IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Lungu George Nicu, nato l'8 aprile 1977 a
Galati  (Romania),  cittadino  rumeno,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come sopra
modificato,   il   riconoscimento   del   proprio  titolo  accademico
professionale  di  «Inginer  diplomat - profilul stinta materialelor,
specializarea  prelucrari  plastice si tratamente termice» conseguito
presso  la  «Universitatea Dunarea de Jos» di Galati nel giugno 2005,
come  attestato  dal  «Ministerul  Educatiei  si Cercetarii», ai fini
dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale
e l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 7 dicembre 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di
cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come sopra modificato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Lungu George Nicu, nato l'8 aprile 1977 a Galati (Romania),
cittadino  rumeno,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«ingegneri»  sezione A  -  settore  industriale  e  l'esercizio della
professione in Italia.