LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Premesso: che la ACI Global S.p.a. e' un'azienda che svolge attivita' di soccorso e sicurezza sulla rete autostradale e stradale nazionale; che in data 2 maggio 2007 la ACI Global S.p.a. e le segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI, FIST-CONFAIL e le RR.SS.AA. della ACI Global S.p.a. hanno sottoscritto, al fine di dare puntuale applicazione alla regolamentazione provvisoria del settore soccorso e sicurezza sulla rete autostradale, adottata dalla Commissione con delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda; che in data 17 maggio 2007 il testo dell'accordo e' stato inviato alla Commissione per la valutazione di idoneita'; che in data 26 giugno 2007 la Commissione ha provveduto a trasmettere tale accordo alle associazioni degli utenti e dei consumatori al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; che nessuna associazione degli utenti ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo; che nella seduta dell'11 ottobre 2007, su proposta del commissario delegato, la Commissione ha valutato idoneo detto accordo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; che, tuttavia, nelle more della pubblicazione di detta delibera di valutazione di idoneita', sono insorti problemi interpretativi circa l'esatta portata di alcune clausole dell'accordo, e in particolare circa l'ambito di estensione dello stesso; che, anche al fine di dirimere tali nodi interpretativi, la commissione ha convocato in audizione le parti che hanno sottoscritto il suddetto accordo; che in data 7 novembre 2007 nei locali della Commissione di garanzia si e' svolta la predetta audizione, nel corso della quale le parti hanno chiarito che l'accordo e' intervenuto in applicazione della regolamentazione provvisoria del «settore soccorso e sicurezza sulla rete autostradale», e non ha inteso ampliare l'ambito applicativo della stessa ma unicamente specificare le prestazioni indispensabili che i dipendenti ACI Global sono tenuti a rendere in occasione di sciopero; che, pertanto, al di la' delle espressioni adottate, e come risulta anche dal complesso del testo sottoscritto, l'accordo 2 maggio 2007 e' limitato al settore del soccorso sulla rete autostradale; che tanto non appare sufficientemente specificato nella deliberazione di idoneita' dell'accordo adottata da questa commissione in data 11 ottobre 2007, di cui appare dunque utile la revoca e la sostituzione con nuova valutazione di idoneita' del contenuto dell'accordo in linea con i chiarimenti forniti dalle parti; Considerato: che lo sciopero nel settore del soccorso e della sicurezza autostradale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria del settore soccorso e sicurezza autostradale adottata dalla commissione con deliberazione n. 01/112 del 4 ottobre 2001 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001; che l'art. 10 della predetta regolamentazione stabilisce che «i contingenti minimi di personale da impiegare per l'erogazione delle prestazioni indispensabili sono determinati in un piano predisposto dalle singole aziende, sentite le organizzazioni sindacali»; che l'accordo del 2 maggio 2007 intende dare attuazione alla predetta norma della regolamentazione provvisoria, individuando i criteri che dovranno essere utilizzati in caso di sciopero al fine di predeterminare i contingenti minimi di personale da impiegare per l'erogazione delle prestazioni indispensabili; che, in relazione a cio', le parti hanno concordato che la consistenza dei contingenti debba essere commisurata agli standard medi del personale ordinariamente impiegato per lo svolgimento delle sole attivita' connesse con la sicurezza degli utenti della rete autostradale nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l'astensione, non superiore ad una percentuale del 30% dello stesso compreso l'eventuale numero di riserve; che, tuttavia, in attesa che l'azienda si doti di strumenti atti a differenziare le telefonate relative a richieste di soccorso provenienti dalla rete autostradale da quelle provenienti dalla rete ordinaria, la percentuale del 30% del personale da comandare in servizio venga ridotta al 20% del personale schedulato in servizio per lo svolgimento della attivita' connesse con la sicurezza degli utenti della rete ordinaria e autostradale, nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l'astensione (cfr. nota a verbale dell'accordo in oggetto); che, stante quanto sopra, la parte dell'accordo relativa all'indicazione del campo di applicazione dello stesso (laddove si conviene che «il presente accordo si applica alle azioni di astensione dal lavoro che comportano una riduzione del servizio di soccorso meccanico sulla rete autostradale e ordinaria»), per concorde volonta' delle parti formalmente espressa nelle audizioni del 7 novembre 2007, deve essere interpretata nel senso che il riferimento alla rete stradale ordinaria e' finalizzato unicamente alla individuazione delle prestazioni indispensabili da assicurare con riferimento alla rete autostradale; che, dunque, in connessione con il disposto della regolamentazione provvisoria del 4 ottobre 2001, campo di applicazione dell'accordo sono le sole astensioni dal lavoro che comportino una riduzione del servizio di soccorso meccanico sulla rete autostradale; Delibera la revoca della deliberazione n. 07/557 dell'11 ottobre 2007; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della citata legge, concluso in data 2 maggio 2007 tra ACI Global S.p.a. e le segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, FIST-CONFAIL e le RR.SS.AA. della ACI Global S.p.a.; Precisa che per tutti gli ulteriori profili considerati dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ma non disciplinati dall'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore; Dispone la trasmissione della presente delibera alla ACI Global S.p.a., alle segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, FIST-CONFAIL, alle RR.SS.AA. della ACI Global S.p.a., nonche' ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione. Roma, 22 novembre 2007 Il presidente: Martone