'erogazione  a  favore  dell'ente Parco nazionale del Gran
Sasso  e  dei  Monti  della  Laga  e  dell'ente Parco nazionale della
Maiella  la  somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per
consentire  la  stabilizzazione  del  personale  fuori ruolo operante
presso  tali  enti, attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96
dell'art. 1, della citata legge n. 311 del 2004;
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che dispone che per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al
comma 96   dell'art.   1,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,
appositamente  incrementato,  per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1
milioni di euro, che i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30
marzo,  ad  effettuare  assunzioni  per un contingente complessivo di
personale  non  superiore  a 2.000 unita'. In questo contingente sono
compresi  1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio,
da
ultimo,  ai  sensi  del  decreto-legge  27 settembre  2006,  n.  260,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 280,
che  sono  assunti  a  tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio
2007   con   le  modalita'  previste  all'art.  1  del  decreto-legge
30 dicembre  2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2006, n. 49;
  Considerato  che  per  il  predetto  contingente di 1.316 agenti di
Polizia di Stato e' stato previsto un onere annuo pari a 40.927.600 a
decorrere  dall'anno 2007, che incide sul fondo di cui al citato art.
1,  comma 96,  della  legge  311  del  2004,  cosi' come incrementato
dall'art.  1,  comma 513,  della  legge n. 296 del 2006, tenuto conto
anche  di  quanto  previsto  dal  menzionato art. 1, comma 940, della
medesima legge n. 296 del 2006;
  Visto,   inoltre,  l'art.  1,  comma 519,  della  richiamata  legge
27 dicembre  2006,  n. 296, che destina una quota pari a 8 milioni di
euro  per  l'anno  2007  e  a 24 milioni di euro a regime a decorrere
dall'anno  2008,  corrispondente  al  20  per  cento del fondo di cui
all'art.  1, comma 513, della medesima legge, ovvero del fondo di cui
al  ripetuto  art.  1,  comma 96,  della  legge n. 311 del 2004, alla
stabilizzazione  a domanda del personale non dirigenziale in servizio
a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che
consegua   tale   requisito   in   virtu'   di   contratti  stipulati
anteriormente  alla  data  del  29 settembre  2006 o che sia stato in
servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne
faccia   istanza,   purche'  sia  stato  assunto  mediante  procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge;
  Considerato  che  alla  ripartizione  del fondo previsto dal citato
art.  1,  comma 519,  della  legge  n.  296  del 2006, si provvedera'
mediante l'emanazione di apposito separato provvedimento, adottato ai
sensi  dell'art.  39,  comma 3-ter,  della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  delle  disposizioni normative sopra
richiamate,  il  fondo disponibile per le assunzioni in deroga di cui
all'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, corrisponde ad una
spesa  annua  lorda  pari  a 20.172.400 euro per l'anno 2007 e ad una
spesa  annua  lorda  pari  a  84.172.400  euro  a  regime a decorrere
dall'anno 2008;
  Vista  la  Nota circolare Uppa n. 10/07 emanata dall'Ufficio per il
personale  delle  pubbliche  amministrazioni  del  Dipartimento della
funzione   pubblica  e  dal-l'Ispettorato  per  gli  ordinamenti  del
personale  e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento
della  Ragioneria  generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  in  materia  di ripartizione del fondo relativo alle
assunzioni ed alla stabilizzazione di personale nelle amministrazioni
pubbliche  per  l'anno 2007, ai sensi del comma 96, dell'art. 1 della
legge  30 dicembre  2004,  n. 311 (Finanziaria 2005) e dei commi 513,
519  e  940  dell'art.  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007).
  Viste le richieste di assunzione di personale a tempo indeterminato
pervenute  dalle  Amministrazioni  interessate  ai sensi dell'art. 1,
comma 96, della legge n. 311 del 2006 e dell'art. 1, comma 513, della
legge n. 296 del 2006;
  Viste le richieste di assunzione di personale a tempo indeterminato
pervenute  dal  Club  Alpino  Italiano  (CAI), dall'Aeroclub Italia e
dalla Scuola archeologica italiana di Atene;
  Considerato  che l'onere finanziario per le assunzioni del predetto
personale  non  grava sul fondo di cui al comma 96, del citato art. 1
della  legge  n.  311  del  2004, in quanto dette amministrazioni non
rientrano   nell'elenco   degli  Enti  facenti  parte  dell'aggregato
amministrazioni  pubbliche definito secondo i criteri di contabilita'
nazionale SEC 95;
  Vista  la richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei  segretari  comunali e provinciali concernente l'assunzione di n.
