1. PREMESSA.
    L'art.   9   della  legge  n.  8 marzo  2000  n.  53  attribuisce
annualmente  una  quota  del Fondo delle politiche per la famiglia al
finanziamento  di  azioni positive volte a conciliare tempi di vita e
di  lavoro,  al  fine  di  creare  e  diffondere  una  cultura  della
conciliazione  tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, in
favore   tanto   dei  lavoratori  dipendenti  quanto  dei  lavoratori
autonomi.
    Nelle    more   dell'adozione   del   decreto   interministeriale
finalizzato  alla  definizione  dei  criteri  per  la concessione dei
predetti  contributi,  le  modalita'  per la valutazione dei progetti
presentati  restano stabilite dal decreto interministeriale 15 maggio
2001,  cosi' come prorogato, da ultimo, dal decreto interministeriale
9 gennaio  2008, in corso di registrazione presso i competenti organi
di  controllo,  nella misura in cui lo stesso risulta compatibile con
le novita' introdotte dalla citata legge finanziaria per il 2007.
    Il  presente  documento, con il quale si intendono superate tutte
le  precedenti  indicazioni  fornite,  contiene  informazioni  utili,
elaborate sulla base dell'esperienza sinora maturata per favorire gli
adempimenti da compiersi in vista delle prossime scadenze.
                       2. RISORSE DISPONIBILI.
    Con   il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 dicembre  2007,  recante  «Approvazione del bilancio di previsione
della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario
2008»  1),  nell'ambito dello stanziamento relativo alla Struttura di
Missione  denominata  «Dipartimento delle Politiche per la Famiglia»,
le   risorse   destinate   al   finanziamento   delle  iniziative  di
conciliazione  del  tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della
legge   8 marzo   2000,   n.   53,   sono  attualmente  stabilite  in
Euro 4.300.000 per la scadenza di febbraio 2008.
          1) Pubblicato nel supplemento straordinario alla G.U. n. 21
          del 25 gennaio 2008.
    Con  successivo decreto ministeriale (recante la ripartizione per
l'anno  2008  degli  stanziamenti  del  Fondo  delle politiche per la
famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296  -  ai  sensi  dall'art. 1, comma 1252, della medesima legge)
saranno   fissate   in   via   definitiva  le  risorse  da  destinare
complessivamente  alle tre scadenze del corrente anno; di conseguenza
l'importo  attualmente disponibile per la scadenza di febbraio potra'
risultare maggiore.
    Nel  corso dell'anno, per ciascuna scadenza, i contributi saranno
destinati  prioritariamente  a  soddisfare  le  richieste provenienti
dalle  imprese  fino  a 50 dipendenti, fino a concorrenza del 50% dei
fondi disponibili per la scadenza considerata.
                       3. AZIONI AMMISSIBILI.
    Le azioni ammissibili sono:
      a) Flessibilita'  di orario e di organizzazione del lavoro (tra
cui  part-time  reversibile,  telelavoro,  orario flessibile anche su
turni, banca delle ore, orario concentrato etc.etc.).
    Da notare che:
      l'elenco   non  e'  tassativo:  e'  sempre  possibile,  quindi,
proporre  azioni  di  flessibilita'  diverse  da  quelle citate dalla
legge;
      in  caso  di part-time reversibile, la figura del sostituto che
integra  le  ore  non  lavorate dal soggetto cui e' concesso l'orario
ridotto  per  motivi  di  conciliazione  deve  avere un inquadramento
contrattuale compatibile con le mansioni che e' chiamato a svolgere e
corrispondente  ai  compiti  precedentemente  attribuiti alla risorsa
sostituita;
      sempre   in   caso   di  part-time  reversibile,  la  tipologia
contrattuale  scelta  per  la nuova assunzione deve essere rispettosa
del  quadro  normativo  vigente  e  compatibile  con  la  prestazione
lavorativa richiesta al sostituto;
      non  rientra  tra  le azioni ammissibili la sostituzione di una
risorsa  assente  per  congedo di maternita', paternita' o parentale,
ovvero  per  congedi  o  riposi previsti dalla legge n. 104/1992 o da
altra  disposizione di legge, o, ancora, per i casi in cui in capo al
lavoratore  e'  configurabile un vero e proprio diritto al part-time,
2)   poiche'  in  questo  caso  non  e'  ravvisabile  l'innovativita'
dell'azione, posto che l'ordinamento ha ritenuto le relative esigenze
di conciliazione meritevoli di una tutela obbligatoria;
          2)  Cfr.,  ad esempio, l'art. 12-bis del D.Lgs. 25 febbraio
          2000,  n.  61  come  recentemente  sostituito  dalla  legge
          24 dicembre  2007,  n.  247  (recante  il  recepimento  del
          Protocollo Welfare) art. 1, comma 44.
      b) Programmi  di  formazione  per  lavoratori  al rientro da un
periodo di congedo per finalita' di conciliazione.
