IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema   generale   di  riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'anmissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  della  sig.ra  De  Acutis  Alessandra,  nata  il
27 luglio  1977  a  Roma,  cittadina  italiana diretta a ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento del titolo inglese di «Chartered Psicologist», ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attivita' di psicologa;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Bachelor  of  Science  in  Psychology»  e  del  «Degree of Doctor of
Psychology»   conseguiti  rispettivamente  presso  la  Thames  Valley
University»   e  l'«University  of  Surrey  il  3 luglio  2003  e  il
4 settembre 2006;
  Considerato  che  l'istante e' in possesso del titolo professionale
di   «Chartered   Psycologist»,   conseguito   presso   «The  British
Psychological Society» come attestato in data 16 aprile 2007;
  Preso    atto   della   documentazione   relativa   ad   esperienza
professionale;
  Preso   atto   che   l'istante   ha  fatto  domanda  anche  per  il
riconoscimento dell'attivita' di psicoterapeuta;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 7 dicembre 2007;
  Preso  atto  del conforme parere scritto in atti del rappresentante
del Consiglio nazionale di categoria;
  Considerato  che  la  richiedente  ha  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo  -  sezione A  - e che pertanto non appare
necessario applicare misurecompensative, mentre per la domanda per il
riconoscimento  dell'attivita'  di  psicoterapeuta  si esprime parere
negativo  in quanto dalla documentazione prodotta dal richiedente non
si evince ne' formazione professionale in ambito psicoterapeutico ne'
svolgimento di attivita' professionale almeno biennale;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  De  Acutis,  nata il 27 luglio 1977 a Roma, cittadina
italiana,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'Albo  degli psicologi -
sezione A - in Italia, la domanda per la psicoterapia e' respinta.
    Roma, 10 gennaio 2008
                                          Il direttore generale: Papa