LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  40  della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724  e  le
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in cui e' previsto, tra
l'altro,  che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina
in  ciascun  anno  l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
  Viste  le proprie delibere n. 15711 e n. 15712 del 29 dicembre 2006
recanti   la   determinazione,   ai   sensi   del   citato  art.  40,
rispettivamente  dei  soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio
2007 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
  Attesa  la  necessita'  di  determinare,  per  l'esercizio  2008, i
soggetti tenuti alla contribuzione;

                              Delibera:
                               Art. 1.

                 Soggetti tenuti alla contribuzione
  1.  Sono  tenuti  a  versare  alla Consob, per l'esercizio 2008, un
contributo denominato «contributo di vigilanza»:
    a) le  societa'  di intermediazione mobiliare iscritte, alla data
del  2 gennaio  2008,  nell'Albo,  di  cui  all'art. 20, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella
sezione  speciale  dello  stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4,
del decreto legislativo n. 415/1996;
    b) le  banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2008,
ai  sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e
quelle  autorizzate,  alla  stessa  data,  ai  sensi  dell'art.  200,
comma 4, dello stesso decreto;
    c) le  societa'  di gestione del risparmio autorizzate, alla data
del  2 gennaio  2008,  all'esercizio  del  servizio  di  gestione  di
portafogli  e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti
di  cui all'art. 1, comma 5, lettere d) e f), del decreto legislativo
n. 58/1998;
    d) gli  intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio
2008,  nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto
legislativo  n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4,
del  decreto  legislativo  n.  58/1998,  a  prestare  i  servizi e le
attivita'  di  cui  all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis),
dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;
    e) gli  agenti  di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2008,
nel  Ruolo  unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto
legislativo n. 58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel Ruolo
speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
    f) le  societa'  di  gestione del risparmio iscritte nell'Albo di
cui  all'art.  35,  comma 1,  del  decreto legislativo n. 58/1998, le
societa'  di  investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di
cui  all'art.  44,  comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 e gli
organismi   di   investimento  collettivo  soggetti  all'applicazione
dell'art.  42,  commi 1  e 5, del decreto legislativo n. 58/1998 che,
alla  data  del  2 gennaio  2008, offrono al pubblico le loro quote o
azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;
    g) le   imprese  di  assicurazione  autorizzate,  alla  data  del
2 gennaio 2008, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art.
2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;
    h) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2008,
nell'Albo  di  cui  all'art.  31, comma 4, del decreto legislativo n.
58/1998;
    i) la Borsa italiana s.p.a.;
    l) la Tlx s.p.a.;
    m) la Mts s.p.a.;
    n) la Monte Titoli s.p.a.;
    o) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;
    p) gli organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'apposito
Elenco,  di  cui  alla  comunicazione Consob adottata con delibera n.
14035  del  17 aprile  2003,  in  corso  di  validita'  alla data del
2 gennaio 2008;
    q) i  soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali,
dagli  Stati  esteri  e  dagli  Organismi  internazionali a carattere
pubblico  -  che,  alla  data del 2 gennaio 2008, risultano emittenti
strumenti   finanziari   ammessi   alle   negoziazioni   nei  mercati
regolamentati nazionali;
    r) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in
misura  rilevante iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108,
comma 2,  del regolamento Consob n. 11971/1999, in corso di validita'
alla data del 2 gennaio 2008;
    s) gli  offerenti,  diversi  da  quelli  di  cui  alle precedenti
lettere f)  e g),  che  alla data del 2 gennaio 2008, avendo concluso
una  sollecitazione  all'investimento  ovvero  un'offerta pubblica di
acquisto  o  scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2007 ed il
1° gennaio  2008, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni
di   cui   all'art.   97,  comma 1,  ovvero  all'art.  103,  comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 58/1998;
    t) le  societa'  di  revisione  iscritte, alla data del 2 gennaio
2008, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo
n. 58/1998;
    u) le  societa'  di  intermediazione  mobiliare,  le  banche e le
societa'  di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data
del  2 gennaio  2008,  all'esercizio  dell'attivita'  di  gestione di
sistemi  multilaterali  di  negoziazione  di cui all'art. 1, comma 5,
lettera g), del decreto legislativo n. 58/1998;
    v) i   soggetti   che,  alla  data  del  31 marzo  2008,  abbiano
effettuato    la    comunicazione    di   avvio   dell'attivita'   di
internalizzazione  sistematica  prevista  dall'art.  21, comma 1, del
regolamento Consob n. 16191/2007;
    z) l'Organismo  dei consulenti finanziari di cui all'art. 18-bis,
comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  58/1998, dalla data di avvio
dell'operativita'.