    Si sottolinea che:
      Il  periodo  di  congedo  fruito  dal  lavoratore  deve  essere
riconducibile   ad   esigenze   di   conciliazione  (es.  congedo  di
maternita',  paternita'  o  parentale)  e  deve essersi protratto per
almeno 60 giorni;
      i     percorsi    formativi    possono    essere    finalizzati
all'acquisizione   di  competenze  necessarie  al  reinserimento  del
lavoratore  (almeno  nelle medesime mansioni ricoperte in precedenza)
scongiurando   il   rischio  di  una  discriminazione  nell'effettivo
mantenimento della professionalita' e nella progressione di carriera:
si  potra'  trattare,  quindi,  di  una  formazione  mirata  di  tipo
tecnico-professionale  oppure  orientata  a competenze trasversali di
tipo   organizzativo   o  relazionale,  sempre  che  tali  competenze
risultino essenziali ai fini del migliore reinserimento nell'azienda;
      c) Sostituzione   del   titolare  d'impresa  o  del  lavoratore
autonomo  con  altro titolare di impresa o lavoratore autonomo, cosi'
come specificati al punto 8.
    Occorre tener presente che:
      la   sostituzione  puo'  essere  totale  o  parziale,  sia  con
riferimento  all'attivita'  da  svolgere,  sia  con  riferimento alla
durata   del  progetto:  la  sostituzione  puo',  quindi,  riguardare
l'affidamento  al sostituto di tutte le tipologie di attivita' svolte
ovvero solo di una parte ben definita di esse e puo' altresi' coprire
l'intera  durata  del progetto, ovvero articolarsi in modo frazionato
(nel  senso  di  uno scambio organizzato su porzioni di giornata o su
diversa unita' temporale) durante il periodo progettuale;
      il  sostituto  deve  essere  possibilmente  gia' individuato al
momento  della  presentazione  del  progetto  o,  in mancanza, devono
essere molto ben dettagliate le modalita' per la sua individuazione e
le  competenze  che  lo stesso deve possedere in relazione al tipo di
attivita' che si intende delegare.
      d) Interventi  ed  azioni  volti  a favorire la sostituzione di
personale  in  part-time,  il reinserimento di soggetti al rientro da
congedi,  una diversa articolazione della prestazione lavorativa e la
formazione dei lavoratori in modo da qualificare l'azienda come luogo
di  promozione di azioni adatte a rendere migliori e piu' efficaci le
forme  di  conciliazione  gia'  applicate  e/o  ad  introdurre  nuove
soluzioni  per  la  conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della
famiglia.
    Senza  pretesa  di  esaustivita' e al solo fine di contribuire al
chiarimento  delle  questioni  piu'  di frequente sollevate in merito
all'applicazione di questa disposizione, si ricorda che:
      non  rientra  tra  le azioni ammissibili la sostituzione di una
risorsa  assente  per  congedo di maternita', paternita' o parentale,
ovvero  per  congedi  o  riposi previsti dalla legge n. 104/1992 o da
altra  disposizione di legge, o, ancora, per i casi in cui in capo al
lavoratore  e'  configurabile un vero e proprio diritto al part-time,
3)   poiche'  in  questo  caso  non  e'  ravvisabile  l'innovativita'
dell'azione, posto che l'ordinamento ha ritenuto le relative esigenze
di conciliazione meritevoli di una tutela obbligatoria;
          3) Cfr. nota 2.
      non  e' possibile finanziare con i fondi della conciliazione la
costruzione di nuovi asili nido aziendali 4);
          4)  Cfr.  sentenza n. 423/2004 della Corte costituzionale e
          altre.
