IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'
  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24  marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'«Istituto
Walden Laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana
di psicologia e terapia cognitivo comportamentale» e' stato abilitato
ad  istituire  e  ad  attivare un corso di formazione in psicoterapia
nella  sede  di  Roma,  per  i  fini di cui all'art. 4 del richiamato
decreto n. 509 del 1998;
  Visto il decreto in data 27 aprile 2001, con il quale all'«Istituto
Walden Laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana
di   psicologia   e   terapia  cognitivo  comportamentale»  e'  stata
confermata  l'abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare un corso di
formazione  in  psicoterapia  nella  sede  di Roma, per i fini di cui
all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
  Visto  il  decreto in data 5 aprile 2007 di diniego all'attivazione
di una sede periferica in Bari dell'istituto predetto;
  Vista  la  reiterazione  dell'istanza  con  la  quale  il  suddetto
istituto  ha  chiesto  l'abilitazione  ad  istituire e ad attivare un
corso  di  specializzazione  in psicoterapia nella sede periferica di
Bari,  via  Emanuele  Mola,  34,  per un numero massimo degli allievi
ammissibili  a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero
corso,  a  80  unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n.
509 del 1998;
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede
periferica  espresso  dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva
nella seduta del 16 novembre 2007;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella riunione del 18 dicembre 2007 trasmessa con nota
n. 514 del 20 dicembre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per  i  fini  di  cui  all'art.  4  del regolamento adottato con
decreto  11  dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Walden Laboratorio di
scienze  comportamentali  -  Associazione  italiana  di  psicologia e
terapia  cognitivo  comportamentale»,  e' abilitato ad istituire e ad
attivare  nella  sede  periferica  di Bari, via Emanuele Mola, 34, ai
sensi  delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso,
successivamente   alla   data  del  presente  decreto,  un  corso  di
specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello
scientifico-culturale  proposto  nell'istanza di riconoscimento della
sede principale.
  2.  Il  numero  massimo  di  allievi da ammettere a ciascun anno di
corso e' pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 gennaio 2008
                                         Il direttore generale: Masia