IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  n.  468  del  18 settembre 2001, attuativo della legge n.
426/1998,  recante  «Programma  nazionale  di  bonifica  e ripristino
ambientale»  con  cui  sono  state  individuate  le aree del Sulcis -
Iglesiente  -  Guspinese  tra  quelle  di interesse nazionale ai fini
della bonifica dei siti inquinati;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  del  16  ottobre  2001,  recante  «Istituzione  del Parco
geominerario storico ed ambientale della Sardegna».
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  del  12  marzo  2003, recante «Perimetrazione del sito di
interesse nazionale del Sulcis - Iglesiente - Guspinese»;
  Vista   la  proposta  della  regione  autonoma  della  Sardegna  di
perimetrazione  delle  aree  da  bonificare  nel  sito  di  interesse
nazionale  Sulcis  -  Iglesiente  -  Guspinese,  di cui la conferenza
decisoria  tenutasi  presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio in data 6 dicembre 2004;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza in relazione alla
grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle
aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese;
  Visto il documento tecnico predisposto dalla regione autonoma della
Sardegna  nel  2005  relativo alla realizzazione dei siti di raccolta
per  la  messa  in  sicurezza  dei  residui  minerali  approvato  con
prescrizioni dalla Conferenza decisoria, tenutasi presso il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare in data 11
luglio 2006;
  Considerato  che  occorre  procedere  alla  tempestiva bonifica del
predetto  territorio  regionale,  inquinato  a  seguito della mancata
realizzazione  delle  necessarie  opere di risanamento da parte delle
societa' minerarie;
  Considerata  la  necessita'  di  ricorrere,  in  termini  di  somma
urgenza,  a  procedure  accelerate  per il concreto ed indispensabile
avvio  delle  opere  di  risanamento, tenuto conto della complessita'
della  progettazione  degli  interventi  e  delle  relative  fasi  di
approvazione;
  Considerato, inoltre, che gli eventi in argomento hanno determinato
una   grave   situazione  di  pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita';
  Ritenuto,  quindi,  necessario  ed  indifferibile porre in essere i
primi interventi urgenti per favorire il rientro dall'emergenza;
  Vista la direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006;
  Visto l'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
prevede  che  non  rientrano nel campo di applicazione della parte IV
del   richiamato  decreto  legislativo  i  rifiuti  risultanti  dalla
prospezione,   dall'estrazione,   dal  trattamento,  dall'ammasso  di
risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  Visto  l'art.  3,  comma  2,  lettera  d)  e  comma  3  del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
  Vista  la nota del presidente della regione autonoma Sardegna del 6
novembre 2007;
  Vista  la  nota  del 28 novembre 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
  Acquisita l'intesa della regione autonoma Sardegna;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della  regione  autonoma  Sardegna  e' nominato
Commissario delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle
aree   minerarie   dismesse  di  cui  in  premessa  e  provvede  alla
realizzazione  dei  primi  interventi  urgenti,  alla rimozione delle
situazioni  di  pericolo,  nonche' a fronteggiare i danni conseguenti
all'inquinamento di cui sopra.
  2.  Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell'emergenza,  il  Commissario  delegato  si avvale dell'opera, ove
necessaria,  dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i
servizi  tecnici, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica   applicata   al  mare,  dell'Agenzia  regionale  per  la
protezione  ambientale,  dell'Istituto  superiore  di  prevenzione  e
sicurezza  del  lavoro,  dell'Istituto  superiore  di  sanita', degli
istituti  universitari,  nonche'  delle  societa'  a  totale capitale
pubblico,   cui   affidare  determinati  settori  di  intervento  con
particolare  riguardo  all'analisi di rischio ambientale e sanitario,
indagini  epidemiologiche,  sulla  base  di  specifiche  direttive ed
indicazioni.  Il  medesimo  Commissario  potra',  altresi', avvalersi
delle  strutture  e  degli  uffici regionali, degli enti locali anche
territoriali,  delle  amministrazioni periferiche dello Stato e delle
aziende pubbliche di servizi.
  3. Il Commissario delegato in particolare provvede:
    a)  alla stipula di specifici accordi di programma con i soggetti
tenuti  a  provvedere alla caratterizzazione, alla messa in sicurezza
d'emergenza,  alla bonifica ed al ripristino ambientale, nonche' alla
messa  in  sicurezza permanente dei siti interessati dalla situazione
emergenziale in rassegna;
    b)  all'espletamento  di  tutte  le  iniziative  finalizzate alla
pianificazione   ed  alla  successiva  realizzazione,  da  parte  dei
soggetti    ordinariamente    competenti,    degli    interventi   di
caratterizzazione,  di  messa  in  sicurezza di emergenza, bonifica e
ripristino  ambientale,  nonche' di messa in sicurezza permanente dei
siti interessati dalla situazione emergenziale in rassegna;
    c)    alla    realizzazione,   in   sostituzione   dei   soggetti
ordinariamente  competenti  e  con oneri a carico dei medesimi, delle
iniziative  di cui alla lettera a), previa diffida ad adempiere entro
il termine perentorio di trenta giorni;
    d)  a redigere, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del mare, le linee guida per la predisposizione e
l'approvazione   dei   progetti  relativi  alla  messa  in  sicurezza
d'emergenza,  agli interventi di bonifica, al ripristino ambientale e
alla messa in sicurezza permanente;
    e)   a   predisporre,   su   proposta   del  competente  servizio
dell'assessorato  della  difesa  dell'ambiente della regione autonoma
della  Sardegna, il piano di bonifica dei siti interessati delle aree
minerarie  dismesse  e  di  quelle  immediatamente  limitrofe  previa
perimetrazione. Il piano di bonifica e' approvato entro trenta giorni
dalla  sua  ricezione  da  una  conferenza  di  servizi  indetta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le  amministrazioni  di  cui  all'art.  252,  comma  4,  del  decreto
legislativo  3 aprile 2006, n. 152. Scaduto il predetto termine senza
che   venga  adottata  alcuna  determinazione  dalla  conferenza  dei
servizi, il piano si intende approvato;
    f)  ad  individuare  modelli  tecnici di intervento rispetto alle
criticita' oggetto della presente ordinanza;
    g)   all'avvio   di   azioni   di  monitoraggio  successive  alla
realizzazione  degli  interventi, al fine di garantire l'efficienza e
l'integrita'  dei presidi ambientali necessari per isolare il sito di
raccolta dall'ambiente circostante;
    h) all'individuazione dei valori di fondo geochimico naturale per
le aree minerarie.
  4.  Spetta  all'Ente Parco geominerario storico ed ambientale della
Sardegna    l'attivita'   di   coordinamento   delle   attivita'   di
valorizzazione,  sentita la regione autonoma della Sardegna, dei siti
bonificati rientranti nel territorio del parco medesimo.
  5.   Il   Commissario  delegato  trasmette  al  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla
Direzione   generale   per  la  qualita'  della  vita  del  Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, con cadenza
trimestrale,  una  relazione sullo stato degli interventi di cui alla
presente ordinanza.