IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto  il  decreto  in  data  24  marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto  il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'Istituto
«Scuola  di  psicoterapia  cognitiva del Centro studi in psicoterapia
cognitiva»  e'  stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede
principale  di  Firenze  e  nelle  sedi  periferiche di Roma, Napoli,
Teramo,   L'Aquila,   Ancona,   Torino,   corsi   di   formazione  in
psicoterapia,  per  i  fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio
1989, n. 56;
  Visto  il  decreto  di  rettifica  in  data  31 dicembre  1993  che
autorizza l'attivazione dei corsi nella sola sede di Firenze;
  Visto  il  decreto  in  data  25 maggio  2001 con il quale e' stato
approvato   l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi  di
specializzazione adottato dall'Istituto «Centro studi in psicoterapia
cognitiva  (CESIPc)»  di Firenze, alle disposizioni del titolo II del
decreto n. 509/1998;
  Visto il decreto in data 27 novembre 2001 di attivazione delle sedi
periferiche di Roma e Padova;
  Visto  il decreto in data 9 maggio 2005 di trasferimento della sede
periferica di Padova;
  Visto   il   decreto  in  data  2  agosto  2005  di  autorizzazione
all'ampliamento  della  sede  e  all'aumento del numero degli allievi
nella sede principale di Firenze;
  Visto il decreto in data 2 agosto 2005 di revoca del riconoscimento
della sede periferica di Roma;
  Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di attivazione della sede
periferica di Livorno;
  Visto  il  decreto  in data 16 novembre 2006 di trasferimento della
sede periferica di Padova;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  Istituto  chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Livorno da
via della Madonna, 6 a via Cambini, 44, e ad aumentare gli allievi da
15 a 17;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 16 novembre 2007;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella riunione del 18 dicembre 2007 trasmessa con nota
prot. n. 514 del 20 dicembre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'Istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» di
Firenze abilitato con decreto in data 16 novembre 2006 ad istituire e
ad   attivare   nella   sede   periferica  di  Livorno  un  corso  di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a
trasferire  la  sede  periferica di Livorno da via della Madonna, 6 a
via Cambini, 44.
  2.  Il  predetto  Istituto  e'  autorizzato  ad aumentare il numero
massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 17 unita' e,
per l'intero corso, a 68 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 gennaio 2008
                                         Il direttore generale: Masia