IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  25 maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo», e successive modificazioni;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 16 emessa in data
16 gennaio 2008 e depositata in cancelleria in data 30 gennaio 2008 -
comunicata  in  pari  data, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della
citata  legge  -  con  la  quale  e'  stata dichiarata ammissibile la
richiesta  di  referendum  popolare  per  l'abrogazione  del  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di approvazione del testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,
e  successive  modificazioni, limitatamente alle parti indicate nella
predetta sentenza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 febbraio 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad
interim,  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il Ministro
dell'interno;
                                Emana
                        il seguente decreto:
  E'  indetto  il  referendum  popolare per l'abrogazione del decreto
legislativo  20 dicembre  1993,  n.  533,  nel  testo  risultante per
effetto  di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Testo
unico  delle  leggi  recanti  norme  per  l'elezione del Senato della
Repubblica»,  limitatamente  alle  seguenti  parti:  art. 1, comma 2,
limitatamente   alle   parole:  «di  coalizione»;  art.  9,  comma 3,
limitatamente   alla  parole:  «Nessuna  sottoscrizione  e'  altresi'
richiesta  per  i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le
dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del
testo  unico  delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica
30 marzo  1957,  n.  361, con almeno due partiti o gruppi politici di
cui  al  primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno
un  seggio  in  occasione  delle  ultime  elezioni  per il Parlamento
europeo,  con  contrassegno  identico  a  quello  depositato ai sensi
dell'art.  14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  361  del 1957.»; art. 11, comma 1, lettera a),
limitatamente  alle  parole:  «alle  coalizioni e»; art. 11, comma 1,
lettera a),  limitatamente  alle  parole:  «non  collegate»; art. 11,
comma 1,  lettera a),  limitatamente  alle  parole:  «,  nonche', per
ciascuna  coalizione,  l'ordine  dei  contrassegni  delle liste della
coalizione»;  art.  11,  comma 3,  limitatamente  alle parole: «delle
liste  collegate  appartenenti  alla  stessa  coalizione»;  art.  11,
comma 3,   limitatamente   alle   parole:   «di   seguito,  in  linea
orizzontale,  uno  accanto  all'altro,  su  un  unica riga»; art. 11,
comma 3,  limitatamente  alle  parole: «delle coalizioni e»; art. 11,
comma 3,   limitatamente  alle  parole:  «non  collegate»;  art.  11,
comma 3,  limitatamente  alle  parole: «di ciascuna coalizione»; art.
16,   comma 1,  lettera a),  limitatamente  alle  parole:  "Determina
inoltre  la  cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione
di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte  le  liste  che  la  compongono»; art. 16, comma 1, lettera b),
numero  1):  «1)  le  coalizioni  di liste che abbiano conseguito sul
piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che
contengano  almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
regionale  almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;»; art. 16,
comma 1,  lettera b),  numero  2),  limitatamente  alle  parole: «non
collegate»;  art.  16,  comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente
alle parole: «nonche' le liste che, pur appartenendo a coalizioni che
non  hanno  superato  la  percentuale  di  cui  al numero 1), abbiano
conseguito  sul  piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi
espressi»;   art.   17,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  «le
coalizioni  di liste e»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole:
«coalizioni di liste o»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole,
ovunque  ricorrono:  «coalizione  di  liste  o»;  art.  17,  comma 2,
limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o»; art. 17, comma
3:  «Nel  caso  in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito
positivo,  l'ufficio  elettorale  regionale individua, nell'ambito di
ciascuna  coalizione  di liste collegate di cui all'art. 16, comma 1,
lettera b),  numero 1),  le  liste  che  abbiano conseguito sul piano
circoscrizionale  almeno  il  3  per  cento dei voti validi espressi.
Procede  quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le
liste  ammesse,  dei  seggi  determinati ai sensi del comma 1. A tale
fine,  per  ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre
elettorali  circoscrizionali  delle  liste  ammesse al riparto per il
numero  di  seggi  gia'  individuato  ai sensi del comma 1, ottenendo
cosi' il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare
tale  divisione  non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente.   Divide  poi  la  cifra  elettorale  circoscrizionale  di
ciascuna  lista  ammessa  al  riparto  per il quoziente elettorale di
coalizione.  La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta
il  numero  dei  seggi  da  assegnare  a  ciascuna lista. I seggi che
rimangono  ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste  per  le  quali  queste  ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti  e,  in  caso  di  parita'  di  resti,  alle  liste che abbiano
conseguito  la  maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita'
di  quest'ultima  si  procede  a  sorteggio.  A ciascuna lista di cui
all'art.  16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi
gia'   determinati   ai   sensi  del  comma 1.»;  art.  17,  comma 4,
limitatamente  alle  parole:  «alla  coalizione di liste o»; art. 17,
comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizioni di
liste  o»;  art.  17,  comma 5,  limitatamente  alle  parole, ovunque
ricorrono:  «coalizione  di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente
alle  parole:  «alle  coalizioni  di liste e»; art. 17, comma 6: «Per
ciascuna  coalizione  l'ufficio  procede al riparto dei seggi ad essa
spettanti  ai  sensi  dei  commi 4  e  5.  A  tale fine, per ciascuna
coalizione   di  liste,  divide  il  totale  delle  cifre  elettorali
circoscrizionali  delle  liste  ammesse al riparto ai sensi dell'art.
16,  comma 1,  lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa
spettanti.   Nell'effettuare   tale   divisione   non   tiene   conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide
poi  la  cifra  elettorale  circoscrizionale  di  ciascuna  lista per
quest'ultimo  quoziente. La parte intera del risultato cosi' ottenuto
rappresenta  il  numero  dei  seggi da attribuire a ciascuna lista. I
seggi   che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono  rispettivamente
assegnati  alla  lista  per  la quale queste ultime divisioni abbiano
dato  i  maggiori  resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che
abbiano  conseguito  la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.»;
art.  17,  comma 8:  «Qualora  una lista abbia esaurito il numero del
candidati  presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi
possibile  attribuire  tutti  i  seggi  ad  essa spettanti, l'ufficio
elettorale  regionale  assegna i seggi alla lista facente parte della
medesima  coalizione  della  lista  deficitaria che abbia la maggiore
parte  decimale  del  quoziente non utilizzata, procedendo secondo un
ordine decrescente. Qualora due o piu' liste abbiano una uguale parte
decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.»; art. 17-bis,
limitatamente alle parole: «e 6»; art. 19, comma 2: «Qualora la lista
abbia   esaurito   il   numero   dei   candidati  presentati  in  una
circoscrizione  e  non  sia  quindi  possibile  attribuirle il seggio
rimasto  vacante,  questo  e'  attribuito,  nell'ambito  della stessa
circoscrizione, ai sensi dell'art. 17, comma 8».
  I  relativi  comizi  sono  convocati  per  il  giorno  di  domenica
18 maggio  2008,  con  prosecuzione delle operazioni di votazione nel
giorno di lunedi' 19 maggio 2008.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Dato a Roma, addi' 5 febbraio 2008
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri  e  ad  interim Ministro della
                              giustizia
                              Amato, Ministro dell'interno