Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di vendita del medicinale
BYETTA  (exenatide) - autorizzato con procedura centralizzata europea
dalla  Commissione  europea  con la decisione del 20 novembre 2006 ed
inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
      EU/1/06/362/001  5 mcg  soluzione  iniettabile uso sottocutaneo
penna preriempita vetro 1,2 ml 1 penna preriempita;
      EU/1/06/362/002  5 mcg  soluzione  iniettabile uso sottocutaneo
penna preriempita vetro 1,2 ml 3 penne preriempite;
      EU/1/06/362/003  10  mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo
penna preriempita vetro 2,4 ml 1 penna preriempita;
      EU/1/06/362/004  10  mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo
penna preriempita vetro 2,4 ml 3 penne preriempite;
    Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.
                         IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott. Nello   Martini   in   qualita'   di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  48,  comma 33,  del  citato decreto-legge n. 269 del
2003,   che  dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per  i  prodotti
rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute in data 23 novembre
2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  142  del
21 giugno  2006,  recante  l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti i medicinali per uso umano;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  2007, n. 159, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  29 novembre  2007,  n.  222,  recante
«Interventi  urgenti in materia economica finanziaria per lo sviluppo
e  l'equita'  sociale» e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a)
con  il  quale e' stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei
farmaci innovativi ed il comma 3, lettera a) recante disposizioni sul
ripiano   dello  sfondamento  imputabile  al  superamento  del  fondo
aggiuntivo predetto;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita';
  Visto   il   parere   reso  dalla  commissione  consultiva  tecnico
scientifica  nella  seduta  del  6 novembre 2007 e l'allegato tecnico
dello  stesso  parere  con  cui  si  e'  ritenuto  di  attribuire  al
medicinale  Byetta  il  requisito  della  innovativita' farmacologica
potenziale,  sulla  base  dei  criteri  contenuti nel documento sulla
innovativita'  terapeutica,  approvato  dalla  commissione consultiva
tecnico-scientifica  in  data  10 luglio  2007,  con  gli adempimenti
previsti dall'allegato 1 del documento;
  Vista  la deliberazione n. 32 del 20 dicembre 2007 del Consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore
generale;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  al  medicinale  Byetta  (exenatide) sia attribuito un
numero di identificazione nazionale;
                             Determina:
                               Art. 1.
       Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
  Al medicinale BYETTA (exenatide) nelle confezioni indicate e con le
indicazioni  terapeutiche  appresso  specificate vengono attribuiti i
seguenti numeri di identificazione nazionale:
  Confezioni:
    5  mcg  soluzione  iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita
vetro  1,2  ml  1  penna preriempita - A.I.C. n. 037568019/E (in base
10), 13UHJM (in base 32);
    5  mcg  soluzione  iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita
vetro  1,2  ml  3  penne preriempite - A.I.C. n. 037568021/E (in base
10), 13UHJP (in base 32);
    10  mcg  soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita
vetro  2,4  ml  1  penna preriempita - A.I.C. n. 037568033/E (in base
10), 13UHK1 (in base 32);
    10 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita
vetro 2,4 ml 3 penne preriempite - A.I.C. n. 037568045/E (in base 10)
13UHKF (in base 32);
    Indicazioni  terapeutiche: Byetta e' indicato nel trattamento del
diabete  mellito  di  tipo 2  in  associazione  a  metformina e/o una
sulfonilurea   in  pazienti  che  non  hanno  raggiunto  un  adeguato
controllo  glicemico  con la dose massima tollerata di queste terapie
orali.