LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  40  della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724  e  le
successive  modificazioni  e  integrazioni,  in  cui e' previsto, tra
l'altro,  che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina
in  ciascun  anno  l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
  Viste  le proprie delibere n. 16258 e n. 16259 del 18 dicembre 2007
recanti   la   determinazione,   ai   sensi   del   citato  art.  40,
rispettivamente,   dei   soggetti   tenuti   alla  contribuzione  per
l'esercizio  2008  e  della  misura della contribuzione dovuta per il
medesimo esercizio;
  Attesa  la  necessita'  di  stabilire,  per  l'esercizio  2008,  le
modalita'  ed  i  termini di versamento della contribuzione dovuta ai
sensi delle citate delibere n. 16258 e n. 16259 del 18 dicembre 2007;
                              Delibera:
                               Art. 1.
        Modalita' e termini di versamento della contribuzione
  1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art.
1,   lettere a), b), c), d), e), f)   [esclusi   gli   organismi   di
investimento   collettivo  soggetti  all'applicazione  dell'art.  42,
commi 1  e  5,  del  decreto  legislativo n. 58/1998], g), h), p), q)
[esclusi  i  soggetti  esteri  emittenti strumenti finanziari ammessi
alle   negoziazioni   nei  mercati  regolamentati  nazionali], r), s)
[esclusi  gli offerenti esteri] ed u), della delibera n. 16258 del 18
dicembre 2007 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2008. Ai fini
del  versamento  deve  essere  utilizzato  esclusivamente  l'apposito
modulo precompilato (MAV) che verra' spedito, entro il 15 marzo 2008,
all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
  2.  Se  non  in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed
esclusivamente  nei  dieci  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
versamento  del  contributo,  i soggetti indicati nel comma 1 possono
effettuare  il  versamento  presso qualunque sportello della Banca di
Roma   sul   territorio  nazionale,  comunicando  per  iscritto  allo
sportello  prescelto  i  seguenti  dati  identificativi  del soggetto
tenuto  alla  contribuzione: a) il nome e cognome (persone fisiche) o
la denominazione sociale (persone giuridiche); b) il codice fiscale.
  3.  Nei  venti  giorni che precedono la scadenza del versamento del
contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' acquisire
il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per
ottenerne  la  stampa  in locale saranno rese note, entro il 15 marzo
2008,  attraverso  il  notiziario  settimanale - Consob Informa e sul
sito   istituzionale   della   Consob  (www.consob.it).  Copia  delle
istruzioni   verra'   trasmessa   alle   Associazioni   di  categoria
interessate.
  4.  I  soggetti  di  cui  all'art. 1, lettera h), della delibera n.
16258 del 18 dicembre 2007 possono, nei venti giorni che precedono la
scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche
con  carta di credito tramite rete Internet. A tal fine le necessarie
istruzioni  saranno  rese note, entro il 15 marzo 2008, attraverso il
notiziario  settimanale  -  Consob  Informa  e sul sito istituzionale
della Consob (www.consob.it).
  5. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art.
1,  lettere i), l), m), n)  ed o),  della  delibera  n.  16258 del 18
dicembre 2007 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2008.
  6.  Il versamento di cui al comma 5 deve essere effettuato mediante
bonifico   bancario   sul  conto  corrente  n.  1117033  intestato  a
«Consob/Gestione  contribuzioni,  via  G.  B.Martini  3, 00198 Roma»,
presso  Banca  di  Roma/Agenzia n. 107, largo Benedetto Marcello 198,
00198  Roma  - Cod. 03002 Cab. 03251 (le coordinate bancarie complete
sono le seguenti: IT 67 N 03002 03251 000001117033).
  7.  All'atto  del pagamento devono essere indicati la denominazione
del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della
causale del versamento e la descrizione della causale del versamento.
Detti  elementi  devono  essere  riportati  sul  modulo  di  bonifico
bancario  come segue: a) la denominazione ed il codice fiscale, nella
sezione  del  modulo  di  bonifico  che  prevede  l'indicazione delle
informazioni    anagrafiche    relative   al   soggetto   tenuto   al
versamento; b)   il   codice  e  la  descrizione  della  causale  del
versamento,   nella  sezione  del  modulo  di  bonifico  che  prevede
l'indicazione di informazioni per il destinatario.
