IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visiti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 200 1, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Buda Mihai, nato il 1° agosto 1962 a Cimpeni (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul mine, specializarea mine» conseguito presso la «Institutul de Mine Petrosani» nel giugno 1987 - come attestato dal «Ministerul Educatiei si Invatamintului» - ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato altresi' che ha documentato il possesso di esperienza professionale pluriennale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso con nota scritta; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come sopra modificato; Decreta: Art. 1. Al sig. Buda Mihai, nato il 1° agosto 1962 a Cimpeni (Romania), cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione, in Italia.