IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste  le  motivate  richieste  della Provincia autonoma di Bolzano
circa  la  necessita'  di  un'ulteriore periodo di deroga, al fine di
dare  completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare
la qualita' dell'acqua;
  Visti  i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore
di sanita' nella seduta del 23 ottobre 2008;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata   circa  le  deroghe  applicate  e  le  condizioni  che  le
disciplinano,  qualsiasi  sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso
quello  per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.
Ove  occorra,  la  regione  o  provincia  autonoma  deve provvedere a
formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali
la deroga possa costituire un rischio particolare;
  Considerato  che,  il  Consiglio  superiore  di  sanita'  ha  fatto
presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto
dall'art.  13,  comma  4,  del  decreto  legislativo n. 31/2001 e che
pertanto,  al  fine  dell'acquisizione  del  parere  favorevole della
Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo
ed  esaustivo  che  contenga  tutte le informazioni dettagliate sugli
interventi  effettuati  e  le  motivazioni  che rendano eventualmente
necessaria l'ulteriore periodo di deroga;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1. La provincia autonoma di Bolzano puo' stabilire il rinnovo delle
deroghe  al  valore di parametro fissato nell'allegato 1, parte B del
decreto  legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali e
stata  fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il
Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 µg/l.
  2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino
al 31 dicembre 2009.
  3. E' rimessa all'Autorita' provinciale la valutazione di ulteriori
riduzioni  di  tale  valore  in relazione alla situazione locale e ai
risultati migliorativi derivanti dagli interventi effettuati.
  4.  E'  rimessa  all'Autorita'  provinciale la verifica, per quanto
concerne  le industrie alimentari presenti nel territorio interessato
dal  provvedimento  di  deroga,  degli  effetti  sui prodotti finali,
soprattutto  se  destinati  alla  distribuzione  oltre  i confini del
suddetto  territorio  e  la tempestiva comunicazione al Ministero del
lavoro,  della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli
effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.
  5.  L'eventuale  rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte
della  Provincia  autonoma di Bolzano, al Ministero del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali  ed al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare, entro e non oltre il 30
settembre  2009,  di  una  circostanziata  relazione sulla situazione
relativa   all'attuazione   dei   piani   di   risanamento  previsti,
comprensiva  dei controlli analitici e dei risultati degli interventi
effettuati  nel  periodo  di deroga, e di un dettagliato programma di
quanto  previsto  ai  fini  della nuova deroga, corredato dei costi e
della copertura finanziaria.