LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE
     DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
  Premesso:
    che  la  ACI  Global S.p.a. e' un'azienda che svolge attivita' di
soccorso e sicurezza sulla rete autostradale e stradale nazionale;
    che  in  data  2 maggio 2007 la ACI Global S.p.a. e le segreterie
nazionali  di  FILT-CGIL,  FIT-CISL,  UIL  TRASPORTI,  UGL TRASPORTI,
FIST-CONFAIL   e   le   RR.SS.AA.   della  ACI  Global  S.p.a.  hanno
sottoscritto,   al   fine   di   dare   puntuale   applicazione  alla
regolamentazione  provvisoria  del settore soccorso e sicurezza sulla
rete  autostradale, adottata dalla Commissione con delibera n. 01/112
del  4  ottobre 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del
23  novembre  2001,  un  accordo  sulle prestazioni indispensabili da
garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;
    che in data 17 maggio 2007 il testo dell'accordo e' stato inviato
alla Commissione per la valutazione di idoneita';
    che  in  data  26  giugno  2007  la  Commissione  ha provveduto a
trasmettere  tale  accordo  alle  associazioni  degli  utenti  e  dei
consumatori  al  fine  di  acquisirne  il  relativo  parere  ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146,
come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
    che  nessuna  associazione  degli  utenti  ha espresso il proprio
avviso in ordine al predetto accordo;
    che   nella   seduta   dell'11  ottobre  2007,  su  proposta  del
commissario delegato, la Commissione ha valutato idoneo detto accordo
ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1, lettera a) della legge 12 giugno
1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
    che,  tuttavia,  nelle more della pubblicazione di detta delibera
di  valutazione  di  idoneita',  sono insorti problemi interpretativi
circa   l'esatta  portata  di  alcune  clausole  dell'accordo,  e  in
particolare circa l'ambito di estensione dello stesso;
    che,  anche  al  fine  di  dirimere  tali nodi interpretativi, la
commissione ha convocato in audizione le parti che hanno sottoscritto
il suddetto accordo;
    che  in  data  7  novembre  2007  nei locali della Commissione di
garanzia si e' svolta la predetta audizione, nel corso della quale le
parti  hanno  chiarito  che  l'accordo e' intervenuto in applicazione
della  regolamentazione provvisoria del «settore soccorso e sicurezza
sulla   rete   autostradale»,  e  non  ha  inteso  ampliare  l'ambito
applicativo  della  stessa  ma  unicamente specificare le prestazioni
indispensabili  che  i dipendenti ACI Global sono tenuti a rendere in
occasione di sciopero;
    che,  pertanto,  al  di  la'  delle  espressioni adottate, e come
risulta  anche  dal  complesso  del  testo  sottoscritto, l'accordo 2
maggio   2007   e'  limitato  al  settore  del  soccorso  sulla  rete
autostradale;
    che   tanto   non   appare   sufficientemente  specificato  nella
deliberazione   di   idoneita'   dell'accordo   adottata   da  questa
commissione  in  data  11 ottobre 2007, di cui appare dunque utile la
revoca  e  la  sostituzione  con  nuova  valutazione di idoneita' del
contenuto  dell'accordo  in  linea  con  i  chiarimenti forniti dalle
parti;
  Considerato:
    che  lo  sciopero  nel  settore  del  soccorso  e della sicurezza
autostradale  e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990,
n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da
una  regolamentazione  provvisoria  del  settore soccorso e sicurezza
autostradale  adottata  dalla commissione con deliberazione n. 01/112
del  4  ottobre 2001 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23
novembre 2001;
    che  l'art.  10 della predetta regolamentazione stabilisce che «i
contingenti  minimi  di personale da impiegare per l'erogazione delle
prestazioni  indispensabili  sono determinati in un piano predisposto
dalle singole aziende, sentite le organizzazioni sindacali»;