42  segretari comunali e provinciali da inserire in fascia C, n. 2 da
inserire  in  fascia  B,  n.  1  da inserire in fascia A, nonche' una
riammissione in servizio per le esigenze delle autonomie locali;
  Considerato  che  all'atto  dell'effettiva assunzione dei segretari
comunali  e  provinciali  gli  oneri saranno posti a carico dell'ente
territoriale  con  il  quale  verra'  ad  instaurarsi  il rapporto di
servizio;
  Viste  le  richieste  pervenute  dal  Ministero  della  giustizia -
Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale e dei
servizi,  dal  Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche
del   personale   dell'amministrazione   civile   e  per  le  risorse
strumentali  e  finanziarie,  dal  Ministero della difesa - Direzione
generale  per il personale civile, e dalla Corte dei conti dirette ad
ottenere,  ai  sensi  della  legge  9 marzo 1971, n. 98, e successive
modificazioni,  e  dell'art. 1 comma 96 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, l'autorizzazione ad assumere complessivamente n. 31 unita' di
personale proveniente dalle ex basi Nato;
  Visto  l'art.  1, comma 95, della legge 30 dicembre, n. 311, che fa
salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle forze
armate  di  cui  alla  legge  14 novembre  2000,  n.  331, al decreto
legislativo  8 maggio  2001,  n. 215 ed alla legge 23 agosto 2004, n.
226;
  Visto  l'art.  1,  commi 408 e 410, della legge n. 296 del 2006 che
dispongono  il divieto di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo
e  con  qualsiasi  tipo  di contratto, per le amministrazioni che non
abbiano provveduto agli adempimenti disposti dall'art. 1, commi 404 e
seguenti, della medesima legge n. 296 del 2006;
  Considerato  che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge
27 dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le
richieste  di  assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate
nel  corso  dell'anno  2007  comporterebbero  una spesa annua lorda a
regime  non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo
di  cui  al  citato art. 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e che, pertanto, non possono essere interamente accolte;
  Visto  il  comma 97,  dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  cosi'  come  da  ultimo integrato dall'art. 1, comma 540, della
predetta legge n. 296 del 2006 che, nell'ambito delle procedure e nei
limiti  di  autorizzazione  all'assunzione di cui al ripetuto art. 1,
comma 96,  della  medesima  legge  n.  311  del  2004  prevede che e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a
compiti  di  sicurezza  pubblica  e  di difesa nazionale, di soccorso
tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio nonche' delle
categorie   di  personale  elencate  dalla  lettera a)  alla  lettera
h-quinquies) dello stesso comma;
  Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti
un numero di assunzioni di personale che tenga, altresi', conto della
priorita'  di  assunzione  dei  vincitori  di concorso, nonche' delle
richieste strettamente indispensabili e prioritarie;
  Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la  spesa  annua  lorda solo nel caso di assunzioni di personale gia'
dipendente della medesima amministrazione;
  Ritenuto,  pertanto,  di dover autorizzare, in deroga al divieto di
cui  al comma 95, dell'art. 1, della citata legge n. 311 del 2004, le
amministrazioni   dello  Stato  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
Agenzie,  gli  enti  pubblici  non  economici e gli enti di ricerca a
procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo indeterminato, nel
limite  di  un  contingente  di personale corrispondente ad una spesa
annua  lorda  pari  a  20.172.400 euro per l'anno 2007 e ad una spesa
annua  lorda  pari  a  84.172.400 euro a regime a decorrere dall'anno
2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 2007;
  Su  proposta  del  Ministro  per  le riforme e le innovazioni nella
pubblica   amministrazione  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre
2004,  n. 311 e dell'art. 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296, le amministrazioni, di cui alla Tabella allegata al presente
decreto,  sono  autorizzate ad assumere nell'anno 2007 un contingente
di  personale  a  tempo  indeterminato  pari  a  complessive n. 4.497
unita', corrispondente ad una spesa complessiva pari a 9.422.903 euro
per  l'anno  2007  e  ad  una  spesa  complessiva  annua lorda pari a
84.171.580 euro a decorrere dall'anno 2008, a valere sul fondo di cui
all'art.  1,  comma 96,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311 come
rideterminato  ai sensi dell'art. 1, commi 940, 513 e 519 della legge
citata  n.  296  del  2006,  ripartito, per ciascuna amministrazione,
secondo le indicazioni di cui alla medesima Tabella.
