IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300 recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Considerato  che  la  commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2007, ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' di specie agrarie indicate nel dispositivo;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile
successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencata
varieta'  di  specie  agraria, le cui descrizioni e i risultati delle
prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

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  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 gennaio 2008
                                      Il direttore generale: La Torre

    Avvertenza:  Il  presente  atto  non  e'  soggetto  al  visto  di
controllo  preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
ai sensi art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione
da   parte   dell'Ufficio   centrale   del   bilancio  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi  art.  9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 38/1998.