      invece  e'  possibile  il  finanziamento di azioni dirette, per
esempio, a:
    1. favorire l'accesso a servizi, ritenuti espressamente utili dai
lavoratori  con  esigenze di conciliazione, in forma di «voucher» (ad
esempio,  per  assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti,
ludoteche,  centri  estivi,  ecc) nella misura prevista dal documento
sui  costi ammissibili allegato, che costituisce parte integrante del
presente bando (cfr. Allegato 3);
      2. facilitare  la  gestione  di  momenti  critici relativi alla
disponibilita'  di  servizi per l'infanzia (uscita da scuola, vacanze
scolastiche)  e  per  gli  anziani  (ferie  di personale addetto alla
cura);  si pensi, ad esempio, all'istituzione di servizi di trasporto
e/o  accompagnamento,  di  spazi gioco e/o studio, ecc.. Tali servizi
potranno   essere   attivati  anche  attraverso  la  stipulazione  di
convenzioni  con  soggetti  esterni,  purche'  la procedura di scelta
risponda a criteri di trasparenza e di economicita', in base a quanto
chiarito dal predetto documento sui costi ammissibili;
      3. facilitare  la  gestione  delle emergenze (quali la malattia
dei   figli  o  altri  eventi  imprevisti),  ferma  restando  la  non
ammissibilita' di interventi meramente finanziari;
      e'  possibile,  altresi',  finanziare  azioni  di formazione in
occasione  di  esigenze  di conciliazione diverse dal rientro dopo un
periodo  di  congedo  (come,  ad  esempio,  momenti formativi volti a
rendere effettiva la parita' di accesso ai percorsi di carriera per i
lavoratori  che,  a  vario  titolo,  fruiscono  di  benefici  per  la
conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di lavoro), nonche' attivita'
rivolte a creare o implementare un'autentica cultura conciliativa tra
i  soggetti  responsabili  delle  risorse umane, con competenze nella
attuazione degli strumenti e delle strategie di conciliazione;
    Per i progetti di lettera a), b) e d) sono ammissibili anche:
      1. azioni di informazione e diffusione rivolte ai lavoratori in
merito  agli  strumenti  di  conciliazione  esistenti  e  fruibili in
azienda;
      2. azioni   di   consulenza  finalizzate  all'orientamento,  al
sostegno  motivazionale  (coaching) o al sostegno alla gestione delle
mutate condizioni di vita familiare e lavorativa (counselling), i cui
costi,  in  caso  di  realizzazione tramite risorse esterne, dovranno
rientrare  nei  massimali  previsti  dalla  Circolare ministeriale n.
41/2003  al punto C.3.2 «Apporti professionali esterni compensi»(cfr.
documento sui costi ammissibili - Allegato 3).
    In  proposito si precisa che, i relativi costi saranno imputabili
alla   voce   «Eventuali   altre   misure   di  accompagnamento  alla
conciliazione»  (Macrovoce 2 «Realizzazione») e, quindi, finanziabili
in  misura  non  superiore  al 15% della spesa di realizzazione (cfr.
piano finanziario 2008 - All 2).
    Si informa che e' possibile presentare progetti contenenti azioni
ascrivibili   ad  una  o  piu'  fra  le  tipologie  enunciate,  anche
integrando le stesse in progetti compositi.
    Si  ricorda, infine, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento   per   le  Politiche  della  Famiglia,  si  riserva  di
finanziare anche solo una quota parte del progetto presentato.
                       4. DURATA DELLE AZIONI.
    La durata massima delle azioni e' di 24 mesi.
    Per  le  azioni  di  cui  alle  lettere b)  e c)  dell'art. 9, in
considerazione della loro natura, sono necessarie alcune precisazioni
aggiuntive,  che  comportano  una ulteriore delimitazione dei termini
temporali cui riferire la durata dell'azione:
      la durata dei programmi di formazione al rientro - lettera b) -
deve  essere proporzionata alle effettive esigenze del lavoratore, in
relazione  alle mansioni svolte, alla posizione ricoperta in azienda,
nonche'  alla durata del congedo stesso, che non puo' essere comunque
inferiore a 60 giorni;
      l'estensione  del periodo cui riferire la sostituzione prevista
dalla  lettera c)  non  puo'  eccedere  i 12 mesi, in analogia con la
durata  massima  prevista  per  il  congedo  parentale dei lavoratori
dipendenti.  Il progetto potra', comunque, avere la durata massima di
24  mesi, laddove sia prevista un'azione di sostituzione che, sebbene
complessivamente rientrante nel limite dei 12 mesi, sia articolata in
modalita' frazionata.
                5. SOGGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO.
    Sono  soggetti ammessi a finanziamento, per le azioni di cui alle
lettere a), b) e d) dell'art. 9:
      a) le Aziende, vale a dire soggetti iscritti nel registro delle
imprese:  imprese  di diritto privato, individuali o collettive - ivi
comprese  le  cooperative - anche a partecipazione pubblica, totale o
parziale  (poiche' detta partecipazione non intacca il regime di tipo
privatistico nel quale esse operano ed agiscono).
      b) le Aziende sanitarie locali.
      c) le Aziende ospedaliere.
