IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                   e degli incentivi l'occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Vista   la   legge   30 dicembre   1991,  n.  412,  che  ha  esteso
l'applicazione  delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223
e  5 novembre  1968,  n.  1115,  al  personale  dei settori ausiliari
connessi e complementari al servizio ferroviario;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto  legge  1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  6  del  predetto  decreto-legge  ed in particolare i
commi 2,  3, 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto-legge n. 328 del 24 novembre
2003 e l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 febbraio 1996, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   del   20 marzo  1996,  n.  67,  relativo  alla
individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al
comma 4, art. 6, della citata legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Considerato,   tuttavia,   che   da  una  verifica  effettuata  con
l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., risulta che
le   disponibilita'  finanziarie  preordinate  alla  concessione  del
beneficio  di  cui  al  citato  art.  6,  comma 4,  del decreto-legge
1° ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, sono state totalmente impiegate;
  Ritenuto,  conseguentemente, di non poter ulteriormente autorizzare
il   predetto  Istituto  a  corrispondere  il  particolare  beneficio
previsto dalla disposizione sopra richiamata;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  il decreto ministeriale 20 agosto 2002, n. 31445, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2002, concernente i
criteri  per la concessione dell'integrazione salariale in favore dei
lavoratori  dipendenti  da  aziende le quali abbiano sottoscritto, ai
sensi   dell'art.  1  del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
contratti collettivi nazionali denominati «contratti di solidarieta»;
  Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704
del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre
2004, registro n. 5, foglio n. 268;
  Considerato  che  con il predetto provvedimento era stata impegnata
la  somma di euro 26.017.821,00 a carico del Fondo per l'occupazione,
finalizzata   alla   concessione   degli  ammortizzatori  sociali  ai
lavoratori  dipendenti  dalle  aziende esercenti attivita' di pulizia
presso  le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle
cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli,
ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 38549
del 4 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006,
registro 4, foglio n. 170;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del
decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Visto  l'accordo  siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   alla   presenza   del
Sottosegretario   pro-tempore   del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, on. Pasquale Viespoli;
  Considerato  che  con  il  verbale  d'accordo,  intervenuto in data
8 marzo  2005,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali,  alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, e'
stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato
accordo  del  2 maggio  2002. Dal confronto e' emerso che, nonostante
gli  interventi  finora  effettuati  abbiano  conseguito apprezzabili
miglioramenti  sul  versante  occupazionale, permangono, tuttavia, le
difficolta'  produttive  ed  occupazionali  delle aziende del settore
degli   appalti  ferroviari  e,  pertanto,  e'  stata  confermata  la
necessita'  di  utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art.
1,  comma 155,  della  legge  n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali
previsti  dalle  vigenti  normative,  in  favore  sia  dei soci delle
cooperative  in  regime  n.  602/1970  sia  per  quanto  concerne  il
superamento  dei limiti temporali previsti dall'art. 1 della legge n.
223/1991;
  Visti  i  verbali  di  accordo stipulati in applicazione del citato
accordo  dell'8 marzo  2005 tra le sottoindicate societa' del settore
appalti  ferroviari  e le organizzazioni sindacali di settore, con le
quali  e' stata concordata la necessita', per le predette aziende, di
ricorrere  alla proroga del trattamento straordinario di integrazione
salariale per contratto di solidarieta';
  Viste  le  istanze presentate dalle predette societa', con le quali
e'  stata  richiesta  la concessione della proroga del trattamento di
integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863 e del
citato  art.  1,  comma 155,  della  legge  n. 311/2004 in favore dei
lavoratori   dipendenti,   secondo   la   suddivisione   territoriale
esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento;
  Visti  i  decreti  direttoriali con i quali e' stata autorizzata la
concessione  del  trattamento di integrazione salariale per contratto
di  solidarieta'  fino al raggiungimento dei 36 mesi nel quinquennio,
in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette societa';
  Visto    il    prospetto    riepilogativo    concernente   l'esatta
quantificazione  per  ciascuna societa' dei lavoratori interessati al
predetto trattamento;
  Ritenuto  di  autorizzare il trattamento in questione in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalle societa' indicate nel citato prospetto,
posto   in   allegato,   e  facente  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  e'  autorizzata la concessione della proroga del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre
2004,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma 3  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero massimo
di 166 lavoratori dipendenti dalle sottoindicate societa', secondo le
modalita'  di riduzione dell'orario di lavoro indicate nei verbali di
accordo   stipulati  tra  le  parti  con  allegati  i  prospetti  dei
lavoratori interessati:
    1) coop. Mazzini - Stazione F.S.:
      sede in Pescara;
      unita' in Foggia, ventuno lavoratori;
      unita' in Lecce, quattro lavoratori;
    per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 agosto 2005;
    2) Sogaf S.r.l.:
      sede in Napoli;
      unita' di Cosenza, quindici lavoratori;
    per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 agosto 2005;
    3) Sogaf S.r.l.:
      sede in Napoli;
      unita' in Reggio Calabria, diciassette lavoratori;
    per il periodo dal 6 agosto 2005 al 10 agosto 2005;
    4) CE.I.A.S.:
      sede in Bari;
      unita' in Trieste, quaranta lavoratori;
      unita' di Udine, diciannove lavoratori;
    per il periodo dal 1° agosto 2005 al 10 agosto 2005;
    5) Eporlux:
      sede in Cascinette d'Ivrea (Torino);
      unita' in Potenza, quattro unita';
    per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 agosto 2005;
    6) Eporlux S.p.a.:
      sede in Cascinette d'Ivrea (Torino);
      unita' di Bari, dieci lavoratori;
      unita' di Gioia del Colle (Bari), tre lavoratori;
      unita' di Lecce, otto lavoratori;
      unita' di Brindisi, quattordici lavoratori;
      unita' di Barletta, sei lavoratori;
      unita' di Foggia, dodici lavoratori;
      unita' di Taranto, dodici lavoratori;
    per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 agosto 2005.