L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 21 dicembre 2007
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva);
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
    la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione, con modificazioni,
del  decreto-legge  18 giugno  2007, n. 73/2007 (di seguito: legge n.
125/2007);
    il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007
recante   «Modalita'   e   criteri  per  assicurare  il  servizio  di
salvaguardia  di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno
2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125» (di seguito:
decreto ministeriale 23 novembre 2007);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:  l'Autorita)  28 dicembre  1999,  n.  200/1999  e  sue
successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n.
200/1999);
    la  deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/2006 e sue
successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n.
111/2006);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/2006 (di
seguito: deliberazione n. 152/2006);
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior
tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge
18 giugno 2007, n. 73/2007 approvato con deliberazione dell'Autorita'
27 giugno 2007, n. 156/2007 e sue successive modifiche e integrazioni
(di seguito: TIV);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  3 agosto 2007, n. 207/2007 (di
seguito: deliberazione n. 207/2007);
    la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2007, n. 208/2007.
  Considerato che:
    la Direttiva prevede:
      a) con  decorrenza  1° luglio  2007,  l'idoneita'  di  tutti  i
clienti finali;
      b) all'art.  3,  gli  obblighi  relativi  al servizio pubblico,
indicando,  al  comma 5,  che gli Stati membri adottano le misure per
tutelare  i  clienti  finali  ed assicurare in particolare ai clienti
vulnerabili   un'adeguata  protezione,  comprese  le  misure  atte  a
permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture;
    l'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007 ha stabilito un regime
di  salvaguardia  per  i  clienti finali che hanno certificato di non
rientrare  nel  regime  di  tutela  di  cui al comma 2 della medesima
legge,  che si trovano senza fornitore di energia elettrica o che non
hanno  scelto il proprio fornitore, prevedendo, tra l'altro, che fino
all'operativita'   del   suddetto   servizio,  la  continuita'  della
fornitura   per   tali   clienti  sia  assicurata  dalle  imprese  di
distribuzione o dalle societa' di vendita collegate a tali imprese, a
condizioni  e  prezzi  resi  pubblici  e non discriminatori; e che la
relativa  disciplina transitoria e' stata definita dall'Autorita' nel
TIV;
    con   deliberazione  n.  207/2007  l'Autorita'  ha  approvato  la
proposta  al  Ministro  dello  sviluppo  economico per la definizione
delle  procedure  concorsuali  per  l'aggiudicazione  del servizio di
salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/07;
    il  decreto  ministeriale  23 novembre  2007, adottato sulla base
delle  proposte  di  cui alla deliberazione n. 207/2007, ha previsto,
tra l'altro, che l'Autorita' definisca:
      a) le aree territoriali con riferimento alle quali un esercente
effettua il servizio di salvaguardia;
      b) le   modalita',   i  tempi  e  i  criteri  per  la  messa  a
disposizione,    da    parte    degli    esercenti   che   forniscono
transitoriamente il servizio di salvaguardia, dei dati, aggregati per
gruppi   di  categorie  omogenee,  relativi  ai  clienti  serviti  in
salvaguardia, ai soggetti che partecipano alle procedure concorsuali;
      c) entro il 31 dicembre 2007, le modalita' per l'organizzazione
delle procedure concorsuali stabilendo inoltre:
        i.  il  periodo nel quale le medesime devono essere avviate e
concluse   per   la  selezione  dell'esercente  la  salvaguardia  con
riferimento al periodo di salvaguardia successivo;
        ii. i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di
possedere per essere ammessi a partecipare alle procedure concorsuali
in  termini  di  competenza e capacita' tecnico-economica, connessi e
proporzionati al servizio offerto;
        iii.   le  garanzie  a  copertura  di  un  eventuale  mancato
assolvimento  del  servizio  di  salvaguardia  o di svolgimento dello
stesso in difformita' alle disposizioni in materia;
        iv.  le  condizioni  minime contrattuali per l'erogazione del
servizio;
      d) i  criteri  di svolgimento, in via transitoria, del servizio
di  salvaguardia  da parte degli esercenti la maggior tutela nei casi
in  cui  la  procedura  concorsuale  non  consenta  di individuare un
esercente  la salvaguardia in un'area territoriale ovvero nei casi di
mancato  assolvimento  del  servizio  stesso  da  parte  dei soggetti
aggiudicatari;
      e) il   corrispettivo   di  salvaguardia  da  riconoscere  agli
esercenti nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti
serviti  in salvaguardia sia esiguo, da definire sulla base dei costi
effettivi  di  commercializzazione  per punto di prelievo, nonche' le
modalita'  di  copertura  del  relativo onere a carico dei clienti in
salvaguardia;
      f) le  modalita'  e  i tempi delle comunicazioni da parte degli
esercenti  la  salvaguardia  nei  confronti della societa' Acquirente
Unico  S.p.A.  (di  seguito:  Acquirente Unico) relative al numero di
punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia.
  Considerato, inoltre, che:
    sono  presenti  asimmetrie  informative  relativamente  al valore
atteso del costo che ciascun partecipante alle procedure concorsuali,
qualora  risulti  aggiudicatario, dovra' sostenere per lo svolgimento
del servizio di salvaguardia;
    l'asimmetria  informativa  di  cui  al precedente alinea non puo'
essere  completamente eliminata dai dati che gli attuali esercenti la
salvaguardia  sono  tenuti a rendere disponibili ai partecipanti alle
procedure  concorsuali  ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre
2007;
    in  presenza  di  asimmetrie  informative  tra  partecipanti alle
procedure  concorsuali  relativamente  al  valore del bene, procedure
concorsuali  con  offerte  in  busta  chiusa  senza  possibilita'  di
rilancio  consentono  di  massimizzare il numero di partecipanti alle
procedure  stesse,  nonche'  il  valore  atteso  del prezzo cui viene
ceduto  il bene; ovvero, nel caso di specie, di minimizzare il valore
atteso del prezzo a cui sara' erogato il servizio di salvaguardia;
    il  corrispettivo  di salvaguardia da riconoscere agli esercenti,
nel  caso  in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti serviti
in  salvaguardia  sia  esiguo,  ha  la  sola finalita' di limitare il
rischio  assunto  dai  medesimi  esercenti e non gia' di garantire la
completa copertura dei costi fissi commerciali.