    In  particolare,  per  quanto  riguarda  le azioni di lettera d),
riguardanti  misure  diverse  dalla  flessibilita'  di orario e dalla
organizzazione   del   lavoro  e  che  vanno  a  sostegno  di  quelle
eventualmente  previste  da  ciascuna  azienda  in  questo  campo,  i
progetti  potranno  essere presentati altresi' da consorzi, gruppi di
imprese  e  associazioni  temporanee  di  imprese  5),  anche  per  i
dipendenti  delle  aziende  consorziate/partecipanti.  In  tal  caso,
tuttavia,  le  singole  aziende coinvolte dovranno essere in possesso
dei requisiti richiesti per la presentazione dei progetti.
          5) In caso di associazioni temporanee di imprese non ancora
          costituite  al  momento della presentazione del progetto e'
          necessario indicare il soggetto capofila per i rapporti con
          l'amministrazione nonche' le attivita' (e le connesse quote
          finanziarie)   di   rispettiva   competenza  delle  imprese
          associate.
    Si precisa che rientrano tra i soggetti non ammissibili tutti gli
enti  pubblici e le pubbliche amministrazioni, compresi quelli di cui
all'art.  1,  comma 2  del  decreto  legislativo  n. 165 del 2001, ad
esclusione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
cosi' come sopra specificato.
    In  ogni  caso,  le  richieste  dei  contributi  provenienti  dai
soggetti  pubblici  saranno  soddisfatte,  per  ciascuna  scadenza, a
concorrenza  della  somma che residua una volte esaurite le richieste
di  contributi  delle imprese private (cfr. art. 1, comma 1256, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296).
    Sono  soggetti ammessi a finanziamento, per le azioni di cui alla
lettera c):
      a) Imprenditori  (con o senza dipendenti/collaboratori), vale a
dire:
        i    titolari   di   impresa   che   esercitino   la   stessa
individualmente;
        i    titolari   di   impresa   che   esercitino   la   stessa
collettivamente,  limitatamente  alle societa' di persone composte al
massimo da tre soggetti e limitatamente ai casi in cui:
        le funzioni svolte dalla pluralita' di imprenditori non siano
tra  loro  fungibili  (pertanto  non e' possibile una sostituzione da
parte di uno degli altri soci);
        la  sostituzione  sia  stata  preventivamente  autorizzata da
tutti gli altri soci;
      b) lavoratori   autonomi,   inclusi  i  liberi  professionisti,
nonche'  i  lavoratori  a progetto (a condizione che vi sia l'assenso
esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto).
    Per tutte le tipologie di progetto, la dimostrazione di essere un
soggetto   in   condizione   di   ammissibilita',  tramite  opportuna
documentazione,   e'  responsabilita'  del  soggetto  richiedente  il
finanziamento.
    Presentazione di nuove domande.
    Per quanto riguarda le azioni di cui alle lettere a), b) e d), si
precisa,  inoltre,  che  le  aziende  che  hanno  gia'  usufruito  di
finanziamenti  ai  sensi  dell'art.  9  possono  presentare una nuova
domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:
      1. che  il  precedente progetto sia concluso in ogni sua parte,
incluse  la  visita  ispettiva  e  l'autorizzazione  al pagamento del
saldo;
      2. che  il  nuovo  intervento  contenga  e  indichi chiaramente
elementi  di  novita' sostanziale rispetto al precedente (ad esempio,
sviluppando  un'azione  riferita ad una diversa tipologia progettuale
ovvero per una differente azione positiva di flessibilita).
    In  caso  di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e
associazioni  temporanee  di  imprese  finalizzate alla promozione di
azioni    di   conciliazione   per   i   dipendenti   delle   aziende
consorziate/partecipanti,   le  singole  aziende  coinvolte  potranno
presentare  singolarmente  altri  progetti a valere sull'art. 9 della
legge n. 53/2000, solo quando il progetto comune sia stato concluso e
sempre che il nuovo progetto sia diverso dal precedente.
    Per  quanto  riguarda  le  azioni  di  sostituzione  di  cui alla
lettera c),   che,   per  loro  stessa  natura,  non  possono  essere
riproposte con elementi di novita' sostanziale, e' sufficiente che il
precedente progetto sia concluso in ogni sua parte, incluse la visita
ispettiva e l'autorizzazione al pagamento del saldo.
              6. ACCORDO SINDACALE E INTESA DATORIALE.
    L'art.  9  della  legge n. 53/2000 prevede che i contributi siano
erogati in favore di soggetti che applichino accordi contrattuali che
prevedono  azioni  positive  per  le  finalita'  di  cui  allo stesso
articolo:
      Accordo  sindacale,  per  le  azioni di cui alle lettere a), b)
e d) dell'art. 9:
      Presupposto indispensabile per il finanziamento dei progetti e'
che  essi  siano  accompagnati da un accordo sindacale in funzione di
garanzia  dell'adattamento  del  contesto  aziendale alle esigenze di
conciliazione espresse dai lavoratori.
    Tali   accordi   contrattuali  devono  essere  stipulati  con  le
organizzazioni  sindacali comparativamente piu' rappresentative. Essi
consistono  in  accordi  collettivi  di  secondo  livello aziendale o
territoriale  conclusi con le organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL  applicato nell'azienda e sono volti ad introdurre una procedura
generale  oppure  a fornire soluzioni dirette a soddisfare specifiche
esigenze  di  flessibilita'  dei  singoli  lavoratori.  In ogni caso,
l'accordo contrattuale:
      e'  stipulato,  in  modo  specifico,  al  fine di consentire la
presentazione  e la realizzazione del progetto per cui si richiede il
contributo;
      recepisce  i  contenuti della proposta progettuale indicando il
comune intento delle parti;
      non  si  riferisce  a  generiche azioni di flessibilita', ma e'
strettamente  legato  agli  obiettivi  previsti  dal progetto, di cui
riferisce  l'oggetto,  le  azioni  da  realizzare,  il  numero  e  le
caratteristiche professionali dei destinatari, nonche' le esigenze di
conciliazione cui le azioni stesse rispondono.
      mette   in   evidenza   la   valenza   di  azione  positiva  di
flessibilita'  in favore della conciliazione lavoro-famiglia, nonche'
l'apporto  innovativo  e  migliorativo del progetto rispetto a quanto
gia'  previsto dal contratto collettivo di riferimento o dalle prassi
aziendali in vigore e reca l'indicazione circa l'eventuale adesione a
sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali.
    Intesa  datoriale, per le azioni di cui alla lettera c) dell'art.
9:
      con  riferimento  ai progetti di cui alla lettera c), stante la
peculiarita' degli stessi, devono essere individuate intese a livello
nazionale  o  territoriale,  da  stipulare tra il soggetto proponente
(imprenditore  o  lavoratore  autonomo) e l'associazione datoriale di
appartenenza  6).  In  questa  fattispecie,  l'accordo ha lo scopo di
coinvolgere  le  associazioni  datoriali  in  un  processo  culturale
condiviso  che  favorisca  la presa di coscienza circa le esigenze di
conciliazione  dei soggetti interessati, faciliti la diffusione dello
strumento  messo  a disposizione dall'art. 9 della legge n. 53/2000 e
aiuti a garantirne una corretta applicazione.
          6) Cfr. DM 15 maggio 2001, art. 2, comma 6.
    Nel  caso  dei  liberi  professionisti,  tale  intesa puo' essere
stipulata con il Consiglio dell'Ordine di riferimento.
    Nel  caso  di  lavoratori a progetto, in mancanza di associazione
datoriale  cui  fare  riferimento, e' consentito stipulare un accordo
con  l'associazione  sindacale firmataria del contratto collettivo di
riferimento.
    Nel  caso  dei  lavoratori  autonomi, titolari di partita IVA non
iscritti  in albi, in mancanza di soluzioni alternative, e' possibile
allegare  una  dichiarazione  della Consigliera di parita' competente
per territorio.
    Per  quanto  concerne  gli  aspetti  formali,  e'  necessario che
l'accordo/intesa  indichino  chiaramente  la  data  e  il luogo della
stipula, il titolo del progetto, i nomi dei firmatari (in stampatello
e  per  esteso),  le sigle di appartenenza (sindacali o datoriali) e,
possibilmente,  il  timbro  dell'associazione  e dell'azienda (per la
quale sottoscrive l'accordo il legale rappresentante).
              7. DESTINATARI DELLE AZIONI E PRIORITa'.
    Sono soggetti destinatari delle azioni di cui alle lettere a), b)
e d) dell'art. 9 i lavoratori dipendenti, ed in particolare:
      per le azioni di cui alla lettera a), coloro che hanno esigenze
di  conciliazione  legate  alla  genitorialita',  con priorita' per i
genitori  che  abbiano  figli  fino  a  12  anni  (15 anni in caso di
affidamento o adozione) ovvero figli disabili - di qualunque eta' - a
carico;
      per  le  azioni  di  cui  alla  lettera b),  lavoratori  che si
assentano  dal  lavoro per motivi di conciliazione, con priorita' per
coloro  che  rientrano  da  un congedo di maternita', di paternita' o
parentale  e  con  preferenza per i progetti di formazione che, oltre
all'aggiornamento  professionale sia destinato a prevedere il rientro
della  lavoratrice o del lavoratore nella medesima unita' produttiva,
almeno con le mansioni precedentemente svolte, per un congruo periodo
di tempo (cfr. DM15/5/01);
      per  le azioni di cui alla lettera d), coloro che abbiano figli
minori,  ovvero  che  si  facciano  carico  della  cura  di familiari
disabili o familiari anziani non autosufficienti. La disabilita' o la
non    autosufficienza    devono   essere   dimostrate   con   idonea
certificazione, da produrre unitamente al progetto.
    Con  riferimento  alla lettera d), esclusivamente nel caso in cui
l'azione   progettuale   preveda  la  realizzazione  di  servizi,  e'
possibile  includere  tra  i  beneficiari  anche i collaboratori (es.
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  a progetto, titolari di
partita  IVA,  ecc.),  nonche' altri soggetti con contratti di lavoro
atipico, in misura limitata alla effettiva durata del rapporto con il
soggetto proponente.
    I  soggetti  destinatari  delle  azioni  di  cui  alla lettera c)
coincidono  con  i  soggetti  ammessi a finanziamento per la medesima
lettera, di cui al paragrafo 5, cui si rimanda.
    In  ogni caso, deve trattarsi di soggetti che abbiano esigenze di
conciliazione  legate  alla  genitorialita':  in  analogia con quanto
avviene  per  i  lavoratori  dipendenti  in  occasione dei congedi di
maternita', paternita' e parentali, cui fa riferimento l'art. 9 della
legge  n.  53/2000,  si  tratta di soggetti che abbiano, figli minori
fino  ad otto anni di eta' (ovvero di qualunque eta', entro otto anni
dall'ingresso  degli  stessi  in  famiglia,  e  comunque non oltre il
raggiungimento  della  maggiore  eta',  se in affidamento o adozione,
nazionale  o  internazionale)  - con priorita' per coloro che abbiano
figli  di  eta'  inferiore  ad  un  anno o che sopportino particolari
carichi  di  cura  della  prole  (es.  handicap,  famiglie numerose o
monoparentali, ecc.).
                     8. CRITERI DI VALUTAZIONE.
    In    ossequio    al   principio   di   trasparenza   dell'azione
amministrativa,  si  rende  noto che i criteri per la valutazione dei
progetti  volti  alla  promozione  di  azioni  positive in materia di
conciliazione  dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, adottati
in  via  preliminare  dalla  Commissione  tecnica  di cui all'art. 1,
comma 1255 della legge finanziaria per il 2007, sono i seguenti:
      relativamente ai progetti di cui alle lettere a), b) e d):
        Innovativita' dell'azione (fino a 30 punti);
        Concretezza dell'azione (fino a 30 punti);
        Efficacia  dell'azione  rispetto  al  risultato  (fino  a  30
punti);
        Integrazione in progetti compositi (fino a 5 punti);
        Adesione  a  sperimentazioni  pilota promosse dalle autonomie
locali opportunamente documentate (fino a 5 punti).
      relativamente ai progetti di cui alla lettera c):
        Concretezza dell'azione (fino a 63 punti);
        Efficacia  dell'azione  rispetto  al  risultato  (fino  a  30
punti);
        Presenza  di figli minori di un anno o di particolari carichi
di cura (fino a 2 punti);
        Adesione  a  sperimentazioni  pilota promosse dalle autonomie
locali opportunamente documentate (fino a 5 punti).
    Si precisa, in termini generali, che:
      per  innovativita' si intende la capacita' di attivare un nuovo
processo,  adottare  nuovi  approcci,  realizzare azioni che siano in
grado  di  generare un'evoluzione positiva e sostanziale nel contesto
di  applicazione,  soprattutto  rispetto a quanto gia' previsto dalla
legislazione   vigente,   dal   contratto   collettivo  nazionale  di
riferimento o rispetto alla prassi gia' adottata in azienda;
      per  concretezza si intende la capacita' di formulare obiettivi
progettuali e soluzioni concrete rivolti a problemi reali e rilevanti
per i beneficiari.
      per efficacia si intende la attitudine della strategia adottata
dal progetto a raggiungere gli obiettivi prefissati.
    Si intendono, inoltre, per «sperimentazioni pilota promosse dalle
autonomie  locali»,  quegli  accordi finalizzati a creare una rete di
supporto  alla contrattazione in materia, previsti nel citato decreto
ministeriale 15 maggio 2001.
