IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   il   regolamento   Euratom/CE   del   Consiglio   n.   1588
dell'11 giugno   1990   relativo   alla   trasmissione   all'Istituto
statistico  delle  Comunita'  europee di dati statistici protetti dal
segreto;
  Visto  il  regolamento CE del Consiglio n. 322 del 17 febbraio 1997
sulle statistiche comunitarie e, in particolare, il Capitolo V;
  Visto  il regolamento CE del Consiglio n. 2533 del 23 novembre 1998
sulla  raccolta  delle  informazioni statistiche da parte della Banca
Centrale europea e, in particolare, gli articoli 2 e 8, comma 2;
  Visto  il  regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n.
2560  del  19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in
euro e, in particolare, l'art. 8;
  Visto  il  regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n.
184   del  12 gennaio  2005  relativo  alle  statistiche  comunitarie
inerenti  alla  bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di
servizi e agli investimenti diretti all'estero e, in particolare, gli
articoli 3 e 8;
  Vista la direttiva n. 2007/64/CE del 13 novembre 2007 in materia di
servizi  di pagamento nel mercato interno che prevede la creazione di
un'area di pagamento unica in euro;
  Visto   l'indirizzo  n.  2004/15  che  definisce  gli  obblighi  di
segnalazione  delle  informazioni  necessarie  alla  compilazione  di
bilancia    dei    pagamenti,   posizione   sull'estero   e   riserve
internazionali, aggregati a livello di area dell'euro;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691;
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148 (testo unico delle leggi in materia valutaria) e, in particolare,
l'art. 21, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul
sistema  statistico  nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica) e, in particolare, gli articoli 4, comma 4 e
6-bis;
  Visto   il  decreto  legislativo  26 agosto  1998,  n.  319  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1;
  Visto  l'art.  62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
di  recepimento  della  direttiva  n. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio  dei  proventi  di attivita' criminose e di finanziamento
del terrorismo;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
  Visto  il  decreto  4 maggio  1990,  n.  278343  -  assunto  in via
d'urgenza  dal  Ministro del tesoro, nella qualita' di Presidente del
CICR  -  che  consente  all'Ufficio Italiano dei cambi di chiedere ad
operatori  e  ad altri soggetti interessati l'invio di informazioni e
dati di flusso concernenti le operazioni con l'estero, valutarie e in
cambi   che   comunque  transitino  al  di  fuori  del  canale  degli
intermediari abilitati;
  Visto  il  decreto  6 ottobre  1995,  n.  721963  -  assunto in via
d'urgenza  dal  Ministro del tesoro, nella qualita' di Presidente del
CICR  -  che  consente  all'Ufficio Italiano dei cambi di chiedere ad
operatori  e  ad  altri  soggetti  interessati  l'invio  periodico di
informazioni  e  dati  di  consistenza  concernenti  le  attivita'  e
passivita' sull'estero;
  Vista  la  comunicazione dell'Ufficio Italiano dei cambi R.V 2007/1
del 16 novembre 2007 in materia di segnalazioni statistiche;
  Ritenuta  la  necessita',  al fine di una compiuta attuazione della
richiamata  disciplina  comunitaria,  di  introdurre  un  sistema  di
raccolta  di  dati  per  le  segnalazioni statistiche di bilancia dei
pagamenti  che, in sostituzione del vigente, si basi su dati raccolti
direttamente dagli operatori economici (direct reporting);
  Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.  3,  comma 2  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;

                              Decreta:

  1.  La  Banca  d'Italia  puo'  chiedere  ad operatori residenti, ad
amministrazioni, enti e organismi pubblici l'invio anche periodico di
informazioni  e  dati  concernenti  la  bilancia  dei  pagamenti e la
posizione   patrimoniale  sull'estero  secondo  modalita'  e  termini
definiti con proprio provvedimento.
  2.  Le  informazioni  e  i  dati  acquisiti  dalla  Banca  d'Italia
nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al comma 1 sono trattati in
conformita'  delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di
segnalazioni  statistiche  di  bilancia dei pagamenti e in materia di
trattamento dei dati personali.
  3. Sono abrogati i richiamati decreti del 4 maggio 1990, n. 278343,
e   del  6 ottobre  1995,  n.  721963,  in  materia  di  segnalazioni
statistiche valutarie.
    Roma, 7 gennaio 2008
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa