IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia allUnione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza dela sig.ra Matuszewska Katarzyna, nata a Pyskowice (Polonia) il 14 settembre 1980, cittadina polacca diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale polacco di «Inzynier» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «magister inzynier», conseguito presso la «Politechnika Slaska» come attestato in data 28 luglio 2004; Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorita' polacca nel caso della sig.ra Matuszewska Katarzyna si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della direttiva 2001/19/CE; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 7 dicembre 2007; Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «Ingegnere - sez. A, settore industriale - e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) energetica e macchina a fluido (scritta e orale); 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale), oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di sei mesi; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo 277/2003 di cui sopra; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Matuszewska Katarzyna, nata a Pyskowice (Polonia) il 14 settembre 1980, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.