IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il comma 3 dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2003)», che prevede che
tutti  gli  incassi  e  i  pagamenti e i dati di competenza economica
rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2,
del   decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  devono  essere
codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
  Visto il comma 5 dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce,
con  propri  decreti,  la  codificazione,  le modalita' e i tempi per
l'attuazione  delle  disposizioni  di cui ai commi 3 e 4 dello stesso
art. 28;
  Visto  il  comma 161  dell'art.  1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  che  stabilisce  che sono tenute alla codificazione uniforme di
cui  all'art.  28,  commi 3,  4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  le  amministrazioni  inserite  nel  conto economico consolidato
delle amministrazioni pubbliche e individuate nell'elenco annualmente
pubblicato dall'ISTAT;
  Tenuto  conto  che  per  i  diversi  comparti delle amministrazioni
pubbliche vengono emanati distinti decreti;
  Visto  l'art.  3 della determinazione del Ragioniere generale dello
Stato  n.  139437 del 9 novembre 2005 con la quale e' stato istituito
il  gruppo  di  lavoro  con  il  compito  di predisporre lo schema di
decreto  ministeriale  per  la  codificazione  degli  incassi  e  dei
pagamenti   e   dei   dati   di   competenza   economica  degli  Enti
previdenziali;
  Considerata  la  diversa  natura giuridica degli enti previdenziali
compresi  nell'elenco  dell'ISTAT  citato  in  precedenza, nonche' la
diversa normativa cui sono tenuti per la redazione dei bilanci;
  Ritenuto,   pertanto,   di   dover  procedere,  in  sede  di  prima
applicazione,   alla   redazione  dello  schema  di  decreto  per  la
codificazione   degli   incassi   e   dei  pagamenti  dei  soli  enti
previdenziali pubblici;
  Considerato  che gli enti previdenziali pubblici sono soggetti alla
normativa  di  tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.
720,  tabella  B, che non impone l'obbligo di un unico tesoriere, per
cui il servizio di tesoreria puo' essere svolto anche da piu' banche;
  Considerato,  inoltre,  che  per  tali  enti  molte  operazioni  di
incasso,  compresi  i  trasferimenti  dal  bilancio dello Stato, e di
pagamento,   avvengono   direttamente  attraverso  movimentazioni  di
tesoreria e non su disposizioni del tesoriere;
  Considerato,  quindi,  che  agli  enti  previdenziali  pubblici non
possono  applicarsi le regole tecniche per la trasmissione telematica
dei  flussi  di cassa tramite tesoriere e che, a tale invio, debbano,
pertanto,    continuare    a   provvedere   direttamente   gli   enti
previdenziali,  apponendo  sugli  incassi  e sui pagamenti i relativi
codici gestionali;
  Considerato che lo schema di decreto di codificazione degli incassi
e  dei  pagamenti  degli  enti  previdenziali pubblici, elaborato dal
gruppo  di  lavoro nel corso delle varie riunioni, e' stato condiviso
nelle  linee  generali  nella seduta del 21 settembre 2007 e che tale
schema  e'  stato  approvato  dalla  Ragioneria  generale dello Stato
Ispettorato  generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni,
dagli   enti   previdenziali,  dalla  Banca  d'Italia,  dall'Istituto
nazionale  di  statistica  e  dal  Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione nella seduta dell'11 ottobre 2007;
  Ritenuto  di  dare  corso al decreto ministeriale secondo lo schema
predisposto dal predetto gruppo di lavoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.

             Attivita' degli enti previdenziali pubblici

  1.  Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio dei conti pubblici e
verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato
istitutivo  della  Comunita'  europea  e delle norme conseguenti, gli
enti  previdenziali pubblici indicano sugli incassi e sui pagamenti i
codici  gestionali previsti dagli allegati A e B al presente decreto,
che  sono  correlabili  alla codifica di bilancio redatto secondo gli
schemi  dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del
27 febbraio 2003.
  2. Il codice gestionale, da indicare sugli incassi e sui pagamenti,
deve  essere individuato solo tra quelli riportati negli allegati A e
B.
  3.  Al  fine  di  garantire la corretta applicazione della codifica
gestionale, gli enti previdenziali pubblici:
    uniformano  la  codificazione utilizzando anche le istruzioni del
«Glossario  dei  codici  gestionali», riportato negli allegati A e B.
Problematiche  non previste potranno essere sottoposte all'attenzione
del  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;
    applicano  i  codici  gestionali evitando l'adozione del criterio
della prevalenza.