  8.  Il  codice  e  la  descrizione  delle causali di versamento, da
utilizzare  ai  fini  di  quanto stabilito nel comma precedente, sono
riportati  nella  tabella allegata alla presente delibera della quale
costituisce parte integrante.
  9. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art.
1,  lettera  t),  della  delibera  n. 16258 del 18 dicembre 2007 deve
essere effettuato, con le modalita' stabilite nei precedenti commi da
6 a 8, entro:
    a) il  28 febbraio  2008, qualora il bilancio chiuso nel 2007 sia
stato  approvato  non piu' tardi del trentesimo giorno antecedente la
data   di   pubblicazione  della  presente  delibera  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica;
    b) il  trentesimo  giorno dalla data di approvazione del bilancio
chiuso nel 2007, negli altri casi.
  10.  Nel  termine  di  versamento  di  cui alle lettere a) e b) del
comma 9,  copia della documentazione attestante il versamento stesso,
ovvero  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  attestante il
pagamento  contenente  gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi
del  versamento  effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data
ordine  e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del
computo  del  contributo,  e'  trasmessa alla Consob. La tabella deve
essere   predisposta   in   conformita'   allo  schema  definito  con
comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.
  11.  Il  versamento  del  contributo  dovuto  dai  soggetti  di cui
all'art.  1, lettere f) [limitatamente agli organismi di investimento
collettivo  soggetti  all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del
decreto legislativo n. 58/1998], q) [limitatamente ai soggetti esteri
emittenti  strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati
regolamentati nazionali] ed s) [limitatamente agli offerenti esteri],
della  delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 deve essere effettuato,
entro  il  15 aprile  2008,  mediante bonifico bancario da disporre a
seguito  di  apposito avviso di pagamento che sara' spedito, entro il
15 marzo 2008, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
  12.  L'avviso  di  pagamento  di  cui  al  comma  11 conterra', tra
l'altro,  il «codice utente» con il quale il soggetto e' identificato
dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione
della   causale  del  versamento.  Detti  elementi,  unitamente  alla
denominazione  del  soggetto,  devono  essere riportati sul modulo di
bonifico  bancario come segue: a) la denominazione, nella sezione del
modulo  di  bonifico  che  prevede  l'indicazione  delle informazioni
anagrafiche  relative al soggetto tenuto al versamento; b) il «codice
utente»  ed  il codice e la descrizione della causale del versamento,
nella  sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle
informazioni  per  il  destinatario. Il bonifico bancario deve essere
effettuato sul conto corrente n. 1123637 intestato a «Consob/Gestione
contributi  di  vigilanza,  via  G. B. Martini 3, 00198 Roma», presso
Banca  di  Roma/Agenzia  n. 107, Largo Benedetto Marcello 198, 00198,
Roma  (Italia)  -  Cod. 03002 Cab. 03251 Codice Swift BROMITR1107 (le
coordinate  bancarie  complete  sono le seguenti: IT 49 O 03002 03251
000001123637).
  13.  Il  versamento del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti
di  cui  all'art.  1,  lettera  v),  della  delibera  n. 16258 del 18
dicembre  2007  deve  essere  effettuato, entro il 15 giugno 2008. Ai
fini  del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito
modulo  precompilato  (MAV)  che  verra'  spedito, entro il 15 maggio
2008,  all'indirizzo  dei  soggetti  tenuti  alla  contribuzione.  Si
applicano i commi 2 e 3.
  14.  Il  versamento del contributo di vigilanza dovuto dal soggetto
di  cui  all'art.  1,  lettera  z),  della  delibera  n. 16258 del 18
dicembre  2007 deve essere effettuato, con le modalita' stabilite nei
precedenti  commi da  6  a  8,  entro  il  quarantacinquesimo  giorno
successivo   all'avvio   dell'operativita'   da  parte  del  medesimo
soggetto.