IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  10  della  legge  13 maggio  1999,  n.  133, recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale;
  Visto  l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n.  56,  recante  disposizioni in materia di federalismo fiscale, che
stabilisce   la   compensazione   dei   trasferimenti  soppressi  con
compartecipazioni   regionali   all'imposta  sul  valore  aggiunto  e
all'accisa  sulle  benzine  e  con  l'aumento dell'aliquota regionale
all'IRPEF;
  Visto  l'art.  1  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, che, al
comma 58,  integra  i  trasferimenti  soppressi di cui all'art. 1 del
decreto  legislativo  n.  56/2000  con  l'ammontare  della perdita di
gettito  realizzata  dalle  regioni a statuto ordinario per il 2003 e
anni successivi e che, al comma 59, contestualmente alla soppressione
del  fondo  di  cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
prevede  che si tenga conto dei trasferimenti attribuiti alle regioni
a   statuto   ordinario   dal  predetto  fondo  nella  determinazione
dell'aliquota di compartecipazione;
  Visto  l'art.  2,  comma 1,  del  medesimo decreto legislativo, che
prevede  l'istituzione  di  una  compartecipazione  delle  regioni  a
statuto ordinario all'I.V.A.;
  Visto  altresi'  il comma 4 del medesimo art. 2, che stabilisce che
la  predetta  quota  di compartecipazione all'I.V.A. e' rideterminata
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  (ora  Ministro  dell'economia e delle finanze), sentito il
Ministero della sanita' (ora Ministero della salute);
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
16 febbraio  2007,  con  il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
predetto  decreto  legislativo  n.  56  del  2000, si e' provveduto a
fissare  per il 2005 la compartecipazione regionale all'I.V.A., nella
misura  del 44,28 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato
nel 2003, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale
e delle risorse UE;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  alla ripartizione della
compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2005, rinviando al successivo
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  lo  sviluppo
triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento
delle  aliquote cosi' come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo n. 56/2000;
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che
istituisce  il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per
le assegnazioni alle regioni;
  Visto  l'accordo  siglato  dai  presidenti  delle regioni a statuto
ordinario  a  Villa  San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio
2005,  con  il  quale  le  regioni  hanno concordato nuovi criteri di
ripartizione  per  superare le criticita' rilevate in occasione della
predisposizione  del  precedente decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente
impugnato presso il TAR Lazio;
  Visto l'art. 1, commi 319 e 320 della legge finanziaria 23 dicembre
2005, n. 266, con il quale sono state apportate modifiche legislative
al  richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire
i  criteri  concordati  in  occasione  dell'Accordo  di  cui al punto
precedente;
  Visti   i  correttivi  apportati  all'allegato  A),  con  l'accordo
raggiunto dai presidenti delle regioni nella Conferenza del 31 luglio
2007,  notificato al Ministero dell'economia e delle finanze con nota
della   Conferenza   delle  regioni  e  delle  province  autonome  n.
3947/A1Fin  del  17 settembre  2007,  secondo  i  quali  le eventuali
risorse  che  si  renderanno  disponibili  saranno  proporzionalmente
rassegnate,  per l'anno 2005, alle regioni che piu' hanno contribuito
alla solidarieta' sia in termini di maggiore devoluzione al fondo sia
in termini di minori risorse prelevate dal fondo medesimo (oltre i 10
milioni di euro) nel triennio 2002-2004, in applicazione dell'Accordo
di Santa Trada;
  Considerata  l'urgenza  di procedere all'assegnazione delle risorse
spettanti alle regioni per anni arretrati;
  Visti  i  dati  ISTAT  relativi  ai consumi finali delle famiglie a
livello  regionale  per  gli  anni  2001, 2002 e 2003, consumi la cui
media   utilizzata   come   indicatore   di   base   imponibile   per
l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;
  Vista  l'intesa  con  la  Conferenza  Stato,  regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Su  proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministero della salute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Quota di compartecipazione all'I.V.A.
  Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui
al   comma 4,   lettera a),   dell'art.  2  del  decreto  legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2005, sono stabilite nelle misure
indicate  nella  tabella  A),  facente  parte integrante del presente
decreto.