IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  5  luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Attesa   la   necessita'   di  determinare,  per  l'anno  2008,  la
commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere  agli  intermediari per
l'effettuazione  delle  operazioni  agevolate  di  credito agrario di
esercizio;

                              Decreta:
  La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per
gli  oneri  connessi  alle operazioni agevolate di credito agrario di
esercizio, e' fissata, per l'anno 2008, nella misura del 1,13% per le
operazioni  aventi durata fino a dodici mesi e nella misura del 0,93%
per quelle di durata superiore a dodici mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2008
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa