IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'
  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto  il  decreto  in  data  24  marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visti  i  decreti  in  data  29 gennaio 2001 e 14 maggio 2001 con i
quali l'istituto «IREP - Istituto di ricerche europee in psicoterapia
psicoanalitica»  e'  stato abilitato ad istituire e ad attivare nella
sede  principale  di Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia,
per  i  fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n.
509 del 1998;
  Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 di attivazione della sede
periferica di Padova del predetto istituto;
  Visto  il  decreto in data 24 settembre 2007 di trasferimento della
suddetta sede periferica di Padova;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  istituto  chiede
l'autorizzazione  al  trasferimento  della sede principale di Roma da
via Leopardi, 11, a via Cavour, 171;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 20 luglio 2007;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario nella riunione del 18 dicembre 2007, trasmessa con nota
prot. n. 514 del 20 dicembre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'«IREP   -   Istituto   di   ricerche   europee   in  psicoterapia
psicoanalitica»  abilitato  con  decreti in data 29 gennaio 2001 e 14
maggio  2001  ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, un corso
di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a
trasferire  la  predetta  sede  di  Roma  da  via Leopardi, 11, a via
Cavour, 171.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 gennaio 2008
                                         Il direttore generale: Masia