IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti  gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
concernenti  le  assicurazioni  sociali obbligatorie per i lavoratori
italiani  operanti  all'estero  ed il sistema di determinazione delle
relative  contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare
annualmente,  con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  di  concerto  con il Ministro del tesoro, con riferimento, e
comunque  in  misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali
di categoria raggruppati per settori omogenei;
  Visto  l'art.  51,  comma 8-bis,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini
fiscali,  delle  retribuzioni  convenzionali  di cui al decreto-legge
31 luglio  1987,  n.  317, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre  1987,  n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro
dipendente prestato all'estero;
  Considerato  che  l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio
1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987,  n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorita'
concertante;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale
e'  stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha
unificato   il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione economica con il Ministero delle finanze;
  Visto  l'art.  4  della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente
modalita'  per  la  determinazione delle basi retributive al fine del
computo  dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori
italiani rimpatriati;
  Visto  l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come
modificato  dall'art.  6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
314  che,  per  la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai
fini   contributivi,   conferma   le   disposizioni   in  materia  di
retribuzioni  convenzionali  previste  per  determinate  categorie di
lavoratori;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  24  del  30 gennaio  2007,  relativo  alla
determinazione  delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo
di paga in corso al 1° gennaio 2007 e fino a tutto il periodo di paga
in corso al 31 dicembre 2007;
  Esaminati  i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per
le   diverse   categorie,  raggruppati  per  settori  di  riscontrata
omogeneita';
  Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;
  Ritenuta   la  necessita'  di  provvedere,  per  l'anno  2008  alla
determinazione delle retribuzioni in questione;
  Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi
dell'art.  14  della  legge  n. 241 del 1990, svoltasi il 23 novembre
2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Retribuzioni convenzionali
  A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2008 e fino
a  tutto  il  periodo  di  paga  in  corso  al  31 dicembre  2008, le
retribuzioni  convenzionali  da  prendere  a  base per il calcolo dei
contributi  dovuti  per  le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani  operanti  all'estero  ai  sensi del decreto-legge 31 luglio
1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987,  n.  398,  nonche'  per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro  dipendente,  ai  sensi  dell'art.  51, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  sono stabilite nella
misura  risultante,  per  ciascun  settore,  dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.