  Ritenuto necessario e urgente:
    dare   attuazione  alle  disposizioni  del  decreto  ministeriale
23 novembre   2007,   al  fine  di  assicurare  che  il  servizio  di
salvaguardia  assegnato tramite procedure concorsuali sia erogato, in
prima   applicazione,   a   partire   dall'1 aprile  2008,  anche  in
considerazione  delle  problematiche  inerenti all'attuale disciplina
transitoria  dell'erogazione  del  servizio  di salvaguardia, nonche'
degli   effetti  sulla  concorrenza  del  mercato  della  vendita  al
dettaglio, provvedendo a definire:
      a) le aree territoriali con riferimento alle quali un esercente
effettua il servizio di salvaguardia;
      b) le   modalita',   i  tempi  e  i  criteri  per  la  messa  a
disposizione da parte degli esercenti che forniscono transitoriamente
il   servizio  di  salvaguardia  ai  soggetti  che  partecipano  alle
procedure  concorsuali,  dei  dati  relativi  al  numero dei punti di
prelievo  e  all'energia  elettrica  prelevata dai clienti serviti in
salvaguardia  nei  12  mesi precedenti il mese di presentazione delle
istanze;
      c) le    modalita'   per   l'organizzazione   delle   procedure
concorsuali stabilendo inoltre:
        i.  il  periodo  di  effettuazione  delle  medesime,  per  la
selezione dell'esercente la salvaguardia;
        ii.  i requisiti minimi, in termini di competenza e capacita'
tecnico-economica dei partecipanti alle procedure concorsuali;
        iii.   le  garanzie  a  copertura  di  un  eventuale  mancato
assolvimento  del  servizio  di  salvaguardia  o di svolgimento dello
stesso in difformita' alle disposizioni in materia;
        iv.  le  condizioni  minime contrattuali per l'erogazione del
servizio anche al fine di garantire la confrontabilita' delle offerte
pervenute nell'ambito delle procedure concorsuali;
      d) le  modalita'  e  i tempi delle comunicazioni da parte degli
esercenti   la   salvaguardia  nei  confronti  dell'Acquirente  Unico
relative  al  numero  di  punti  di  prelievo serviti nell'ambito del
servizio di salvaguardia;
      e) il   corrispettivo   di  salvaguardia  da  riconoscere  agli
esercenti nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti
serviti in salvaguardia sia esiguo tenuto anche conto che:
        i.  nella determinazione dell'ammontare a copertura dei costi
fissi   commerciali,   si   deve  considerare  che  gli  investimenti
effettuati  per  l'attivita' di commercializzazione sono ammortizzati
in un periodo pluriennale quantificabile in non meno di 5 anni; e che
la  stima  dei  costi  fissi  puo' essere effettuata sulla base delle
informazioni  derivanti  dagli  elementi  di  costo  comunicati dagli
operatori  ai  fini  del  procedimento  di  definizione  dei costi di
commercializzazione dell'attivita' di vendita di energia elettrica;
        ii. nella determinazione dell'ammontare corrispondente ad una
stima  cautelativa  della quota mensile dei corrispettivi applicati e
destinati  alla  copertura dei costi commerciali, si deve considerare
che   i   corrispettivi   applicati   nel  servizio  di  salvaguardia
rifletteranno  i  costi  commerciali  attesi  per  lo svolgimento del
servizio  stesso  e  che  tali  costi  riflettono la composizione dei
clienti  serviti  in  relazione,  tra  l'altro,  alla  dimensione dei
clienti stessi.
  Ritenuto, altresi', opportuno:
    rinviare a successivo provvedimento:
      a) la   definizione   dei   criteri   di  svolgimento,  in  via
transitoria, del servizio di salvaguardia da parte degli esercenti la
maggior  tutela nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta
di  individuare  un esercente la salvaguardia in un'area territoriale
ovvero  nei casi di mancato assolvimento del servizio stesso da parte
di un soggetto aggiudicatario;
      b) la  definizione delle modalita' di copertura degli eventuali
oneri  derivanti dal riconoscimento del corrispettivo di salvaguardia
agli  esercenti  nel  caso in cui il numero dei punti di prelievo dei
clienti  serviti  in salvaguardia sia esiguo, a carico dei clienti in
salvaguardia;
      c) la   modifica  del  TIV  per  garantire  agli  esercenti  la
salvaguardia  la disponibilita' delle informazioni necessarie al fine
della fatturazione
                              Delibera:
  1. Di  approvare  le «Disposizioni per l'erogazione del servizio di
vendita  dell'energia  elettrica  di  salvaguardia  di cui alla legge
3 agosto  2007,  n.  125/2007, in attuazione del decreto del Ministro
dello  sviluppo  economico  23 novembre 2007» riportate nel documento
allegato,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale del presente
provvedimento (Allegato A).
  2. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al Ministero dello
sviluppo  economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e
all'Acquirente Unico.
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
    Milano, 21 dicembre 2007
                                                 Il presidente: Ortis