IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito legge n. 95/1979); Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito legge n. 273/2002), recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; Visto l'art. 1, commi 498 e 499 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/2006); Visto l'art. 1, comma 500, della sopra citata legge n. 296/2006, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche' delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversita' delle procedure; Visto l'art. 1, comma 501, della sopra citata legge n. 296/2006, secondo il quale «il compenso dei commissari di cui al comma 498 e' determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30%»; Visto l'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito legge fallimentare) secondo il quale «prima dell'ultimo riparto ai creditori, l'autorita' che vigila sulla liquidazione ... liquida il compenso al commissario»; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992, n. 570 (di seguito decreto ministeriale n. 570/1992), recante «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata»; Ritenuto, ai fini della determinazione del compenso all'organo commissariale in caso di composizione collegiale, in assenza di specifica previsione nel sopraccitato decreto ministeriale n. 570/1992, di applicare analogicamente l'art. 6 della legge 8 luglio 1980, n. 319, recante «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta della autorita' giudiziaria»; Richiamate le circolari della competente Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' in data 8 gennaio e 6 febbraio 2003 e 27 dicembre 2004 con le quali, in sede di attuazione del disposto dell'art. 7 della sopraccitata legge n. 273/2002, concernente la cessazione dall'incarico dei commissari preposti alle procedure di amministrazione straordinaria ex lege n. 95/1979 e liquidazione dei relativi compensi, sono stati esplicitati i criteri di orientamento della discrezionalita' amministrativa volti ad adeguare, anche sulla base della esperienza attuativa maturata, i criteri dettati dal decreto ministeriale n. 570/1992 alle specificita' proprie della procedura di amministrazione straordinaria; Ritenuto di provvedere alla definizione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 501, della sopra citata legge n. 296/2006, secondo il quale il compenso dei commissari di cui al comma 498 e' determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30%; Decreta: Art. 1. Oggetto Il presente provvedimento definisce i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, a norma dell'art. 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2006.