IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Vista  la legge 26 novembre 1973, n. 883, recante «Disciplina delle
denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili»;
  Vista  la  direttiva  n. 2007/3/CE della Commissione del 2 febbraio
2007  che modifica ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, gli
allegati  I e II della direttiva n. 96/74/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 maggio  1999,  n.  194  recante
attuazione  della  direttiva n. 96/74/CEE relativa alle denominazioni
del settore tessile;
  Vista la direttiva n. 2007/4/CE della Commissione, che modifica, ai
fini  dell'adattamento  al  progresso  tecnico,  l'allegato  II della
direttiva n. 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a  taluni  metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre
tessili;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del  commercio e
dell'artigianato  31 gennaio 1974, «Metodi di analisi quantitativa di
mischie  binarie  di  fibre  tessili» che ha recepito la direttiva n.
72/276/CEE;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre
2007  che ha recepito la direttiva n. 2006/2/CE della Commissione che
modifica,  ai  fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato
II della direttiva n. 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa  a  taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie
di fibre tessili;
  Vista  la  direttiva  n. 2004/34/CE della Commissione, del 23 marzo
2004  che  adegua  al  progresso  tecnico,  gli allegati I e II della
direttiva  n.  96/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
denominazioni del settore tessile;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
1° dicembre  2004,  di  recepimento della direttiva n. 2004/34/CE che
per errore materiale non riporta integralmente le specifiche relative
alla riga 33ª;
  Vista  legge  4 febbraio  2005,  n.  11  e in particolare l'art. 13
relativo agli adeguamenti tecnici;
  Ritenuta  l'urgenza di adottare le disposizioni necessarie per dare
attuazione  alla  predette  direttive  n.  2007/3/CE,  n. 2007/4/CE e
integrare il recepimento della direttiva n. 2004/34/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Attuazione della direttiva n. 2007/3/CE
  1. Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 e' modificato come
segue:
    a) all'allegato I e' aggiunta la seguente riga 46:

«46   Elastolefina    Fibra,  composta  di  almeno  il 95% (massa) di
                      macromolecole    parzialmente   reticolate   di
                      etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo
                      essere  stata stirata fino ad una volta e mezza
                      la    sua    lunghezza    originale,   recupera
                      rapidamente   e  sostanzialmente  la  lunghezza
                      iniziale una volta cessata la trazione»

    b) all'allegato II e' aggiunta la seguente voce 46:

«46   Elastolefina    1,50»