IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  della  sanita'  8 aprile  1999
concernente «norme di profilassi negli allevamenti ovi-caprini»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  22 maggio 2001, n. 999 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente «disposizioni per la prevenzione,
il  controllo  e  l'eradicazione  di alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili»
  Visto  il  regolamento  (CE)  3 ottobre 2002 n. 1774 del Parlamento
europeo   e  del  Consiglio  recante  «norme  sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»;
  Vista  la  legge  2 giugno  1988, n. 218 concernente «misure per la
lotta  contro  l'afta  epizootica ed altre malattie epizootiche degli
animali»;
  Visto  il  regolamento  (CE) 28 gennaio 2002, n. 178 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  concernente  «regolamento  del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  che  stabilisce  i principi e i requisiti
generali   della   legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare»;
  Considerato che le misure restrittive sul latte prodotto in aziende
sedi  di  focolai  di  scrapie  di  cui al decreto del Ministro della
sanita'  8 aprile  1999 vennero adottate in funzione del principio di
precauzione   in   carenza  di  dati  epidemiologici  riguardanti  le
encefalopatie  spongiformi  ovicaprine  e del rischio di trasmissione
della BSE;
  Considerato  che a partire dal 2002 gli oltre un milione e mezzo di
test  sugli  ovicaprini  macellati  o morti in tutti gli Stati membri
hanno  portato  alla  individuazione  di  un  solo  caso di BSE in un
caprino francese;
  Considerato  che  il regolamento (CE) 999/2001 recante disposizioni
per   la   prevenzione,  il  controllo  e  l'eradicazione  di  alcune
encefalopatie spongiformi trasmissibili non prevede misure specifiche
per il latte prodotto in allevamenti colpiti da Scrapie;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', sezione IV, del
l9  luglio  2007, che ritiene le attuali misure nazionali restrittive
sul latte non in grado di ridurre, in base alle attuali conoscenze, i
livelli di rischio di esposizione;
  Ritenuto  necessario  rivedere  le  attuali  misure sul destino del
latte proveniente da allevamenti colpiti da scrapie in funzione delle
nuove evidenze scientifiche ed epidemiologiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 8 aprile
1999  recante norme per la profilassi della scrapie negli allevamento
ovi-caprini e' abrogato.