IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 3, comma 2-quater del decreto legge 24 settembre 2002,
n.  209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265;
  Visto  il  regolamento adottato con il decreto del Presidente della
Repubblica   11 aprile   2006,   n.  205,  recante  le  modalita'  di
ripartizione  ed  erogazione  dei fondi per l'innovazione del sistema
dell'autotrasporto  merci,  lo sviluppo delle catene logistiche ed il
potenziamento   dell'intermodalita',  ed  in  particolare  l'art.  3,
commi 2, 4 e 5, che prevedono, rispettivamente:
    il  comma 2,  la  verifica del mantenimento degli impegni assunti
dai beneficiari degli incentivi per l'utilizzo delle vie del mare, le
modalita'  operative per l'effettuazione delle necessarie verifiche e
per l'eventuale recupero del contributo erogato;
    il comma 4, la fissazione dell'importo massimo del contributo per
ogni  viaggio  effettuato  sulle  tratte marittime individuate con il
decreto  ministeriale  di  cui  al  comma 6, nel limite del 20% delle
tariffe  praticate  sulle  rotte  esistenti  e  del 30% delle tariffe
applicate sulle nuove rotte;
    il comma 5, il riconoscimento di un ulteriore contributo a favore
delle  imprese  di  autotrasporto  che raggiungano il livello di 1600
viaggi annui su ciascuna tratta marittima incentivabile;
  Visti  i  propri  decreti, emessi rispettivamente, il primo in data
31 gennaio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  35 del
12 febbraio  2007  ed  il secondo, ad integrazione del primo, in data
26 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
2007,  con  i  quali  sono  state  individuate, ai sensi dell'art. 3,
comma 6,  del  richiamato  decreto del Presidente della Repubblica n.
205/2006, le rotte incentivabili;
  Visto  il  proprio decreto in data 25 ottobre 2007, con il quale e'
stato  stabilito  il  modello  di  domanda  per  accedere ai predetti
contributi,   che   comprende,   in  particolare,  l'impegno,  per  i
beneficiari  degli  stessi, ad effettuare un numero minimo di ottanta
viaggi, su ciascuna tratta, per ogni anno solare relativo al triennio
per  il  quale  chiede  il  contributo,  nonche'  a mantenere, per il
secondo   triennio  successivo  a  quello  per  il  quale  chiede  il
contributo,  lo  stesso  numero  di  viaggi  effettuati  o  lo stesso
quantitativo  di  merci  trasportate  nel  triennio precedente, fatta
salva  la  fattispecie  propria  dell'evento inevitabile, vale a dire
dovuta a cause di «forza maggiore» che il soggetto beneficiario degli
incentivi non ha avuto la capacita' (materiale) di controllare;
  Visto  il  decreto  legge  1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale»,  ed  in particolare l'art. 8, concernente interventi per il
trasferimento  modale  da e per la Sicilia e per il miglioramento del
trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina;
  Visto  il  proprio  decreto  23 novembre  2007,  n.  187/T,  ed  in
particolare  l'art. 1, che, a decorrere dalla data del decreto stesso
e  fino  al  31 dicembre 2007, prevede una riduzione aggiuntiva sulle
tariffe applicate alle rotte da e per la Sicilia, nel limite di spesa
di due milioni di euro;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2007,
n.  252,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 5 gennaio 2008,
recante  modifiche  al citato decreto del Presidente della Repubblica
11 aprile 2006, n. 205;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
ed  in  particolare l'art. 2, comma 232, che autorizza la spesa di 77
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di
consentire  la piena operativita' agli incentivi di cui al richiamato
decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205;
  Visto  l'art. 2, comma 234, della richiamata legge n. 244/2007, che
autorizza  la  spesa  di  20  milioni  di euro per l'anno 2008, di 22
milioni  di  euro  per  l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno
2010,  da  destinare  ad interventi infrastrutturali nella misura del
50%,  per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilita'
e sicurezza connessi ai lavori sull'autostrada A3 e per migliorare la
qualita'  dei  servizi di trasporto nello Stretto di Messina, nonche'
il  successivo comma 235, che prevede, tra l'altro, l'adozione di uno
o  piu'  decreti  del Ministro dei trasporti per la programmazione di
detti interventi e la ripartizione delle relative risorse;
  Vista  la  normativa  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato ai
trasporti   marittimi,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita'   europee  n.  C.  205  del  5 luglio  1997,  e  successive
modificazioni;
  Preso atto dei risultati del Rapporto intermedio, trasmesso in data
21 dicembre     2007    dall'Associazione    amici    della    terra,
sull'aggiornamento    dello    Studio,    effettuato   dalla   stessa
Associazione,  riguardante  la  valutazione dei costi esterni evitati
dal trasporto marittimo delle merci rispetto al trasporto su strada;
  Vista la relazione del Dipartimento trasporti terrestri - Direzione
generale per l'autotrasporto di persone e cose n. 1483 dell'8 gennaio
2008;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Contributi

    1. Sulle rotte nazionali esistenti alla data di entrata in vigore
del  decreto  ministeriale  del  26 marzo 2007, citato in premessa, i
contributi  alle imprese di autotrasporto che utilizzano la modalita'
marittima,  cosi' come definite dall'art. 3, comma 1, del regolamento
adottato  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 11 aprile
2006,   n.  205,  pure  citato  in  premessa,  ed  in  considerazione
dell'emergenza determinata dai lavori di manutenzione sull'autostrada
A3  nel  tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria sono fissati nelle misure
percentuali di cui alla seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa
corrisposta al vettore marittimo:

          ---->  Vedere immagini alle pagg. 39 e 40   <----

    2.  I  contributi  relativi  alle  rotte comunitarie, determinati
sulla  base dei criteri indicati nello Studio dell'Associazione amici
della   terra,   citato   in  premessa,  sono  fissati  nelle  misure
percentuali di cui alla seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa
corrisposta al vettore marittimo:

              ---->  Vedere immagine a pag. 40   <----

    3.  Le  misure  dei  contributi  di cui ai commi 1 e 2 restano in
vigore  per  il  triennio  2008-2010 e potranno essere rimodulate con
successivo  decreto,  in  funzione  delle  istanze  pervenute e delle
risorse disponibili.