  2.  Le  assunzioni  di  personale  di cui al comma 1 possono essere
effettuate  con  decorrenza  non  anteriore al 1° dicembre 2007. Sono
fatte  salve,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie assegnate, le
assunzioni del personale dei Corpi di polizia gia' effettuate al fine
di  dare  avvio  ai  corsi di allievi ufficiali e sottoufficiali. Per
l'anno  2007 e' posto a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 96,
della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  la  spesa di 409.710 euro
relativi ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa
vigente per le Forze armate e per l'Arma dei Carabinieri.
  3.  Nell'ambito  del contingente di personale di cui al comma 1, e'
autorizzata  l'assunzione  di  n.  5  unita'  di  personale  a  tempo
indeterminato presso il Club alpino italiano (CAI), di n. 1 unita' di
personale  presso  l'Aeroclub  Italia  e  di n. 2 unita' di personale
presso  la  Scuola  archeologica  italiana  di  Atene,  il  cui onere
finanziario  e'  posto direttamente a carico dei bilanci autonomi dei
predetti Istituti.
  4.  L'Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell'albo dei segretari
comunali e provinciali e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1, commi 95
e  96,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  ad assumere n. 42
segretari  comunali  e  provinciali  da inserire in fascia C, n. 2 da
inserire  in  fascia  B,  n.  1  da inserire in fascia A, nonche' una
riammissione in servizio per le esigenze delle autonomie locali.
  5.  Nell'ambito  del contingente di personale di cui al comma 1 e',
altresi',   autorizzata   presso   il  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale e dei
servizi,  il  Ministero  dell'interno - Dipartimento per le politiche
del   personale   dell'amministrazione   civile   e  per  le  risorse
strumentali  e  finanziarie,  il  Ministero  della difesa - Direzione
generale  per  il personale civile, e la Corte dei conti l'immissione
di  n.  31  unita'  di  personale  provenienti  dalle  ex  basi Nato,
corrispondenti  ad  una  spesa  di  euro  81.948 quale onere relativo
all'anno  2007  e  ad  una spesa complessiva annua lorda pari ad euro
983.378 a decorrere dall'anno 2008.
  6.  Le  amministrazioni  che  non hanno provveduto agli adempimenti
disposti  dall'art.  1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  non possono procedere alle assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
  7.   Ai   fini   della  determinazione  e  del  calcolo  dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la  spesa  annua  lorda  esclusivamente  nel  caso  di  assunzioni di
personale gia' dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il
relativo  onere  viene  valutato in termini di differenziale di costo
tra  le  qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di
richieste  di  assunzione  di  personale gia' dipendente della stessa
amministrazione.
  8.   L'autorizzazione  di  cui  al  presente  decreto  relativa  ad
assunzioni  di  personale  riferite  allo  scorrimento o all'utilizzo
delle  graduatorie  da parte delle amministrazioni di cui al comma 1,
e'  subordinata,  ove previsto, alla condizione dell'espletamento del
procedimento  di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
  9.   Alla  copertura  dell'onere  a  carico  delle  amministrazioni
interessate  si  provvede  mediante  utilizzo  delle risorse iscritte
nell'UPB  4.1.5.4.  Fondi  da ripartire per oneri di personale - cap.
3032,  dello  Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  2007  e  corrispondenti  capitoli  per esercizi
successivi.
  10.  Le  amministrazioni  di  cui  al comma 1 che intendano avviare
assunzioni  per  unita'  di  personale  appartenenti  a  categorie  e
professionalita'   diverse  rispetto  a  quelle  autorizzate  con  il
presente  decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie
assegnate  a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la
preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  per  la  funzione pubblica, Ufficio per il
personale   delle   pubbliche   amministrazioni,   e   del  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale   dello  Stato,  IGOP.  E'  ammessa  un'unica  richiesta  di
rimodulazione.
  11.  Le  amministrazioni  di  cui  al comma 1 sono tenute, entro il
31 dicembre 2007 o comunque entro il completamento delle procedure di
assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio  per  il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero
dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili
professionali  ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno
o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale
del  part-time,  nonche'  l'eventuale amministrazione di provenienza,
ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la
spesa  per  l'anno  2007,  nonche'  la  spesa  annua  lorda  a regime
effettivamente  da  sostenere,  fornendo, altresi', dimostrazione del
rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 29 novembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 12, foglio n. 233