IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo
2006  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto Regolamento
(CEE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunita' di
promuovere  prodotti  di  qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  Consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge  21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma 15  che  individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i  Consorzi  di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono   ricevere,  mediante  provvedimento  di  riconoscimento  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti
«disposizioni  generali  relative  ai requisiti di rappresentativita'
dei  Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP)
e  delle  indicazioni  geografiche protette (IGP)», e «individuazione
dei  criteri  di  rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di
tutela   delle  denominazioni  di  origine  protette  (DOP)  e  delle
indicazioni  geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14,
comma 17 della citata legge n. 526/1999;
  Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge 526/1999, e'
stato  adottato  il regolamento concernente la ripartizione dei costi
derivanti  dalle  attivita'  dei Consorzi di tutela delle DOP e delle
IGP incaricati dal Ministero;
  Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,   conformemente   alle   previsioni  dell'art.  14,  comma 15,
lettera d)  sono  state  impartite le direttive per la collaborazione
dei  Consorzi  di  tutela  delle  DOP  e  delle IGP con l'ispettorato
centrale  repressione Frodi ora ispettorato centrale per il controllo
della  qualita'  dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attivita' di
vigilanza;
  Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di
deroga  all'art.  2  del  citato  decreto del 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP;
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al
citato decreto del 4 maggio 2005;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1623 della Commissione del 4 ottobre
2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L.
259  del  5 ottobre  2005,  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;
  Visto  il  decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 293 del 15 dicembre
2004,   recante   «disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione  del
regolamento   (CEE)   n.  2081/92,  relativo  alla  protezione  delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari»;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio  di  tutela  «Basilico
Genovese»  DOP con sede in Genova, via Pra' n. 63, intesa ad ottenere
il  riconoscimento  dello  stesso  ad esercitare le funzioni indicate
all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
  Verificata la conformita' delle statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;
  Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto
12 aprile  2000,  relativo  ai  requisiti  di  rappresentativita' dei
Consorzi  di  tutela,  e'  soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  la  partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti
appartenenti  alla  categoria  «produttori»  nella filiera produttiva
ortofrutticoli  e  cereali  non trasformati, che rappresenta almeno i
2/3  della  produzione  tutelata  per  la  quale  il Consorzio chiede
l'incarico di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio  di  tutela «Basilico Genovese» DOP al fine di consentirgli
l'esercizio   delle   attivita'  sopra  richiamate  e  specificamente
indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  del  Consorzio  di tutela «Basilico Genovese» DOP, con
sede  in  Genova, via Pra' n. 63 e' conforme alle prescrizioni di cui
all'art.  3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali
relative  ai  requisiti  di rappresentativita' dei Consorzi di tutela
delle  denominazioni  di  origine  protetta (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP);