IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 ottobre  2007  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno a seguito degli
eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007;
  Considerato  che  nei  giorni  6  e  7 ottobre 2007 la provincia di
Teramo e' stata colpita da eccezionali eventi meteorologici che hanno
determinato  interruzioni  della viabilita' stradale e danneggiamenti
alle infrastrutture;
  Considerato che i predetti eventi hanno causato nei territori delle
suddetta  provincia  l'innesco  di  fenomeni franosi, con conseguente
inondazione di alcune porzioni di centri abitati;
  Considerato,  inoltre,  che  i  fenomeni meteorologici in argomento
hanno  determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e
privata  incolumita'  e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la
situazione  determinatasi  mediante  l'utilizzo  di  mezzi  e  poteri
straordinari;
  Ritenuto,  quindi,  necessario  ed  indifferibile porre in essere i
primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
  Vista  la nota del 16 novembre 2007 con la quale la regione Abruzzo
ha   indicato   gli   interventi   necessari   per   il   superamento
dell'emergenza;
  Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  direttore  regionale  ai  lavori pubblici e alla protezione
civile  e' nominato commissario delegato per gli eventi meteorologici
in  rassegna  e  provvede  alla  realizzazione  dei  primi interventi
urgenti  diretti  al soccorso della popolazione, alla rimozione delle
situazioni  di  pericolo,  nonche' a fronteggiare i danni conseguenti
agli  eventi  di  cui  sopra,  nei  comuni individuati nella nota del
16 novembre 2007 citata in premessa.
  2.  Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell'emergenza, il predetto commissario delegato si avvale dell'opera
di  due  o  piu'  soggetti  attuatori all'uopo nominati, cui affidare
determinati settori di intervento, sulla base di specifiche direttive
ed  indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici regionali,
degli   enti   locali  anche  territoriali  e  delle  amministrazioni
periferiche dello Stato.
  3. Il commissario delegato in particolare provvede:
    a) alla  puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti
dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
    b) al    ripristino,    in   condizioni   di   sicurezza,   delle
infrastrutture   pubbliche   danneggiate,   alla   pulizia   ed  alla
manutenzione  straordinaria  della  viabilita', degli alvei dei corsi
d'acqua  ed  alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di
adeguati  interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa
in  sicurezza  dei  luoghi,  nonche'  alla  realizzazione di adeguati
interventi,  anche  non  infrastrutturali,  di prevenzione dei rischi
idrogeologici  ed  idraulici  in  attuazione del piano generale delle
acque;
    c) all'individuazione  di  appositi siti di stoccaggio temporaneo
ove  ubicare  i  fanghi,  i  detriti  ed i materiali rivenienti dalla
situazione  emergenziale  in  atto,  avvalendosi delle deroghe di cui
all'art. 4, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti
le modalita' per il definitivo smaltimento;
    d) alla pianificazione di azioni ed interventi di mitigazione del
rischio    conseguente   all'inadeguatezza   dei   sistemi   preposti
all'allontanamento  e allo scolo delle acque superficiali in eccesso,
al  fine  della  riduzione  definitiva  degli  effetti  dei  fenomeni
alluvionali.
  4.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da
donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui
alla presente ordinanza da trasferire al commissario delegato.
  5.  Il  commissario  delegato provvede, altresi', al rimborso delle
spese  sostenute dai comuni, nonche' da altri enti ed amministrazioni
impegnate nelle fasi della prima emergenza.
  6.  Il  commissario  delegato  ed  il Dipartimento della protezione
civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri provvedono ad
effettuare  i  rimborsi  dovuti  alle organizzazioni di volontariato,
debitamente  autorizzate  dal  Dipartimento  della protezione civile,
impiegate  in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso
degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso
e'  effettuato  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio  2001,  n.  194,  sulla  base  di un riscontro delle spese
effettivamente sostenute.