IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 468 del 18 settembre 2001, attuativo della legge n. 426/1998, recante «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» con cui sono state individuate le aree del Sulcis - Iglesiente - Guspinese tra quelle di interesse nazionale ai fini della bonifica dei siti inquinati; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, recante «Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna». Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 marzo 2003, recante «Perimetrazione del sito di interesse nazionale del Sulcis - Iglesiente - Guspinese»; Vista la proposta della regione autonoma della Sardegna di perimetrazione delle aree da bonificare nel sito di interesse nazionale Sulcis - Iglesiente - Guspinese, di cui la conferenza decisoria tenutasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 6 dicembre 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese; Visto il documento tecnico predisposto dalla regione autonoma della Sardegna nel 2005 relativo alla realizzazione dei siti di raccolta per la messa in sicurezza dei residui minerali approvato con prescrizioni dalla Conferenza decisoria, tenutasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 luglio 2006; Considerato che occorre procedere alla tempestiva bonifica del predetto territorio regionale, inquinato a seguito della mancata realizzazione delle necessarie opere di risanamento da parte delle societa' minerarie; Considerata la necessita' di ricorrere, in termini di somma urgenza, a procedure accelerate per il concreto ed indispensabile avvio delle opere di risanamento, tenuto conto della complessita' della progettazione degli interventi e delle relative fasi di approvazione; Considerato, inoltre, che gli eventi in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il rientro dall'emergenza; Vista la direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006; Visto l'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del richiamato decreto legislativo i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; Visto l'art. 3, comma 2, lettera d) e comma 3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; Vista la nota del presidente della regione autonoma Sardegna del 6 novembre 2007; Vista la nota del 28 novembre 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; Acquisita l'intesa della regione autonoma Sardegna; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione autonoma Sardegna e' nominato Commissario delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse di cui in premessa e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti all'inquinamento di cui sopra. 2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale dell'opera, ove necessaria, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti universitari, nonche' delle societa' a totale capitale pubblico, cui affidare determinati settori di intervento con particolare riguardo all'analisi di rischio ambientale e sanitario, indagini epidemiologiche, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni. Il medesimo Commissario potra', altresi', avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle aziende pubbliche di servizi. 3. Il Commissario delegato in particolare provvede: a) alla stipula di specifici accordi di programma con i soggetti tenuti a provvedere alla caratterizzazione, alla messa in sicurezza d'emergenza, alla bonifica ed al ripristino ambientale, nonche' alla messa in sicurezza permanente dei siti interessati dalla situazione emergenziale in rassegna; b) all'espletamento di tutte le iniziative finalizzate alla pianificazione ed alla successiva realizzazione, da parte dei soggetti ordinariamente competenti, degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale, nonche' di messa in sicurezza permanente dei siti interessati dalla situazione emergenziale in rassegna; c) alla realizzazione, in sostituzione dei soggetti ordinariamente competenti e con oneri a carico dei medesimi, delle iniziative di cui alla lettera a), previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di trenta giorni; d) a redigere, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei progetti relativi alla messa in sicurezza d'emergenza, agli interventi di bonifica, al ripristino ambientale e alla messa in sicurezza permanente; e) a predisporre, su proposta del competente servizio dell'assessorato della difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna, il piano di bonifica dei siti interessati delle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente limitrofe previa perimetrazione. Il piano di bonifica e' approvato entro trenta giorni dalla sua ricezione da una conferenza di servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le amministrazioni di cui all'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Scaduto il predetto termine senza che venga adottata alcuna determinazione dalla conferenza dei servizi, il piano si intende approvato; f) ad individuare modelli tecnici di intervento rispetto alle criticita' oggetto della presente ordinanza; g) all'avvio di azioni di monitoraggio successive alla realizzazione degli interventi, al fine di garantire l'efficienza e l'integrita' dei presidi ambientali necessari per isolare il sito di raccolta dall'ambiente circostante; h) all'individuazione dei valori di fondo geochimico naturale per le aree minerarie. 4. Spetta all'Ente Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna l'attivita' di coordinamento delle attivita' di valorizzazione, sentita la regione autonoma della Sardegna, dei siti bonificati rientranti nel territorio del parco medesimo. 5. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Direzione generale per la qualita' della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato degli interventi di cui alla presente ordinanza.