    Tutti  i  progetti  saranno  inoltre  valutati  sotto  il profilo
dell'economicita',  in  applicazione  del principio costituzionale di
buon andamento che regola l'attivita' della pubblica amministrazione,
nonche' sotto i seguenti profili:
      sostenibilita'  (capacita'  di  mantenere in azienda nel tempo,
anche dopo la conclusione del progetto, le azioni finanziate);
      trasferibilita' (attitudine dell'azione ad essere riproponibile
in altri ambiti);
      mainstreaming   (capacita'   del   progetto  di  supportare  la
creazione  di  una  nuova  cultura  e  di  nuove  prassi a livello di
sistema).
    Saranno  ammessi  al  finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili,  tutti  i  progetti che riporteranno un punteggio minimo
superiore a 50.
        9. TERMINI E MODALITa' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.
    Le  prossime  scadenze  per  la  presentazione dei progetti sono:
11 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre 2008.
    I  progetti  devono  pervenire,  rispettivamente, entro i termini
sopra  indicati,  al seguente indirizzo da indicare sulla busta anche
in caso di consegna a mano:
      Presidenza del Consiglio dei Ministri
            Dipartimento per le politiche della famiglia
                 via della Mercede n. 9 - 00187 Roma
    I  progetti possono essere inviati tramite spedizione postale con
ricevuta  di  ritorno,  ovvero consegnati a mano allo stesso Ufficio,
all'indirizzo  sopra riportato, che provvedera' a rilasciare apposita
ricevuta di arrivo.
    Si evidenzia che il termine per la presentazione e' rappresentato
dalla data del timbro postale di partenza del plico. Saranno comunque
esclusi i progetti pervenuti oltre 15 giorni dal termine di scadenza.
    I progetti pervenuti fuori termine saranno restituiti al soggetto
proponente.
    I  progetti  devono essere inviati in originale, corredati di due
copie  cartacee  7),  nonche'  di  una  copia  in formato elettronico
elaborabile,  completa del piano dei costi, utilizzando il modello di
domanda (allegato 1), scaricabile dal sito:
      http://www.governo.it/Presidenza/politiche_famiglia/index.asp
(Governo   Italiano   -   Politiche   per   la  famiglia),  nel  menu
«Conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro».
          7) Le due copie cartacee da presentare sono solo quelle del
          modello di domanda e del piano finanziario.
    La   copia   elettronica   puo'  essere  consegnata  su  supporto
informatico  insieme  alle  copie  cartacee,  ovvero  fatta pervenire
all'indirizzo  segreteriadipfamiglia@governo.it indicando il seguente
oggetto «Progetto ex art. 9 legge n. 53/2000 TITOLO DEL PROGETTO».
    Per  consentire  il  corretto  svolgimento  del  prescritto  iter
amministrativo,  sul  plico contenente ciascun progetto devono essere
indicati il titolo del progetto, il nome del soggetto proponente e la
seguente formula:
      Progetto ex art. 9 legge n. 53/2000
      Scadenza 11 febbraio (10 giugno/10 ottobre 2008)
    Nel  caso  in  cui  piu'  progetti  siano  inviati  con  un'unica
spedizione   in   un  unico  imballaggio,  la  busta  esterna  dovra'
specificare  tutte  le informazioni relative a ciascun progetto (pena
l'impossibilita' di attribuire un numero di protocollo e di tracciare
la data di arrivo).
    Per   i  progetti  relativi  alla  lettera c),  e'  richiesta  la
presentazione  di  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
attestante  lo  stato  di famiglia, da rendersi ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
come da modulo allegato al modello di domanda (Allegato 7).
    I   dati   personali  contenuti  nei  progetti  saranno  trattati
esclusivamente  per  le  finalita' istituzionali previste dall'art. 9
della  legge  8 marzo  2000, n. 53 senza necessita' di una preventiva
autorizzazione  da  parte dei soggetti proponenti, ai sensi dell'art.
18  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in
materia  di  protezione dei dati personali». Si allega, in proposito,
l'informativa ex art. 13 del citato Codice (Allegato 4).
10.   DOCUMENTAZIONE   PER   LA   PRESENTAZIONE  DELLE  RICHIESTE  DI
                           FINANZIAMENTO.
    I  documenti  cui  e'  necessario  attenersi per la presentazione
delle  richieste  di  finanziamento  sono  disponibili  sul  sito del
Ministero       della      famiglia      all'indirizzo      internet:
http://www.governo.it/Presidenza/politiche___famiglia/index.asp
(Governo   Italiano   -   Politiche   per   la  famiglia),  nel  menu
«Conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro».
    E' necessario compilare:
      il modello di domanda (Allegato 1);
      il piano finanziario per il 2008 (Allegato 2).
    A tal fine, e' possibile prendere visione dei seguenti documenti:
      Art. 9. della legge 8 marzo 2000, n. 53;
      Art.  1., commi 1250, 1254, 1255 e 1256 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (finanziaria 2007);
      decreto ministeriale 15 maggio 2001, annotato;
      Linee guida sui costi ammissibili (Allegato 3);
      Informativa privacy (Allegato 4).