    che  l'accordo  del  2  maggio  2007 intende dare attuazione alla
predetta  norma  della  regolamentazione  provvisoria, individuando i
criteri che dovranno essere utilizzati in caso di sciopero al fine di
predeterminare  i  contingenti  minimi  di personale da impiegare per
l'erogazione delle prestazioni indispensabili;
    che,  in  relazione  a  cio',  le  parti  hanno concordato che la
consistenza  dei  contingenti  debba essere commisurata agli standard
medi  del personale ordinariamente impiegato per lo svolgimento delle
sole  attivita'  connesse  con  la  sicurezza degli utenti della rete
autostradale   nelle   giornate   omologhe  delle  quattro  settimane
precedenti  l'astensione,  non  superiore  ad una percentuale del 30%
dello stesso compreso l'eventuale numero di riserve;
    che,  tuttavia, in attesa che l'azienda si doti di strumenti atti
a  differenziare  le  telefonate  relative  a  richieste  di soccorso
provenienti  dalla rete autostradale da quelle provenienti dalla rete
ordinaria,  la  percentuale  del  30%  del  personale da comandare in
servizio  venga  ridotta  al 20% del personale schedulato in servizio
per  lo  svolgimento  della attivita' connesse con la sicurezza degli
utenti  della  rete ordinaria e autostradale, nelle giornate omologhe
delle  quattro settimane precedenti l'astensione (cfr. nota a verbale
dell'accordo in oggetto);
    che,   stante   quanto  sopra,  la  parte  dell'accordo  relativa
all'indicazione  del  campo  di applicazione dello stesso (laddove si
conviene   che  «il  presente  accordo  si  applica  alle  azioni  di
astensione  dal  lavoro  che comportano una riduzione del servizio di
soccorso   meccanico  sulla  rete  autostradale  e  ordinaria»),  per
concorde  volonta'  delle  parti formalmente espressa nelle audizioni
del  7  novembre  2007,  deve  essere  interpretata  nel senso che il
riferimento  alla  rete  stradale ordinaria e' finalizzato unicamente
alla  individuazione  delle  prestazioni indispensabili da assicurare
con riferimento alla rete autostradale;
    che,    dunque,    in   connessione   con   il   disposto   della
regolamentazione   provvisoria   del   4   ottobre   2001,  campo  di
applicazione  dell'accordo  sono  le  sole  astensioni dal lavoro che
comportino  una  riduzione  del  servizio di soccorso meccanico sulla
rete autostradale;
                              Delibera
la revoca della deliberazione n. 07/557 dell'11 ottobre 2007;
  Valuta  idoneo  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a), della
legge  12  giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile
2000,  n.  83, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e
sulle  altre  misure  di cui all'art. 2, comma 2, della citata legge,
concluso  in data 2 maggio 2007 tra ACI Global S.p.a. e le segreterie
nazionali   di  FILT-CGIL,  FIT-CISL,  UILTRASPORTI,  UGL  TRASPORTI,
FIST-CONFAIL e le RR.SS.AA. della ACI Global S.p.a.;
  Precisa che per tutti gli ulteriori profili considerati dalla legge
n.  146/1990,  come  modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ma
non  disciplinati  dall'accordo in esame, restano in vigore le regole
contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
  Dispone  la  trasmissione  della  presente delibera alla ACI Global
S.p.a.,   alle   segreterie   nazionali   di   FILT-CGIL,   FIT-CISL,
UILTRASPORTI,  UGL  TRASPORTI, FIST-CONFAIL, alle RR.SS.AA. della ACI
Global S.p.a., nonche' ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge
n.  146  del  1990  e  successive  modificazioni, ai Presidenti delle
Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,
  Dispone   inoltre   la  pubblicazione  della  presente  delibera  e
dell'accordo   dichiarato   idoneo  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  nonche'  l'inserimento sul sito Internet della
Commissione.
    Roma, 22 novembre 2007
                                               Il presidente: Martone