IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia allUnione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza dela sig.ra Matuszewska Katarzyna, nata a Pyskowice
(Polonia)   il   14 settembre  1980,  cittadina  polacca  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del  proprio  titolo  professionale
polacco  di  «Inzynier»  ai  fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
della professione di «ingegnere»;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«magister  inzynier», conseguito presso la «Politechnika Slaska» come
attestato in data 28 luglio 2004;
  Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorita'
polacca  nel caso della sig.ra Matuszewska Katarzyna si configura una
formazione  regolamentata  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b)
della direttiva 2001/19/CE;
  Viste  le  conformi  determinazioni della Conferenza di servizi del
7 dicembre 2007;
  Sentito  il  conforme  parere del rappresentante di categoria nelle
sedute sopra indicate;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di «Ingegnere - sez. A, settore industriale - e quella di
cui  e'  in  possesso  l'istante,  e  che  risulta pertanto opportuno
richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) energetica
e  macchina  a fluido (scritta e orale); 2) ordinamento e deontologia
professionale   (solo  orale),  oppure,  a  scelta  dell'istante  nel
superamento di un tirocinio di sei mesi;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come modificato dal decreto legislativo 277/2003 di cui sopra;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Matuszewska  Katarzyna, nata a Pyskowice (Polonia) il
14 settembre  1980,  cittadina  polacca,  e'  riconosciuto  il titolo
professionale  di  cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso
all'albo  degli  ingegneri  -  sez.  A,  settore  industriale - e per
l'esercizio della professione in Italia.