    E' necessario, infine, allegare (in unica copia):
      per i progetti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 9:
        1.  l'accordo  sindacale  -  presupposto  indispensabile  per
l'ammissibilita'   al  finanziamento  per  i  progetti  di  cui  alle
lettere a), b) e d);
        2. la dichiarazione di non avere contemporaneamente richiesto
finanziamenti  ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 198/2006
-  gia'  art.  2 della legge n. 125/1991 - (per tutte le tipologie di
intervento) (Allegato 5);
        3. esplicita  indicazione  del  CCNL applicato nell'azienda e
una copia dello stesso su supporto informatico;
        4. certificato  della  Camera  di  Commercio,  ovvero  visura
camerale (con esclusione dei soggetti pubblici);
        5. copia  dell'atto costitutivo o statuto (con esclusione dei
soggetti pubblici);
        6. documentazione  attestante  la  regolarita' contributiva e
assicurativa (DURC), con esclusione dei soggetti pubblici;
        7. coordinate  bancarie, con indicazione completa dell'IBAN -
codice alfanumerico di 27 caratteri;
        8. codice fiscale e partita IVA;
        9. in  caso  di adesione a una sperimentazione promossa dalle
autonomie  locali,  allegare  la  documentazione  attestante  che  il
progetto presentato fa parte della sperimentazione stessa;
        10. dichiarazione  di  autenticita'  delle  informazioni rese
(Allegato 6).
      per i progetti di cui alla lettera c) dell'art. 9:
        1. l'intesa di cui al precedente paragrafo 6;
        2. la dichiarazione di non avere contemporaneamente richiesto
finanziamenti  ai  sensi  dell'art.  44  del  decreto  legislativo n.
198/2006  -  gia'  art.  2  della  legge  n. 125/1991 - (per tutte le
tipologie di intervento) (Allegato 5);
        3. certificato  della  Camera  di  Commercio,  ovvero  visura
camerale;
        4. copia dell'atto costitutivo o statuto;
        5. documentazione  attestante  la  regolarita' contributiva e
assicurativa (DURC), relativamente ad eventuali lavoratori dipendenti
e collaboratori;
        6. coordinate  bancarie, con indicazione completa dell'IBAN -
codice alfanumerico di 27 caratteri;
        7. codice fiscale e partita IVA;
        8. in  caso  di adesione a una sperimentazione promossa dalle
autonomie  locali, allegare la documentazione relativa attestante che
il progetto presentato fa parte della sperimentazione stessa.
        9. parametri di riferimento per il compenso del sostituto;
        10. elementi atti a documentare la propria attivita' in vista
della  valutazione  di  congruita'  delle  modalita'  e  dei costi di
sostituzione  (es.  dichiarazione  dei redditi degli ultimi due anni,
studio di settore, ecc.);
        11. dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di  notorieta',
attestante  lo  stato  di famiglia, da rendersi ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
come da modulo allegato al modello di domanda (Allegato 7);
        12. dichiarazione  di  autenticita'  delle  informazioni rese
(Allegato 6).
    Si  precisa  che  le  richieste  di finanziamento non conformi al
contenuto   della   presente   circolare   e   non   corredate  della
documentazione  indicata  al  punto  1  di  ciascun  elenco  o  della
indicazione  di  cui  al punto 3 del primo elenco non potranno essere
ammesse a valutazione.
    I  documenti  elencati  ai  punti  successivi,  se  non trasmessi
contestualmente  alla  domanda  di  finanziamento, dovranno pervenire
entro il piu' breve tempo possibile dalla scadenza di presentazione e
comunque  prima  che  si  esprima  la  Commissione di valutazione, ad
eccezione  della documentazione gia' in possesso dell'amministrazione
procedente,  ovvero  detenuta  istituzionalmente  da  altre pubbliche
amministrazioni,  per la quale si applica il comma 1 dell'art. 43 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e il comma 2
dell'art. 18 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
Al   riguardo   si   precisa   che  l'interessato  dovra'  comunicare
all'Amministrazione,   entro  gli  stessi  termini  previsti  per  la
presentazione  del  relativo documento, gli elementi necessari per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
      Roma, 31 gennaio 2008
                Presidenza del Consiglio dei Ministri
            Dipartimento per le Politiche della Famiglia
            Il Responsabile della Struttura di Missione:
                               Onelli
NB: Per gli allegati e' possibile consultare il sito:
  http://www.governo.it/Presidenza/politiche___famiglia/index.asp